Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37908 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, su istanza di NOME COGNOME, ha revocato per precedente giudicato parziale la sentenza, emessa nei suoi riguardi dello stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia in data 16 febbraio 2023, irrevocabile il 19 settembre 2023, di condanna alla pena di tre anni, quattro mesi di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 644 cod. pen. commesso ai danni di NOME COGNOME, in Cercola, Sant’Anastasia e altri luoghi, da giugno 2016 fino a gennaio 2019.
A ragione della decisione il Giudice di esecuzione ha osservato che COGNOME era stato già condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 11 giugno 2021, irrevocabile il 5 ottobre 2022, per lo stesso fatto di usura ai danni di NOME COGNOME, commesso in Cercola e Napoli, tra maggio 2016 e fino a gennaio 2019, alla pena di un anno, sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa applicata in aumento ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod, pen, sul più grave reato di estorsione continuata giudicato con la medesima sentenza.
Ha, pertanto, osservato che il medesimo fatto di usura era stato giudicato due volte e, in applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen., ha ritenuto che tale ultima sentenza fosse quella da porre in esecuzione, poiché con essa era stata pronunciata la condanna meno grave.
A fondamento della revoca de qua, ha posto l’ulteriore argomento che prende le mosse dalla ratio dell’art. 669 cod. proc. pen., quale strumento per il regolamento di quei «casi patologici nei quali il divieto di un secondo giudizio non ha operato in sede di cognizione per le più svariate ragioni processuali e/o formali» e – richiamata la nozione di «abuso del processo» enucleata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251496) nonché il principio espresso da Sez. 3, n. 13640 del 15/11/2019, dep. 2020, Giglio, Rv. 279315 – ha osservato che, nel caso di specie, al momento della pronuncia della seconda sentenza per il medesimo fatto di usura, la precedente condanna era già divenuta irrevocabile, nella piena consapevolezza del difensore che, difatti, aveva difeso il condannato in entrambi i procedimenti.
Ricorre per cassazione l’interessato, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza per violazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.
Osserva il ricorrente che, una volta affermata l’identità del fatto di usura, l’applicazione dell”art. 669, comma 1, cod. proc. pen., che fa espresso
riferimento alle «sentenze» e non alle singole imputazioni con esse giudicate, la sentenza da revocare, perché contenente la condanna più grave, era quella della Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 6 ottobre 2022, che lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione.
Lamenta, inoltre, l’erroneità della parte della motivazione con la quale il Giudice dell’esecuzione addebita al ricorrente (rectius, al suo difensore) un comportamento – quello del silenzio sull’irrevocabilità della precedente condanna al momento di quella successiva che ha apoditticamente qualificato come «abuso del diritto», senza alcun elemento sulla scorta del quale ritenere che si trattasse di un comportamento esulante la buona fede e che, comunque, poteva costituire mero esercizio di una scelta processuale, insindacabile.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 26 giugno 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, come tale, dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., nel caso in cui più sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice deve procedere alla revoca della decisione con cui è stata inflitta la condanna più grave, con conferma della esecuzione della sentenza contenente quella meno grave.
Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita e, lì dove manchi un’espressa indicazione del richiedente, il giudice della esecuzione è tenuto a identificare la decisione da revocare in stretto rapporto ai criteri indicati, in modo analitico, dal legislatore nei successivi commi 3 e 4.
Non vi è pertanto – nell’ambito di tale previsione di legge – alcun margine di discrezionalità in capo al giudice dell’esecuzione, una volta apprezzata la medesimezza del fatto, in rapporto all’identificazione della decisione da revocare.
E’, poi, consolidato il principio secondo cui «Il divieto di pluralità di sentenze contro la medesima persona per il medesimo fatto, non viene meno solo perché, insieme a tale fatto, le diverse sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti con quello ripetutamente giudicato, atteso il disposto dell’art. 669, comma 6,
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cod. proc. pen., il quale prevede la revoca parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena inflitta per lo stesso fatto da più provvedimenti» (Sez. 1, n. 20015 del 15/02/2016, COGNOME, Rv. 267278; Sez. 1, n. 34048 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 260540; Sez. 1, n. 11757 del 16/02/2012, COGNOME, Rv. 252566).
Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, la decisione che andava obbligatoriamente revocata, in ossequio al disposto di cui all’art. 669, comma 1, cod. proc. pen., era – così come deciso – quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola che aveva infitto, per il reato di usura ai danni di NOME COGNOME la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 10.000,00, più grave rispetto a quella di un anno, sei mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa inflitta con la sentenza della Corte di appello citata.
La tesi del ricorrente, secondo cui – ai fini dell’individuazione della sentenza con cui si è pronunciata la condanna meno grave – occorrerebbe avere riguardo alla pena complessiva, pur se riguardante una pluralità dei reati, è errata.
Essa, difatti, trascura il dato normativo di cui all’art. 669, comma 6, cod. proc. pen. che prevede l’ipotesi della revoca parziale e la circostanza che gli istituti contemplati dall’art. 649 cod. proc. pen. (divieto di un secondo giudizio), al pari delle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e ss. cod. proc. pen.) e dell’art. 669 cod. proc. pen. (che disciplina il caso in cui siano emesse più sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona), costituiscono espressione del generale principio di ne bis in idem, che tende a evitare che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti e si emettano più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendente dall’altro, e porre rimedio alle violazioni del principio stesso.
Dunque, la revoca non poteva che riguardare esclusivamente il fatto storico di usura, giudicato due volte, e non anche il diverso reato di estorsione continuata, giudicato con la sentenza della Corte di appello, irrevocabile il 6 ottobre 2022, la cui pena non doveva pertanto essere considerata – come non lo è stata – ai fini che qui interessano.
Il Giudice dell’esecuzione ha, dunque, fatto buon governo dei principi che regolano la materia della pluralità di sentenze per il medesimo fatto nei riguardi della stessa persona ed è giunto al corretto risultato della revoca della sentenza che ha pronunciato la condanna più grave, ordinando l’esecuzione del giudicato meno grave,in ossequio al principio del favor rei posto a fondamento dell’art. 669 cod. proc. pen.
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La motivazione del Tribunale resiste alle doglianze errate in diritto del ricorrente.
Ciò deve dirsi nonostante il tenore eccentrico della seconda argomentazione – oggetto di censura e che, tuttavia, non incide sul corretto ragionamento giuridico posto a fondamento della prima e dirimente argomentazione -, spesa dal Tribunale a ragione della decisione. Osserva, invero, il Collegio che gli arresti citati dal Giudice dell’esecuzione – riguardando il primo il tema dell’«abuso del processo» e il secondo il tema, qui non rilevante, del concorso di una sentenza di condanna con una di proscioglimento, pronunciate nei riguardi della medesima persona per lo stesso fatto – sono del tutto inconferenti rispetto al tema oggetto di scrutinio e, per ciò che concerne il principio espresso da Sez. 3, Rv. 279315 citata, lo stesso non è né pacifico, né consolidato (si veda, in senso difforme Sez. 1, n. 24964 del 05/05/2023, Rv. 284830).
Per le ragioni sin qui espresse, il ricorso dev’essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente