Dosimetria della pena: il potere discrezionale del giudice è quasi insindacabile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema centrale nel diritto penale: la dosimetria della pena. Con questa decisione, i giudici supremi ribadiscono un principio fondamentale: la determinazione della sanzione è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito, e il suo operato può essere contestato in sede di legittimità solo in casi eccezionali di manifesta illogicità o arbitrarietà. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni della Corte.
I Fatti: la condanna e il ricorso in Cassazione
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La Corte territoriale, pur assolvendolo da un’altra imputazione, aveva confermato la sua responsabilità penale, rideterminando la pena.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e il bilanciamento delle circostanze (art. 69 c.p.). Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto fissare una pena base pari al minimo previsto dalla legge, considerando il ravvedimento manifestato dall’imputato.
La Decisione della Corte sulla dosimetria della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno chiarito che i motivi sollevati dall’imputato non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché tendevano a una rivalutazione del merito della vicenda, preclusa alla Suprema Corte.
I Limiti al Controllo della Cassazione
La Corte ha riaffermato che la valutazione degli elementi rilevanti per la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Questo potere non è assoluto, ma è vincolato al rispetto dei parametri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo).
L’esercizio di tale potere può essere censurato in Cassazione solo quando la motivazione risulta essere frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, circostanze che la Corte ha escluso nel caso di specie.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha sottolineato che, soprattutto dopo le modifiche legislative del 2008, per giustificare tale decisione è sufficiente che il giudice dia atto di aver valutato e applicato i criteri dell’art. 133 c.p. Non è richiesta una motivazione analitica su ogni singolo elemento, ma una valutazione complessiva che giustifichi la scelta operata.
Le Motivazioni: perché il ricorso è stato respinto
La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguata e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente tenuto conto di elementi concreti per determinare la pena. In particolare, avevano considerato la capacità a delinquere dell’imputato e il fatto, accertato nel processo, che egli si dedicava allo smercio di due diverse tipologie di droghe, tra cui la cocaina. Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificavano pienamente la scelta sanzionatoria operata, rendendola immune da censure di illogicità o arbitrarietà.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui le scelte sulla dosimetria della pena sono di stretta competenza del giudice di merito. Per chi intende impugnare una sentenza sotto questo profilo, non è sufficiente lamentare una severità eccessiva della pena o il mancato riconoscimento delle attenuanti. È invece necessario dimostrare che la decisione del giudice sia viziata da un errore logico evidente o che sia totalmente priva di motivazione in relazione ai criteri legali. In assenza di tali vizi, il controllo della Corte di Cassazione si arresta, confermando l’ampio margine di discrezionalità affidato al giudice che ha direttamente gestito il processo.
È possibile contestare in Cassazione la quantità di pena decisa da un giudice?
Generalmente no. La dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica o arbitraria, cosa che in questo caso è stata esclusa.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve fornire una motivazione complessa?
No. Secondo l’ordinanza, è sufficiente che il giudice dia conto di aver valutato il caso secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale (come la gravità del reato e la capacità a delinquere) per giustificare legittimamente il diniego delle attenuanti generiche.
Quali elementi ha considerato il giudice per confermare la pena in questo caso?
Il giudice ha tenuto conto della capacità a delinquere dell’imputato e del fatto accertato che egli smerciava due diversi tipi di sostanze stupefacenti, inclusa la cocaina, ritenendo tali elementi sufficienti a giustificare la pena inflitta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, parzialmente riformando la pronuncia del locale Tribunale, per aver assolto l’imputato del reato ascrittogli al capo B) e, per l’effetto, rideterminato la pena, ha confermato l’affermazione di responsabilità dello stesso per il reato di cui all’ad 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 – bis e 69 cod. pen.; mancanza di motivazione con riguardo al ravvedimento manifestato dall’imputato, tale per cui il giudice avrebbe dovuto fissare una pena base pari al minimo edittale) non sono consentiti in sede di legittimità;
Considerato che, con riguardo alle censure in punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che’ soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 -bis cod. pen. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per il diniego di tali attenuanti è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena, infatti, rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza questa che, nel caso di specie, va esclusa (p. 4 sent. app., ove vi è adeguata motivazione anche sulla scelta dosimetrica operata dal primo Giudice, tenuti in conto la capacità a delinquere dell’imputato e l’accertato smercio di due tipologie di droghe, fra cui la cocaina);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il President’