Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio con riferimento al primo reato e rigetto nel resto del ricorso
RITENJTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha ordinato la consegna di Ray NOME in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso il 26 maggio 2023 dall’Autorità giudiziaria della Romania –
ufficio esecuzione penale della Judecatoria di Bailesti – per i reati di guida senza patente, commessi in Romania il 29 agosto 2018 e il 6 novembre 2019.
Avverso l’anzidetta pronuncia della Corte d’appello il difensore di fiducia di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 7 e 18 L. n. 69/2005 perché il fatto, per cui è richiesta la consegna, non sarebbe previsto dalla legge italiana come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all’art. 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario che l’ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta (Sez. 6, n. 3178 del 26/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282748).
Si è precisato che «non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gl elementi richiesti per la configurazione del reato» (Sez. 6, n. 19406 del 17/5/2012, Ferrari, Rv. 252723; Sez. 6, n. 4538 del 1/2/2012, Cozma, Rv. 251790; Sez. 6, n. 11598 del 13/3/2007, COGNOME, Rv. 235947).
Nel caso in esame, come si evince dal provvedimento impugnato, NOME COGNOME, con sentenza del 16 ottobre 2019, irrevocabile il 30 ottobre 2019, era stato condannato dal Tribunale di Segarcea per guida senza patente, commessa il 29 agosto 2018, e la pena era stata sospesa per un periodo di 2 anni sotto libertà vigilata.
Durante il periodo di libertà, il 6 novembre 2018 il ricorrente era stato sorpreso alla guida di un’automobile senza patente e, quindi, con sentenza n. 68/2021 il Tribunale di primo grado di Bailesti aveva revocato la sospensione e, ritenuta la continuazione tra i due reati, lo aveva condannato alla pena di anni 1
e mesi 4 di reclusione, disponendo la sospensione sotto vigilanza di 3 anni della pena, subordinata all’osservanza di alcune misure.
Con sentenza n. 128 del 26 aprile 2023 il Tribunale aveva rilevato la mancata esecuzione degli obblighi imposti e delle misure di sorveglianza e aveva disposto, pertanto, la revoca della sospensione dell’esecuzione della pena in libertà vigilata.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha rilevato che i fatti addebitati all’arrestato sono previsti come reato anche nella legislazione italiana, trattandosi di guide senza patente, commesse nel biennio e accertate con due sentenze irrevocabili.
Siffatte conclusioni, a cui è pervenuto il Collegio di appello, sono in parte errate.
4.1. Questa Corte ha precisato che la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, prevista dall’art. 1 D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 8, non si estende alle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, le quali, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo delle fattispecie base, si configurano quali autonome figure di reato. Ne discende che la fattispecie di guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura, pertanto, come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (Sez. 4, n. 42285 del 10/05/2017, Diop, Rv. 270882).
Si è inoltre precisato che, per l’integrazione della recidiva nel biennio, idonea, ai sensi dell’art. 5 D.Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall’area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell’illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285318; Sez. 4, n. 27398 del 6/04/2018, COGNOME, Rv. 273405).
4.2. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che l’episodio di guida senza patente verificatosi il 29 agosto 2018 non configura reato nel nostro ordinamento, a differenza del successivo episodio, commesso nel biennio dal primo, che concretizza la medesima fattispecie, però aggravata dalla recidiva nel biennio.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla consegna ivi disposta per il reato di guida di veicolo senza patente, commesso in Romania il 29 agosto 2018, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto, dal momento che, quanto alla pena di quattro mesi di
reclusione irrogata in continuazione dal giudice romeno per la successiva condotta di guida senza patente del 6 novembre 2018, risulta rispettata la condizione di cui all’art. 7, ult. comma, della legge n. 69 del 2005 secondo cui “in caso di esecuzione di una sentenza di condanna, la pena o la misura di sicurezza dovranno avere una durata non inferiore a quattro mesi”.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alla disposta consegna per la condanna per guida senza patente commessa in Romania in data 29 agosto 2018; Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Così deciso il 6/2/2024