Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2664 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2664 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU MASSIMILIANO MICALI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto l’istanza di esecuzione della pena detentiva al domicilio ex art. 1 l. 26 novembre 2010, n. 199, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto che la misura non potesse essere concessa in considerazione della elevata pericolosità del ricorrente derivante dalla commissione di un reato di spaccio in epoca recentissima (marzo 2024) nonchØ dalla irregolarità della condotta in carcere, avendo lo stesso riportato tre procedimenti disciplinari per atteggiamenti molesti, promozioni di disordini, inosservanza di ordini, avvenuti tra febbraio ed aprile 2025; inoltre, l’interessato Ł stato sottoposto in passato all’affidamento in prova al servizio sociale ed Ł tornato puntualmente a delinquere; oltre alle condanne comprese nel cumulo in esecuzione Ł gravato da ulteriori condanne; l’ultimo arresto risale a marzo 2024 allorquando Ł stato sorpreso mentre cedeva stupefacenti ad altro individuo per poi darsi alla fuga cagionando lesioni ad uno degli operatori di polizia; in definitiva, il reinserimento del condannato non può che passare attraverso un intervento mirato al contrasto della tossicodipendenza, da eseguire per il tramite di misura terapeutica strutturata, e non dell’istituto invocato, che Ł una mera misura deflattiva.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ, in realtà, l’art. 1, comma 4, l. n. 199 del 2010 permette espressamente la possibilità di disporre la misura anche presso una comunità terapeutica inserendola nel contesto di un programma di recupero, al contrario di quanto scrive il Tribunale che non ha ricostruito correttamente la finalità dell’intervento normativo.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il
rigetto del ricorso.
Con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
L’ordinanza del Tribunale Ł retta da doppia motivazione, tecnica argomentativa che comporta l’onere per il ricorrente di attaccare entrambe le motivazioni a pena di aspecificità dell’impugnazione (Sez. 1, n. 38881 del 14/07/2023, NOME, n.m.).
La prima contiene il giudizio di pericolosità del condannato che il Tribunale ha ritenuto esser ostativo all’applicazione della misura richiesta; la seconda contiene il giudizio di incompatibilità tra la tipologia di misura richiesta ed il trattamento di recupero di cui ha bisogno il condannato.
Il ricorso attacca soltanto questa seconda parte della motivazione, ma non si preoccupa della prima, ovvero di quella sul giudizio di pericolosità.
La necessità di passare attraverso la formulazione di un giudizio di non pericolosità del condannato prima di disporre il beneficio Ł contenuta nella norma attributiva di potere dell’art. 1, comma 2, lett. d), l. n. 199 del 2010, che dispone espressamente che l’applicabilità della misura Ł esclusa ‘quando vi Ł la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato’.
Avendo scritto nella motivazione dell’ordinanza che il ricorrente ha commesso un reato di spaccio sino ad epoca recentissima, che la condotta in carcere Ł stata irregolare tra febbraio ed aprile 2025, che l’interessato Ł stato sottoposto in passato all’affidamento in prova al servizio sociale ed Ł tornato a delinquere, che oltre alle condanne comprese nel cumulo in esecuzione Ł gravato da ulteriori condanne, e che l’ultimo arresto risale a marzo 2024 allorquando Ł stato sorpreso mentre cedeva stupefacenti ed altro individuo per poi darsi alla fuga cagionando lesioni ad uno degli operanti, il Tribunale ha, in definitiva, argomentato sul perchØ sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti, ragioni che, per decisione del legislatore, precludono la concessione del beneficio.
Questa parte della motivazione dell’ordinanza impugnata non Ł in alcun modo attaccata nel ricorso, che deve essere ritenuto, pertanto, inammissibile per difetto di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), in quanto lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 13/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.