Doppia Valutazione dei Precedenti Penali: Quando il Passato Conta Due Volte
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale: la doppia valutazione dei precedenti penali. La Suprema Corte ha ribadito che i trascorsi giudiziari di un imputato possono legittimamente pesare due volte nel calcolo della pena, senza violare alcun principio fondamentale del nostro ordinamento. Analizziamo insieme questa importante decisione per capirne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minacce aggravate emessa dal Tribunale di Milano. La Corte d’Appello, in un secondo momento, aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo l’applicazione della recidiva e rideterminando la pena. Nonostante ciò, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando diversi vizi nella decisione dei giudici di secondo grado.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione: Contestava la sussistenza stessa dell’elemento oggettivo del reato, una critica che la Cassazione ha ritenuto inammissibile in quanto si trattava di una mera doglianza sui fatti, non riesaminabile in sede di legittimità.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo un’errata applicazione della legge penale.
3. Errata applicazione della legge penale: Il ricorrente denunciava l’illegittimità della doppia valutazione dei precedenti penali, utilizzati dai giudici sia per negargli le attenuanti, sia per altre valutazioni relative alla sua pericolosità, ritenendo che ciò violasse il principio del ne bis in idem.
La legittimità della doppia valutazione dei precedenti penali secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo chiarimenti decisivi su ogni punto. In particolare, ha smontato la tesi centrale del ricorrente sulla doppia valutazione dei precedenti penali. I giudici hanno confermato l’orientamento consolidato secondo cui il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche e, contemporaneamente, affermare la recidiva (o comunque fondare altre valutazioni negative) basandosi sugli stessi precedenti penali.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su una distinzione cruciale tra gli istituti giuridici coinvolti. Il principio del ne bis in idem sostanziale impedisce di essere puniti due volte per lo stesso fatto-reato, ma non preclude la possibilità di utilizzare un medesimo elemento fattuale – come i precedenti penali – per giustificare scelte relative a istituti giuridici diversi e con finalità differenti.
Nello specifico:
– Il diniego delle attenuanti generiche si basa su un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato e sulla sua capacità a delinquere, dove i precedenti penali indicano una persistente inclinazione a violare la legge.
– La valutazione della recidiva, invece, è un istituto che mira a sanzionare più gravemente chi, nonostante una precedente condanna, commette un nuovo reato, dimostrando una maggiore pericolosità sociale.
La Corte ha sottolineato che si tratta di due valutazioni autonome, con scopi distinti. Utilizzare lo stesso dato (i precedenti) per entrambe non significa punire due volte la stessa cosa, ma piuttosto trarre da esso le dovute conseguenze su piani giuridici differenti. La Cassazione ha citato un proprio precedente (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018), rafforzando la coerenza della sua giurisprudenza su questo punto.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza: il passato criminale di un imputato può avere un impatto plurimo e legittimo sulla determinazione finale della pena. La doppia valutazione dei precedenti penali non è una violazione di legge, ma una corretta applicazione di istituti diversi che rispondono a logiche differenti. Questa decisione serve da monito, ricordando che la biografia criminale di un soggetto è un elemento che il giudice può e deve considerare sotto molteplici aspetti per giungere a una sanzione giusta e proporzionata alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte ha specificato che le contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti (‘doglianze in punto di fatto’) non sono consentite in sede di legittimità, dove il giudizio è limitato alla corretta applicazione del diritto.
I precedenti penali possono essere usati sia per negare le attenuanti generiche sia per valutare la recidiva?
Sì, la Corte ha confermato che il principio del ‘ne bis in idem’ non impedisce di utilizzare lo stesso fattore, come i precedenti penali, per giustificare decisioni relative a istituti giuridici diversi come le attenuanti generiche e la recidiva. Questa è la cosiddetta ‘doppia valutazione dei precedenti penali’.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43199 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43199 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, ritenendo e non applicando la recidiva e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 15 giugno 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di minacce aggravate e l’aveva condannato alla pena di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali di cui è gravato l’imputato, che non hanno sortito alcun effetto deterrente ed evidenziano, anzi, la totale indifferenza dell’imputato e la sua avversione per le leggi dell’ordinamento e, dunque, anche un’accresciuta pericolosità sociale (si veda pag. 6);
che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla duplice valutazione dell’elemento dei precedenti penali, oltre a non essere consentito in sede di legittimità, perché inerente il giudizio sulla pena benché congruamente motivato è, inoltre, manifestamente infondato poiché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che questa Corte ha affermato che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche e, contemporaneamente, ritenere la recidiva, valorizzando per entrambe le valutazioni il riferimento a precedenti penali dell’imputato, in quanto il principio del ne bis in idem sostanziale non preclude la possibilità di utilizzare più volte lo stesso fattore per giustific scelte relative ad istituti giuridici diversi (Sez. 6, n. 57565 del 15/11/201 Giallombardo, Rv. 274783);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si
reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.