Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 903 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 21/10/2025
NOME NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1136/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 28/11/2024 NOMEa Corte d’assise d’appello di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
Uditi i difensori:
Gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, per il ricorrente, si riportano ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 novembre 2024, la Corte di assise di appello di Catania, decidendo in sede di rinvio a seguito NOMEa sentenza di annullamento (NOMEa pronuncia con la quale la Corte di merito COGNOME assolto l’imputato per non avere commesso il fatto) NOMEa Prima sezione di questa Corte del 24 maggio 2017, confermava la sentenza di condanna NOMEa Corte di assise di Caltanissetta del 23 novembre 2011 che COGNOME ritenuto NOME COGNOME colpevole del delitto contestatogli ai sensi degli artt. 110, 575, 577 n. 3 cod. pen., per avere concorso, quale partecipe NOME‘associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE, nell’articolazione territoriale di Riesi, all’omicidio di NOME COGNOME, consumato in Riesi il 17 giugno 1987, quale autore materiale del medesimo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, i COGNOME quali mandanti ed anche concorrenti nell’esecuzione materiale del fatto, gli altri tre quali compartecipi che COGNOMEno svolto compiti di sorveglianza, di appostamento e di trasporto del cadavere.
Agendo tutti con premeditazione.
1.1. La Prima sezione di questa Corte di cassazione COGNOME annullato la precedente pronuncia assolutoria ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato le emergenze probatorie.
Pur avendo, infatti, ritenuto attendibile (sia sotto il profilo NOMEa credibilità soggettiva, sia per l’intrinseca logicità del narrato) il collaboratore di giustizia NOME COGNOME, anch’egli autore materiale NOME‘omicidio, COGNOME tuttavia escluso che gli elementi esterni al suo contributo dichiarativo potessero costituire un valido riscontro alle sue dichiarazioni, auto ed etero accusatorie.
Si era così sottovalutato il propalato degli altri collaboratori di giustizia che COGNOMEno, innanzitutto, descritto il ruolo del COGNOME nel sodalizio mafioso operante in Riesi non così marginale come ritenuto dalla Corte di merito. E, sempre sul suo ruolo nel clan mafioso, non si era adeguatamente considerato il portato probatorio di alcune NOMEe sentenze definitive prodotte agli atti.
NØ si era tenuto conto del fatto che l’imputato, poco prima NOME‘azione omicidiaria, era stato, comunque, visto all’interno di un’autovettura in compagnia NOMEa vittima – che stava così attirando nel luogo NOME‘agguato – limitandosi ad osservare che COGNOME ed altro collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, si fossero contraddetti su quale vettura fosse (se quella NOMEo stesso COGNOME o quella del COGNOME). Dimenticando, poi, che la versione del COGNOME era ben piø attendibile posto che la vettura del COGNOME era stata rinvenuta proprio nel posto in cui COGNOME stesso COGNOME riferito di averla portata, spostandola dal luogo NOME‘agguato.
NØ COGNOME rilievo dirimente la circostanza che non si fossero raccolti elementi di riscontro del narrato del COGNOME sull’indicazione del garage, a disposizione del COGNOME, ove si era, secondo il COGNOME, consumato l’omicidio, a fronte del fatto che il medesimo era stato, fisicamente, individuato.
Propongono separati atti di ricorso i due difensori NOME‘imputato.
2.1. L’AVV_NOTAIO deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio.
La Corte territoriale, infatti, non COGNOME risolto le discrasie rinvenibili nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nØ COGNOME individuato i necessari riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente.
Quanto alle contraddizioni fra le plurime ricostruzioni, si sottolineava come, dei tre collaboratori di giustizia, NOME COGNOME avesse escluso la presenza di NOME COGNOME nel garage nel momento in cui l’imputato avrebbe strangolato il COGNOME, mentre NOME COGNOME e NOME COGNOME, seppure de relato (non essendo stati presenti all’interno del locale), l’avessero confermata.
La Corte COGNOME attribuito tale contraddizione al fatto che i secondi COGNOMEno una conoscenza solo de relato NOME‘accaduto e che, a distanza di anni, avrebbero potuto confondersi con gli altri tentativi di omicidio organizzati a danno NOMEo stesso COGNOME.
E, invece, si era formata una irriducibile discrasia su un elemento essenziale del
racconto, tanto da avere comportato l’assoluzione NOMEo stesso COGNOME.
NØ poteva affermarsi, come COGNOME fatto la Corte, che COGNOME avrebbe potuto dedurre la presenza del COGNOME dal fatto che egli, subito dopo il fatto di sangue, l’COGNOME incontrato mentre era in compagnia di NOME COGNOME (presente nel garage), posto che lo stesso COGNOME COGNOME anche riferito come lo stesso COGNOME gli avesse raccontato che al COGNOME ‘non gli COGNOMEno dato nemmeno il tempo di parlare’.
Vi era un’ulteriore contraddizione fra le dichiarazioni dei collaboranti, circa la vettura sulla quale la vittima si sarebbe trovata, poco prima NOME‘omicidio, in compagnia del COGNOME (e sul suo successivo spostamento).
NOME COGNOME, infatti, COGNOME riferito che COGNOME e COGNOME erano giunti sul posto con la Renault 9 di proprietà NOMEo stesso COGNOME, che l’auto era stata ricoverata nel garage e che, la sera, era stata spostata in località Birringiolo.
NOME, invece, COGNOME raccontato di avere personalmente visto transitare COGNOME e COGNOME a bordo di un’auto di tipo diverso (dalla Renault NOMEa vittima), forse una BMW (probabilmente quella del COGNOME) e che COGNOME poi saputo che l’auto del COGNOME era stata parcheggiata presso un distributore di carburante e poi spostata da NOME COGNOME.
Un contrasto non risolto dalla Corte di rinvio, posto che non si poteva affermare, senza che ve ne fosse riscontro alcuno, che i due momenti avrebbero potuto essere diversi.
Anche sulla ricostruzione NOME‘orario in cui COGNOME era stato visto per l’ultima volta vi erano insanabili contraddizioni.
NOME COGNOME riferito di aver visto l’auto con a bordo il medesimo intorno alle 17.30/18.00, mentre i familiari NOMEa vittima COGNOMEno dichiarato che questi si era trovato a casa NOMEa madre fino alle 19.00, casa da dove si era poi allontanato, alle 19.30, per recarsi dallo zio NOME.
Vero che lo zio NOME COGNOME riferito di avere incontrato il nipote alle 17.30 ma risultava che la vittima si era trovata in compagnia del fratello NOME fino alle 19.30.
Ulteriore incongruenza si rinviene nell’individuazione del garage ove era avvenuto l’omicidio.
I collaboratori di giustizia NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME l’COGNOMEno indicato in un locale preso in affitto dall’imputato ma la figlia dei proprietari del medesimo COGNOME escluso recisamente la circostanza (il locale al piano terra faceva parte integrante NOME‘abitazione dei genitori). La successiva affermazione NOMEa teste di non poterlo, invece, escludere era priva di rilievo perchØ del tutto generica.
NØ la disponibilità in capo al COGNOME di quel locale era desumibile da altri elementi di prova.
Quanto al giudizio di attendibilità NOME‘COGNOME si era omesso di considerare che alla data NOME‘omicidio non era ancora operativa (come da visura camerale) l’attività di autoricambi intestata anche al NOME e certo non poteva semplicemente affermarsi che si trattava di un dato meramente formale.
2.2. L’AVV_NOTAIO articola due motivi.
2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio che COGNOME condotto alla condanna del prevenuto per il delitto di omicidio ascrittogli.
Il compendio probatorio era costituito esclusivamente dalle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia: NOME COGNOME, uno degli autori materiali del delitto, NOME
COGNOME, che ne era venuto a conoscenza da altre fonti, NOME COGNOME teste diretto solo per alcune circostanze, per il resto anch’egli ne COGNOME avuto una conoscenza indiretta.
La Corte avere reso una motivazione per relationem , omettendo di considerare che, dopo la condanna in prime cure, vi era stata una pronuncia di assoluzione, pur se annullata, così da non potersi ritenere che ci si trovasse in presenza di una ‘doppia conforme’ di condanna.
Erano poi rimaste tutte le discrasie rinvenibili nelle ricostruzioni dei tre propalanti che COGNOMEno condotto all’esito assolutorio, considerando, inoltre, che solo uno di essi era stato un testimone diretto NOME‘omicidio.
NØ erano stati individuati riscontri esterni al narrato dei dichiaranti, riscontri individualizzanti la responsabilità del ricorrente.
Le fonti di conoscenza diretta per i collaboranti che COGNOMEno riferito quanto da loro appreso erano le stesse, NOME COGNOME e NOME COGNOME, così da non consentire di utilizzarle entrambe.
NØ vi erano riscontri a quanto riferito da NOME COGNOME.
Neppure, appunto, quelli provenienti dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Si pensi al fatto che entrambi (NOME per averlo saputo da NOME COGNOME e dallo stesso NOME COGNOME) COGNOMEno indicato che, nel luogo ove si era consumato l’omicidio, vi era NOME COGNOME (e per COGNOME COGNOME anche partecipato all’occultamento del cadavere), la cui presenza invece era stata recisamente esclusa da NOME COGNOME (sia nel luogo NOME‘omicidio sia in seguito).
Una circostanza decisiva per la complessiva ricostruzione del fatto e per l’attendibilità del complessivo narrato. Che non poteva poi essere risolta, come COGNOME fatto la Corte di merito, dal possibile equivoco del narrato, all’COGNOME, da parte del COGNOME, visto anche che analoga indicazione proveniva anche dal COGNOME.
NOME COGNOME, poi, COGNOME sostenuto che COGNOME era giunto sul posto sulla sua Renault 9 mentre NOME l’COGNOME visto sopraggiungere, in compagnia di NOME, a bordo di una diversa vettura, una BMW.
L’affermazione NOMEa Corte che poteva trattarsi di due momenti diversi era del tutto congetturale.
Secondo COGNOME, poi, il passaggio NOMEa vettura era avvenuto intorno alle 17.30/18.00 mentre lui stesso si trovava davanti al negozio di autoricambi del NOME ma i familiari NOMEa vittima COGNOMEno escluso che questi fosse uscito prima NOMEe 19.30.
NOME COGNOME COGNOME poi collocato il fatto nelle prime ore pomeridiane.
Si era anche travisata la deposizione di NOME COGNOME che COGNOME indicato le ore 17.30 come il momento in cui COGNOME incontrato il nipote ma solo al fine consegnargli un assegno e del contante.
Si era inoltre documentalmente dimostrato come l’attività di autoricambi intestata anche al NOME‘NOME fosse iniziata solo il 1 aprile 1988 e la precedente iscrizione al REA nulla provava.
Era anche errato il riferimento all’attività di vendita di ceramiche del COGNOME che era stata invece chiusa per fallimento due anni prima e del negozio intestato ad un suo prestanome, aperto nel 1989 e chiuso nel 2002.
Un punto che la Corte COGNOME omesso di considerare.
Anche l’individuazione del garage ove sarebbe stato consumato l’omicidio era incerta.
La figlia dei proprietari COGNOME escluso che quel locale fosse stato dato in locazione ad alcuno e, nel dibattimento di rinvio, si era limitata ad affermare di non poterlo escludere. Ma
da nessuna fonte di prova era emersa una frequentazione di quel luogo da parte NOME‘imputato.
Le contraddizioni fra le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME erano pertanto decisive.
Quanto a NOME COGNOME, la sua conoscenza del fatto derivava dalle medesime fonti NOME‘COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Non erano pertanto autonome. Sul punto la Corte non COGNOME motivato.
Anch’egli COGNOME dato come presente al fatto NOME COGNOME ma COGNOME anche riferito, in altro processo, di un’affiliazione di costui che era stata da altri smentita, rivelando così un motivo di rancore. Altro motivo di rancore risiede nell’accusa da questi mossa di avere partecipato alla strage di Riesi.
Su tali circostanze la sentenza impugnata non COGNOME affatto motivato.
2.2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego NOMEe circostanze attenuanti generiche.
Ci si era limitati a fare riferimento alla gravità dei fati di causa.
Il Procuratore generale NOMEa Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente personalmente inviava memorie con le quali protestava la sua innocenza dal delitto ascrittogli, producendo in allegato gli atti a cui COGNOME fatto riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli atti di ricorso presentati dai difensori di NOME COGNOME non meritano accoglimento.
Si deve, preliminarmente, ricordare che, contrariamente a quanto si Ł sostenuto nel ricorso, in tema di impugnazione, nel caso in cui si pervenga, all’esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un’ipotesi di “doppia pronuncia conforme” che salda la condanna pronunciata all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 02; Sez. 5, n. 6552 del 24/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280671 – 01).
E si deve ancora sottolineare come, in tema di valutazione del quadro probatorio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio sia investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, possa rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicchØ non sia vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma possa accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale Ł legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023 dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 – 02; Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 03).
Nel caso di specie, poi, si rileva come il compendio probatorio valutato nella sentenza
annullata e quello oggetto del presente giudizio di rinvio sia rimasto sostanzialmente immutato (nonostante le produzioni documentali NOME‘imputato e NOMEa pubblica accusa, il suo esame ed il confronto fra il medesimo ed il collaboratore di giustizia NOME COGNOME), ad eccezione NOMEa sola, rinnovata, testimonianza NOMEa figlia dei proprietari NOME‘immobile in cui si era consumato l’omicidio, ed era pertanto sovrapponibile a quello la cui valutazione in senso assolutorio era stata, appunto, ritenuta non adeguata dalla Prima sezione di questa Corte.
Ed invece, come si vedrà, la rinnovata motivazione del giudice del rinvio appare avere colmato i rilevati vizi di motivazione, giungendo, peraltro, all’opposto esito, di conferma NOMEa condanna pronunciata dal primo giudice NOME‘odierno ricorrente, come concorrente materiale nel fatto omicidiario (consumato mediante strangolamento, posto che era stato organizzato ed eseguito nei locali sottostanti ad un appartamento abitato da terzi estranei), fatto in ordine al quale erano già stati ritenuti responsabili, in via definitiva, quantomeno NOME COGNOME (il mandante, concorrente anche alla sua materiale esecuzione) e gli stessi collaboratori di giustizia NOME COGNOME (presente nei locali ove si era consumato) e NOME COGNOME (che COGNOME segnalato l’avvicinarsi NOMEa vittima, in compagnia, appunto, di COGNOME).
Nei ricorsi dei difensori del COGNOME si Ł, invece, insistito sulla sostanziale impossibilità di pervenire ad una statuizione di condanna sulla base di quello stesso materiale probatorio, così che il giudice del rinvio avrebbe solo dovuto meglio motivare il medesimo esito assolutorio.
Ciò detto, deve ora valutarsi la congruità logica di quanto argomentato nella sentenza impugnata, nel risolvere le contraddizioni certamente esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le pretese discrasie fra le medesime e altre risultanze (documentali o dichiarative).
Prima ancora di esaminare i lamentati disallineamenti Ł però necessario ricordare come le propalazioni dei tre collaboranti (la cui attendibilità non Ł oggetto di contestazione e che, comunque, Ł stata positivamente vagliata in tutti i gradi del presente processo, ed anche dal giudice del rinvio: p. 42 e ss., scandagliando, pure, e negando i denunciati motivi di rancore e le ipotizzate congiure a danno del COGNOME) coincidano perfettamente sui dati essenziali NOMEa compartecipazione del COGNOME nell’omicidio contestatogli, così da meglio comprendere il reale portato NOMEe segnalate contraddizioni.
Ed allora, NOME COGNOME COGNOME riferito che NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponenti di vertice di RAGIONE_SOCIALE NOME‘agrigentino, COGNOMEno chiesto a NOME COGNOME, referente del clan di Riesi, di sollecitare COGNOME a restituire le pecore che questi COGNOME sottratto da un allevamento che si trovava sotto la loro egida mafiosa.
COGNOME COGNOME però rifiutato di farlo e così COGNOME COGNOME chiesto proprio a COGNOME, che ben lo conosceva, di attirarlo in un agguato (prima NOME‘ultimo tentativo, andato a buon fine, ve ne erano stati altri due, falliti).
COGNOME era giunto presso l’autorimessa da lui stesso locata con COGNOME, a bordo NOME‘auto di questi, e, qui, presenti lui stesso, COGNOME e NOME COGNOME, era stato strangolato. Il cadavere era stato caricato sull’auto di NOME COGNOME e abbandonato in INDIRIZZO Brigadieci, e lo stesso COGNOME COGNOME condotto ed abbandonato la vettura di COGNOME in INDIRIZZO.
NOME COGNOME, fratello di NOME NOME NOME cui conoscenza dei fatti era solo de relato , per avere raccolto le confidenze di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, non quelle del fratello – COGNOME anch’egli riferito che l’omicidio del COGNOME era derivato dal rifiuto di questi di
restituire gli ovini rubati, restituzione sollecitata da NOME COGNOME, su richiesta di NOME COGNOME, esponente di un diverso sodalizio mafioso.
L’agguato era stato organizzato con la complicità del COGNOME, approfittando del rapporto di amicizia fra i due. Presenti nel garage locato dal COGNOME, utilizzato come luogo NOME‘agguato, erano, oltre allo stesso COGNOME, suo fratello NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il cadavere era stato caricato sulla vettura di NOME COGNOME ed il mezzo NOMEa vittima era stato spostato da suo fratello NOME COGNOME.
NOME COGNOME (che COGNOME avuto conoscenza NOME‘omicidio in parte de relato ma, in parte essenziale, direttamente) COGNOME così ricostruito l’intera vicenda.
In una riunione fra gli esponenti NOMEa cosca, NOME COGNOME COGNOME dato incarico a NOME COGNOME ed a NOME COGNOME di convincere COGNOME a restituire le pecore rubate a NOME COGNOME. Avendo il COGNOME rifiutato, lui stesso era stato incaricato da NOME COGNOME di appostarsi davanti al negozio di suo NOME, il giorno in cui si era deciso di tendere l’agguato, in modo da segnalare il passaggio NOME‘autovettura con a bordo COGNOME e Pirello. Li COGNOME visti, a bordo di un’autovettura, una Bmw che riteneva essere del COGNOME.
Dopo, come gli era stato detto da COGNOME, si era recato nel luogo ove erano giunti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Nel baule NOMEa vettura del primo COGNOME potuto scorgere il cadavere del COGNOME.
COGNOME gli COGNOME riferito che COGNOME era stato portato in un garage locato dal COGNOME ove erano presenti i COGNOME.
2.1. Come si può, allora, notare tutti i collaboratori di giustizia COGNOMEno ricondotto l’omicidio del COGNOME all’identico movente (la mancata restituzione degli ovini sollecitata da un esponente di un altro clan, NOME COGNOME), COGNOMEno, tutti, indicato come mandante ed organizzatore NOME‘agguato NOME COGNOME (che ea anche la persona a cui il COGNOME si era rivolto), COGNOMEno, tutti, confermato il concorso di NOME COGNOME nell’esecuzione materiale NOME‘omicidio, avendone avuto un ruolo essenziale dato che, avvalendosi dei precedenti rapporti amicali, COGNOME potuto condurre, senza destare timori nel COGNOME, in un locale che si sapeva essere a sua disposizione per la propria attività commerciale.
Così, al suo interno, da essere uno dei compartecipi al suo strangolamento.
Fatti riferiti, per averli personalmente vissuti da NOME COGNOMECOGNOME COGNOME relato da NOME COGNOME COGNOME, quanto a NOME COGNOMECOGNOME solo parzialmente de relato , posto che questi COGNOME personalmente assistito alla fase in cui COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME lugo NOME‘agguato.
Quanto alla fase immediatamente successiva, tutti i collaboranti concordavano sulla circostanza che il cadavere era stato caricato sull’auto di NOME COGNOME e che l’auto del COGNOME (un dato questo riferito dai soli fratelli COGNOME) era stata portata via da NOME COGNOME.
Così che, come COGNOME osservato la Corte territoriale, la ‘convergenza del molteplice’ si era costituita (partendo dalla ricostruzione direttamente riferita da NOME COGNOME, passando alle circostanze direttamente vissute da NOME COGNOME e chiudendosi il quadro con quanto narrato dagli immediati protagonisti del fatto allo stesso COGNOME e a NOME COGNOME) su tutti i momenti essenziali NOME‘omicidio, e sulla compartecipazione al medesimo (in ruolo non ‘fungibile’) del COGNOME.
Tutto ciò premesso, anche alla luce di quanto si Ł appena osservato, vanno esaminate le discrasie presenti nei diversi racconti dei tre collaboratori di giustizia.
Discrasie che la Corte territoriale COGNOME, congruamente, ritenuto essersi appuntate su elementi marginali del complessivo racconto.
La prima Ł costituita dalla presenza, o meno del coimputato (poi assolto) NOME COGNOME all’interno NOME‘autorimessa ove NOME avrebbe ucciso NOME, riferita da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, negata, invece, da NOME COGNOME, l’unico dei tre anch’egli presente nel locale in quello stesso momento.
Una discrasia certo decisiva per il COGNOME ma di non altrettanto rilievo per gli altri coimputati e, fra costoro, per NOME COGNOME.
Del resto, che a negare la presenza di COGNOME nel garage ove si era consumato l’omicidio del COGNOME fosse proprio l’unico collaboratore di giustizia che era anch’egli lì presente diveniva un elemento decisivo.
Di contro, come congruamente osservato dalla Corte territoriale, il fatto che NOME COGNOME ve l’avesse collocato non ne rendeva le complessiva dichiarazioni inattendibili considerando come egli l’avesse solo dedotto in parte dalla presenza del medesimo nella fase immediatamente successiva (era nella vettura di NOME COGNOME, con NOME COGNOME, nel cui baule era stato occultato il cadavere), e in parte dai racconti del medesimo, che non erano però inequivocamente interpretabili come a sua volta da altri riferiti o vissuti direttamente.
Ancora piø indiretta era la conoscenza del fatto da parte di NOME COGNOME (non avendo neppure ricevuto le confidente del fratello NOME) e che ben la Corte di merito ritiene di validamente ricondurre alla partecipazione del COGNOME ai precedenti tentativi di agguato, così che il collaborante ben poteva essere incorso nell’equivoco di averlo ritenuto presente anche in tale ultima occasione.
Quanto all’autovettura utilizzata dal ricorrente NOME COGNOME per condurre NOME COGNOME nell’autorimessa a disposizione del medesimo, ove si sarebbe dovuto consumare l’agguato, indicata da NOME COGNOME come la Renault di proprietà del COGNOME stesso e da NOME (che li attendeva lungo la strada per avvisare i complici del loro imminente arrivo) come l’auto probabilmente di proprietà del COGNOME (un’auto di grossa cilindrata, forse una Bmw)
Un contrasto che era rimasto immutato anche a seguito del confronto fra i due collaboratori.
Una contraddizione però che, come notava la Corte di merito (e prima ancora questa Corte, nella sentenza di annullamento), non poteva che essere recessiva di fronte al fatto che entrambi i dichiaranti COGNOME concordemente affermato che era stato proprio il ricorrente COGNOME a portare in auto il COGNOME, in virtø NOMEa loro pregressa amicizia, nel luogo NOME‘agguato e che ben poteva trattarsi, anche, di due distinti momenti, il primo, lungo la via, scorto da COGNOME, il secondo, immediatamente prima NOME‘azione omicidiaria, riferito da COGNOME, considerando che COGNOME ben poteva avere utilizzato prima la propria auto ed essersi poi recato sul posto (l’abitazione del COGNOME si trovava a poca distanza dal garage) con l’auto NOMEa vittima così da allontanare da sØ ogni sospetto circa la sua presenza in quel momento nella sua autorimessa.
Quanto al fatto, contestato, che il NOME di NOME disponesse già NOME‘esercizio commerciale davanti al quale il padre si era appostato (su indicazione di NOME COGNOME,
che era pertanto anch’egli a perfetta conoscenza di tale circostanza) che risulterebbe ufficialmente aperto in data successiva, COGNOME stesso COGNOME riferito che, in attesa NOMEa formale documentazione, l’attività era, di fatto, già iniziata (una circostanza certo non inattendibile), circostanza di cui, peraltro, vi era anche riscontro documentale, essendo stata prodotta l’iscrizione al REA (Repertorio economico amministrativo) del 25 marzo 1987 (l’omicidio era del 27 maggio 1987).
Quanto all’attività gestita dal COGNOME, servendosi anche, come magazzino, NOME‘autorimessa in questione, la documentazione offerta dalla difesa COGNOME trovato, come osservato dal giudice del rinvio, puntuale smentita nella situazione di fatto, avendo tutti i collaboratori concordemente riferito NOMEa attività stessa come in corso nel periodo in cui si era consumato l’omicidio.
Quanto, piø, in particolare all’autorimessa ove era avvenuto l’omicidio, la Corte territoriale, COGNOME, innanzitutto, ricordato come lo stesso fosse stato materialmente individuato proprio dal collaborante NOME COGNOME e come le prime dichiarazioni NOMEa teste NOME COGNOME – la figlia dei proprietari NOME‘intero immobile (al piano superiore viveva la sua famiglia) – circa il fatto che il piano terra era rimasto a loro disposizione e non era stato locato, fossero state corrette nel giudizio di rinvio (era stata risentita proprio al fine di chiarire la sua prima, recisa, negazione).
NOME, infatti, COGNOME affermato di non poter escludere che il piano terra fosse stato affidato a qualche conduttore, anche considerando che il medesimo era composto da piø locali (e, così, perfettamente compatibile con l’uso a magazzino come quello fattone da NOME), che vantava un’entrata distinta da quella NOMEa soprastante abitazione e che la sua famiglia non disponeva neppure di un’automobile da ricoverarvi.
Del resto, le modalità NOME‘uccisione, mendante strangolamento, erano state evidentemente decise nel timore del possibile allarme che un colpo d’arma da fuoco avrebbe potuto suscitare nella famiglia, estranea al fatto, dimorante nel piano superiore.
Quanto poi al ruolo di COGNOME nel contesto criminale NOMEa zona – anch’esso oggetto di richiesta rivalutazione nella sentenza di annullamento – per comprendere come i COGNOME, il vertice NOMEa cosca NOMEa zona, potessero avergli affidato un compito di tale delicatezza (attirare COGNOME nell’agguato e partecipare materialmente alla sua uccisione), la Corte di rinvio ne ricordava le precedenti condanne definitive per la sua partecipazione a clan mafiosi, e le ulteriori condanne per una pluralità di fatti omicidiari, sia tentati sia consumati (vd. p. 98). Tutti, i fatti omicidiari, consumati dal 1988 fino al 1998 e quindi in date immediatamente successive all’omicidio per cui Ł processo.
Quanto ai delitti associativi, COGNOME era stato ritenuto (p. 99), grazie alle indicazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia, uno dei partecipi proprio del clan mafioso operante in Riesi, insieme ai fratelli COGNOME, ai fratelli COGNOME ed a NOME COGNOME. Rivestendo, fra l’altro, il ruolo, in relazione ai fatti omicidiari, di volta in volta, di vedetta, di agevolatore NOMEa fuga dei killer, di indicazione NOMEe vittime ai killer.
NØ costituiscono una valida smentita alla già vagliata attendibilità NOMEa ricostruzione operata sulla base NOMEe dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le discrasie rilevate negli orari nei quali COGNOME si sarebbe trovato in compagnia dei propri familiari, per essere poi condotto dal COGNOME a morire, posto che, anche sotto questo aspetto, resta del tutto ferma la sostanza NOME‘accaduto, che, nel caso di specie, Ł la scomparsa, definitiva, del COGNOME
quello stesso pomeriggio.
Scomparsa che mai era ed Ł stata attribuita a diversa causalità.
Da ultimo le osservazioni NOMEe difese circa l’identità NOMEa fonte dai provenivano le conoscenze de relato dei collaboranti NOME COGNOME e NOME COGNOME trovano smentita sia nel fato che, comunque le fonti era piø d’una – NOME COGNOME e NOME COGNOME ed ancor piø dal rilievo che parte essenziale del narrato di COGNOME, proprio in riferimento al ruolo di COGNOME (almeno nella parte in cui questi COGNOME COGNOME NOME nel tranello), era stato riferito per essere stato a sua conoscenza diretta.
In conclusione, la Corte di merito, nel giudizio di rinvio, ha adeguatamente motivato sulla responsabilità del COGNOME nel delitto COGNOME, valorizzando le prove a carico e dando una non manifestamente illogica spiegazione NOMEe discrasie rilevate dalle difese – peraltro su circostanze non decisive – fra le dichiarazioni dei vari collaboranti e fra queste e alcune altre fonti di prova (i documenti relativi alle attività gestite; la testimonianza NOMEa figlia dei proprietari del locale ove l’omicidio si era consumato).
Quanto al secondo motivo del ricorso argomentato dall’AVV_NOTAIO in ordine al trattamento sanzionatorio, riesce impossibile ritenere illogico il diniego NOMEe circostanze attenuanti generiche ad un imputato che abbia un simile curriculum criminale e che, nell’odierno processo, viene giudicato per un fatto di particolare efferatezza, derivante dalla piena adesione ad una logica mafiosa, avendo poi, in forza NOME‘amicizia che li legava, COGNOME la vittima nel tranello.
Gli anni trascorsi dal fatto poi non sono stati connotati da alcun segno di resipiscenza.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali e al pagamento NOMEe spese sostenute nel grado dalle parti civili che si liquidano nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali.
Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione NOMEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME