Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20343 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del TRIB. LIBERTA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilità del ricorso.
édito il difensore
i
COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza pronunciata a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Lecce ha confermato l’ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Lecce aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all’art. 74 D.P.R. 9 ottobre 19 n. 309, commesso in INDIRIZZO altrove dal 21 maggio 2020 con permanenza (capo b) e in ordine a due distinti reati scopo di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 commessi entrambi in Trepuzzi, rispettivamente il 30 dicembre 2020 e il 24 febbraio 2021.
Le indagini, attuate attraverso operazioni di intercettazione con captatore informatico, riprese video e attività di osservazione della polizia giudiziaria avevano consentito di disvelare un quadro gravemente indiziante dell’esistenza di un’associazione dedita al traffico di sostanze di sostanze stupefacente operante nel territorio di S. Pietro Vernotico, capeggiata da NOME COGNOME. All’interno del gruppo, COGNOME era stato individuato come partecipe, quale uomo di fiducia di COGNOME, ammesso a presenziare alle trattative gestite per l’acquisito di forniture di droga e coinvolto nella preparazione e confezionamento della sostanza da distribuire ai pusher.
2. Contro l’ordinanza, l’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso e formulato un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di reiterazione di reato della stessa specie di quello per cui si procede. Il difensore osserva che la partecipazione di COGNOME all’associazione risaliva a circa tre anni COGNOME addietro COGNOME e che l’intervallo di tempo rispetto alla applicazione della misura era dunque significativo. COGNOME Nella motivazione dell’ordinanza mancherebbe, secondo il ricorrente, COGNOME una analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale dei fatti: il periodo temporale di circa tre anni fra la data di commissione dei reati contestati e quella di sottoposizione alla misura ed il precedente non specifico e risalente non consentiva di ritenere concreto e attuale il pericolo di recidivanza. Anche l’affermazione del Tribunale, per cui al momento di esecuzione della misura COGNOME era stato trovato in possesso di circa 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e si era dato alla fuga nella campagna circostante per essere rintracciato solo grazie all’intervento di un elicottero, non valeva a supportare la valutazione
in ordine alla attualità delle esigenze: da un lato, infatti, COGNOME l’elicottero era intervenuto solo per recuperare il coindagato NOME COGNOME, dall’altro anche la detenzione della droga, in un contesto spaziale e temporale diverso, COGNOME non poteva essere posta in collegamento con i fatti per cui era stata applicata la misura.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato rigettato, in quanto infondato il motivo, incentrato solo sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
2.Invero, è assorbente rilevare che il titolo cautelare concerne il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, in ordine al quale è sancita la ‘doppia’ presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo ‘prova contraria’, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Si è così messo in rilievo che in caso di contestazione dei reati per i quali opera la presunzione la stessa possa essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l’organizzazione criminosa, non essendo invece richiesto un giudizio di attualità delle esigenze cautelari già insito nella disposizione speciale di cui all’art 275, comma 3, cod. proc. pen. ( Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C, Rv. 274174): in assenza di tali elementi, il giudice della cautela non ha l’onere di argomentare in ordine alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari ancorché sia decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti contestati in via provvisoria all’indagato e l’adozione della misura cautelare” ( Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316)
Ciò premesso, nel caso di specie il Tribunale ha richiamato la doppia presunzione, ma ha anche indicato in positivo gli elementi da cui trarre il pericolo di recidivanza, quali dal punto di vista oggettivo la protrazione delle condotta criminosa e la dimensione del volume di affari gestito dal sodalizio, e dal punto di vista soggettivo, il precedente sia pure non specifico e la pendenza di un procedimento in ordine a delitto inerente gli stupefacenti commesso nel 2018, oltre che la capacità a delinquere manifestata con la adesione ad un patto
associativo finalizzato alla consumazione di una pluralità di reati inerenti gli stupefacenti, Ma soprattutto i giudici hanno valorizzato, nel senso della piena attualizzazione delle esigenze cautelari, il rinvenimento e sequestro, al momento della esecuzione della misura, di un significativo quantitativo di cocaina e di materiale per il confezionamento. La valutazione compiuta dal Tribunale appare, dunque, approfondita ed esaustiva anche nell’ancorare la presunzione che assiste il reato in esame a dati concreti.
Le doglianze del ricorrente si limitano a richiamare la risalenza nel tempo delle contestazioni, in contrasto con i principi sora richiamati, senza intaccare la tenuta logica degli argomenti su cui il Tribunale ha fondato la sua valutazione.
6.AI rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Gli atti devono essere trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp att. cod. proc. pen.
Deciso il 3 aprile 2024