Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24614 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 23/01/1982
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH NOME COGNOME per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha confermato la pronuncia di condanna, emessa il 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Locri in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disponeva la revoca della patente di guida.
2. Il ricorso consta di due motivi:
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato la sentenza impugnata anche rispetto alla disposta revoc della patente di guida, nonostante la seconda misurazione avesse dato un esito pari a 1,32 g/I e, quindi, inferiore al limite di 1,50 g/I previsto dall’art. 186, com d.lgs. 285/1992;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce mancanza, contraddittorietà”Thanifesta illogicità della motivazione che non si confronta in alcun modo con le censure che sono state poste con il terzo motivo di appello, limitandosi a denunciare principi massime giurisprudenziali inconferenti rispetto ai rilievi critici mossi dall’appella Con l’atto di appello, infatti, non si contestava la validità della cosiddetta cur Widmark ma la circostanza che, in presenza di due misurazioni dall’esito difforme, si sarebbe dovuto fare riferimento a quella che aveva dato i valori più bassi.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenz impugnata sia annullata con rinvio limitatamente alla disposta revoca della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
È errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possono essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56 g/l) delle misurazioni effettuate. In realtà, la stessa disciplina legale (art. 379 reg strada) – che prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile, consi anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico – svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa ad evitare che errori dell’apparato o comunque
GLYPH
fisiologiche oscillazioni nell’esito procedura di misurazione possano
erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato. Ne consegue che, nel caso in cui le due rilevazion
indichino tassi alcolemici diversi, come avvenuto nella fattispecie, dovrà prenders a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio
favor rei
(cfr. Sez. 4, n. 20064 del 2010, non mass.). Nel caso di specie, peraltro l’ipotesi di reato contestata all’imputato è la lett.
b)
dell’art. 186 cod. strada, perché
il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione era inferiore a 1,5 g/l. Ne deri che non avrebbe dovuto disporsi la revoca della patente, ma la sospensione della
stessa.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ad alt
sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Deve essere dichiarata l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello Reggio Calabria. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Così deciso il 4 marzo 2025