Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23260 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOLIGNO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello, così come anche il AVV_NOTAIO ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricors depositato a mezzo PEC, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze.
Lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso per Cassazione emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l’effetto, ritenuta rituale ed ammissibile l’impugnazion l’annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/4/2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino il 15/3/2017 nei confronti di COGNOME NOME in ordine ai delitti di cui artt. 110, 640 comma 2 n. 2 cod. pen.,110, 56, 640 comma 2 2 cod. pen. e 110, 56, 346 comma 2 cod. pen., unificati dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il COGNOME ha proposto un primo ricorso per cassazione con deposito a mezzo EMAIL, e successivamente anche con deposito mediante raccomandata AR spedita il 23/7/2021.
Il ricorso presentato a mezzo EMAIL è stato dichiarato inammissibile “per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati” dalla Corte di Appello di Firenze, con ordinanza 19/11/2021, che ha ordiNOME anche l’esecuzione della sentenza, con condanna alle spese.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, deducendo due motivi di impugnazione:
4.1. COGNOME violazione degli artt. 582, 583 e 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 16 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi ritenere in alcun modo che, in caso di doppio deposito dell’atto di impugnazione (a mezzo PEC ed a mezzo di raccomandata AR), eventuali vizi del primo deposito tolgano efficacia al secondo.
4.2. COGNOME Vizio di motivazione per essersi utilizzato un modello prestampato sottolineando la dicitura, “per carenza di firma digitale in calce al ricorso o agli allegati” ed interline altra, sicché l’individuazione del motivo di inammissibilità non è esplicitata ma può essere sol desunta.
A sostegno del ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello, depositato con raccomandata AR, invece, il COGNOME ha articolato tre motivi di impugnazione:
5.1. Vizio di motivazione e mancanza di valutazione di prove decisive, per essersi la Corte territoriale limitata a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo grado, ripetendo susseguirsi del fatto storico oggetto di giudizio. La stessa carenza di motivazione sarebbe ravvisabile, inoltre, anche con riferimento alla valutazione d’infondatezza del quarto motivo d appello, relativo al trattamento sanzioNOMErio, non essendo esposti i dati oggettivi che provin la “notevole spregiudicatezza” del ricorrente, ed alle statuizioni civili, che si assumono n adeguatamente motivate con riferimento all’entità del danno morale patito dalla persona offesa.
5.2. COGNOME Violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto persistere continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’abrogato art. 346 cod p quello di traffico di influenze di cui all’art. 346-bis cod. pen., (sez. 6 n. 1896/2021) riconoscendo la penale responsabilità del COGNOME in ordine al reato di cui al capo nonostante l’abrogazione del delitto di cui all’art. 346 cod. pen. e nonostante il teste COGNOME abbia riferito che il nome del magistrato COGNOME era stato fatto non dal COGNOME COGNOME d coimputato COGNOMECOGNOME
5.3. COGNOME Omessa motivazione in ordine al terzo motivo d’appello, con il quale si era sostenuta l’insussistenza del tentativo di millantato credito.
Con requisitoria scritta del 15/6/2023 il PG NOME COGNOME ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositat mezzo EMAIL, e dichiarare inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze. Con successiva requisitoria anche il PG NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso emessa dalla Corte di appello.
Il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità del ricorso Cassazione emessa dalla Corte di Appello di Firenze e, per l’effetto, ritenuta rituale e ammissibile l’impugnazione, l’annullamento della sentenza impugnata con ogni effetto di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza con la quale il 19/11/2021 la Corte di Appello di Firenze, nel dichiarar inammissibile il ricorso presentato dal COGNOME a mezzo PEC, ha ordiNOME anche l’esecuzione della sentenza, con condanna alle spese, va annullata senza rinvio per violazione di legge, essendo stato comunque depositato tempestivamente ricorso anche a mezzo di raccomandata AR.
La sentenza della Corte territoriale del 12/4/2021, infatti, indicava in sessanta giorn termine per il deposito della motivazione, sicché per il disposto dell’all’art. 585 comma 1 le c) e comma 2 lett. c) cod. proc. pen. il termine di quarantacinque giorni per l’impugnazione decorreva dall’11/6/2021, con scadenza il 26/7/2021. Conseguentemente deve ritenersi tempestivo il ricorso cartaceo spedito ex art. 583 cod. proc. pen. a mezzo raccomandata AR il 23/7/2021.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha già avuto modo rilevare, in tema di impugnazion che la modalità di deposito in via telematica introdotta dalla disciplina emergenziale per contrasto della pandemia da Covid-19, di cui all’art. 24, connma 6-bis, d. I. 28 ottobre n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non è prevista a pena di
inammissibilità, non escludendo l’utilizzo delle forme tradizionali di deposito di cui agli artt. e 583 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40190 del 03/06/2022, Rv. 283669), sicché la tempestiva presentazione del ricorso per cassazione anche a mezzo di raccomandata AR è, di per sé, sufficiente a rendere ammissibile il ricorso.
2. Il primo motivo del ricorso depositato a mezzo di raccomandata AR è, invece, inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della sentenza impugnata, in COGNOME la Corte territoriale, lungi dal limitarsi a riprodurre le argomentazioni del giudice di primo gra ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a riconoscere l’attendibilità delle deposizioni testimoniali della persona offesa COGNOME COGNOME del teste COGNOME, evidenziando, COGNOME alla prima, che la stessa risultava aver trasferito automobile e denaro al coimputato COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME le era stato presentato dal COGNOMECOGNOME persona alla quale er evidentemente legata, e con l’intervento del COGNOME COGNOME le si era presentato sotto falso nome quale appuntato della Guardia di Finanza. Il motivo è pertanto inammissibile perché, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata immune da vizi logici, prospetta una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri de Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n 6402, Dessimone, riv. 207944).
Analogamente, attengono al merito della decisione impugnata, e peccano anche di genericità, le censure in ordine al trattamento sanzioNOMErio, volte a negare la spregiudicatezza attribuita dalla sentenza al ricorrente, presentatosi falsamente come appuntato della Guardia di Finanza, oppure a contestare genericamente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza indicare elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profil vizio della motivazione solo se difetti totalmente di giustificazione o si disc macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria (Sez. 5, n. 7993 del 09/12/2020, Rv. 280495), ipotesi che non può in alcun modo riconoscersi nel caso in esame, per avere la Corte valorizzato le difficoltà della persona offesa, che, in un contesto separazione dal coniuge molto litigiosa, che l’aveva anche estronnessa dalle aziende di marmi del marito nelle quali lavorava, era stata anche costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine e affrontare le vicende processuali.
3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso, inerente il giudizio di penale responsabil del COGNOME in ordine al delitto di cui al capo C), in COGNOME occorre dare continu all’insegnamento di questa Corte di Cassazione – di recente confermato anche da Sez. Unite n. 19357 del 29/02/2024 – secondo cui, contrariamente a COGNOME ritenuto dalla sentenza
impugnata, non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di c 346, comma secondo, cod. pen., abrogato dall’art. 1, connma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e quello di traffico di influenze illecite di cui al novellato art. 346-bis cod. pen., in in quest’ultima fattispecie, non risulta ricompresa la condotta di chi, mediante raggiri o artif riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità col pretesto di dovere comprare i pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque, remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all’art. 640, comma primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 11342 del 12/12/2022, Rv 284567; Sez. 6 n. 23407 del 10/03/2022, Rv. 283348; Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Rv. 281980).
Attesa l’inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti i reati di cui ai capi A) e fondatezza del secondo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbito anche il terzo, comporta l’annullamento senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al solo reato di cui al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e, per l’effett l’eliminazione della relativa pena, determinata dai giudici di merito in mesi uno di reclusione e euro 75,00 di multa, con la revoca delle statuizioni civili relative al suddetto reato, dispost favore della persona offesa COGNOME NOMENOME Conseguentemente all’eliminazione dell’aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo C), pertanto, la pena inflitta al ricorr va rideterminata in anni due, mesi uno di reclusione ed euro 1.325,00 di multa.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata; annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l’effetto, elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione ed euro 75 di multa, e revoca statuizioni civili limitatamente al suddetto reato; dichiara inammissibile il ricorso limitatame ai reati di cui ai capi A) e B) relativamente ai quali ridetermina la pena in anni due, mesi uno reclusione ed euro 1.325,00 di multa.
Così deliberato in camera di consiglio, il 4 aprile 2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidenta
NOME