Dosimetria della pena e obbligo di motivazione: la guida
La dosimetria della pena costituisce uno dei pilastri della discrezionalità del giudice penale. Determinare la giusta sanzione non è un mero calcolo matematico, ma un’analisi complessa che bilancia la gravità del fatto e la personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’obbligo di motivazione quando la pena si attesta sui livelli minimi previsti dalla legge.
Il caso di furto tentato
La vicenda trae origine da una condanna per furto tentato. L’imputato, attraverso il proprio difensore, aveva proposto ricorso lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in merito al trattamento sanzionatorio ricevuto nei gradi di merito. La difesa sosteneva che i criteri utilizzati per determinare la pena non fossero stati adeguatamente esplicitati.
La decisione sulla dosimetria della pena
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato. Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’entità della pena e il dovere del giudice di spiegarne le ragioni. Quando la sanzione è estremamente bassa e vicina al minimo edittale, il giudice non è tenuto a un’analisi analitica di ogni singolo parametro, poiché l’adeguatezza della pena è implicitamente giustificata dalla sua stessa mitezza.
Personalità del reo e precedenti penali
Nonostante l’attenuazione dell’obbligo motivazionale, i giudici di merito avevano comunque evidenziato elementi cruciali. La Corte d’Appello aveva infatti sottolineato la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. Tale pervicacia nel delinquere giustifica ampiamente il mancato riconoscimento di ulteriori riduzioni, confermando la correttezza del percorso logico seguito nel determinare la sanzione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sul principio di economia processuale e sulla logica giuridica applicata all’art. 133 c.p. Se il giudice decide di applicare una pena prossima al minimo, il richiamo al criterio di adeguatezza è considerato sufficiente. In questo scenario, gli elementi sulla personalità del condannato e la sua storia giudiziaria diventano fattori assorbenti che rendono superflua una motivazione più dettagliata, purché il risultato finale sia coerente con la gravità del reato commesso.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce che la dosimetria della pena non può essere impugnata con successo se la sanzione è già di per sé favorevole all’imputato, a meno di macroscopiche illogicità che in questo caso non sono state ravvisate. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento conferma che la condotta pregressa rimane un peso determinante nel calcolo finale della sanzione.
Cosa succede se la pena inflitta è vicina al minimo previsto dalla legge?
In questo caso l’obbligo del giudice di motivare dettagliatamente la scelta della sanzione è attenuato, essendo sufficiente un richiamo generale ai criteri di adeguatezza.
Quali elementi pesano maggiormente sulla determinazione della sanzione?
Il giudice valuta principalmente la gravità del fatto, la personalità del reo e la presenza di precedenti penali, come previsto dall’articolo 133 del codice penale.
Si può contestare in Cassazione una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo se si dimostra un vizio di motivazione o una violazione di legge; se la pena è prossima al minimo, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41441 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41441 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre pe cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilit dell’imputato in ordine al delitto di furto tentato.
Considerato che l’unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazion in merito al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto, in merito al dosimetrìa della pena inflitta, che si attesta su livelli estremamente bassi, la cor valorizzato, con argomentazioni logiche e sufficienti, la personalità dell’imputato, gravat numerosi precedenti penali, e la pervicacia nel delinquere dello stesso. Tanto, non senza considerare che l’irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, determina l’attenuazione dell’obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente il richiamo al di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente