Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; la quale ha chiesto la declaratori di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame, proposta nell’interesse RAGIONE_SOCIALE NOME, avverso l’ordinanza con la quale è stata applicata al predetto la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione, con ruolo apicale, a un sodalizio finalizzato al narco traffico e a più reati scopo inerenti a episod acquisto e cessione di sostanza stupefacente , rispetto ai quali la gravità indiziaria è stata ricavata dalle intercett di conversazioni a bordo o nelle immediate vicinanze della autovettura in uso al predetto, monitorata anche a mezzo di telecamera posizionata al suo interno. In particolare, si è ritenuto che il COGNOME costituisse figura di spicco di un sodalizio, nel quale ricopriva il ruo di soggetto preposto alla consegna della droga, per quantitativi mai inferiori a chilogrammo, ma anche al ritiro del denaro dagli spacciatori al dettaglio, che veniva poi reinvestito in nuovi acquisti all’ingrosso, in un periodo che va da epoca antecedente e prossima al 2018 e fino al 13/7/2021, allorquando era tratto in arresto siccome trovato in possesso di gr. 1418,20 di cocaina e gr. 3400,20 di hashish, oltre che della somma di 23.110,00 euro e 450,00 franchi svizzeri, all’interno dell’abitazione di Cardano sul Campo, e della somma di euro 70.000,00 in contanti all’interno dell’autovettura.
Avuto riguardo ai motivi di ricorso, deve poi rilevarsi che il Tribunale ha ritenu operante la doppia presunzione di sussistenza di esigenze cautelari, in relazione alla natura dei reati per i quali si procede, e di adeguatezza della sola misura infra muraria, confermando il giudizio del GIP che aveva valorizzato le modalità professionali manifestate nella gestione del traffico illecito, proseguito anche durante e nonostante le restrizioni del periodo pandemico, ma anche la circostanza che il sodalizio rimasto attivo sino alla chiusura delle indagini, non risultandone l’interruzione anche dopo. Quanto alle circostanze del fatto, poi, ha evidenziato che il sodalizio approntava una sorta di turnazione degli indagati, alcuni dei quali (i pushers controllati dalle Forze dell’ordine) facevano temporaneo rientro in Albania ogni tre/quattro mesi.
Il Tribunale ha ritenuto recessive le allegazioni difensive (intese a dimostrare, da un lato, l’allontanamento dell’indagato dal sodalizio, per avere iniziato a condurre una vita per così dire, regolare, svolgendo stabile attività lavorativa e avendo la moglie accettato di accoglierlo nella loro abitazione e il padre di costei di provvedere al mantenimento economico e a tutte le necessità durante la sua restrizione; dall’altro, la distanz temporale dalle condotte delittuose) rispetto al quadro cautelare evidenziato, precisando che il COGNOME era stato coinvolto in numerose attività illecite espressive del programma criminoso, essendosi impegnato non soltanto negli acquisti di rilevanti quantitativi di cocaina, ma avendo anche messo a disposizione del gruppo appartamenti intestati a prestanome, nei quali veniva effettuato lo stoccaggio della sostanza, per un lungo arco
temporale. Tali elementi avrebbero neutralizzato il dato temporale, laddove era neutro, sotto altro profilo, lo svolgimento di stabile attività lavorativa, in assenza di effe non ambigui segnali di allontanamento dall’ambiente criminale di riferimento.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, in relazione alla ritenuta irrilevanza deg elementi allegati a superamento della doppia presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola misura più restrittiva, ritenendo che l’interpretazione dell’art. 275, cod. pr pen., operata dal Tribunale, non sarebbe costituzionalmente coerente, non essendo neppure necessaria la dissociazione del sodale, non operando, rispetto alle associazioni del tipo di quella oggetto del presente procedimento le massime di esperienze e i principi validi per i sodalizi di tipo mafioso, evidenziando anche la manifesta illogicità del decisione adottata nei confronti del ricorrente, rispetto alla concessione della misura restrittiva gradata ad altro co-indagato, partecipe all’associazione, operata alla stregua del ritenuto superamento della presunzione relativa / alla luce di una documentata situazione lavorativa che, invece, è stata valutata come recessiva per il COGNOME.
Infine, ha rilevato l’erronea applicazione dell’art. 274, cod. proc. pen., avuto riguard al profilo dell’attualità del pericolo di reiterazione criminosa, rispetto al quale il Trib si sarebbe limitato ad affermarne l’irrilevanza.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale ha correttamente evidenziato la operatività della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di sussistenza cioè delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Essa deve ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen., con conseguenza che, ove il titolo cautelare riguardi i reati di cui all’elenco previsto ne norma citata, la presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (sez. 2, n. 6592 del 25/1/2022, Ferri, Rv. 282766, in cui in motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione, elementi che, nella specie sono stati ritenuti insussistenti dal ltribunale con argomentazioni del tutto congrue e logiche).
Nella specie, il Tribunale, pur avendo richiamato detta presunzione, non si è tuttavia limitato a ritenerla operativa, ma, proprio tenendo conto delle allegazioni difensive con le quali si era inteso dimostrane il superamento, ha giustificato la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della sola misura più afflittiva alla luce delle modalit delle condotte contestate, della poliedricità del ruolo organico dello COGNOME nel gruppo e della sua personalità, valorizzando elementi di sicuro rilievo ai fini di quel vagl rispetto ai quali le doglianze difensive si atteggiano in termini di mero dissenso, inammissibile in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Deciso in data 8 maggio 2024