Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31766 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31766 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 22/10/1975
e sul ricorso proposto dal medesimo COGNOME
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 del TRIB. DEL RIESAME di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dr. NOME COGNOME che conclude per l’annullamento con rinvio in riferimento al ricorso del Pubblico Ministero; rigetto per il ric proposto dal NOME COGNOME
udito il difensore,
l’avvocato COGNOME nell’interesse del suo assistito chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata; in riferimento al ricorso proposto dal Pubblico Ministero chiede il rigetto.
L’avvocato COGNOME chiede il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero e l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente COGNOME
Ritenuto in fatto
1.COGNOME Tommaso ha promosso ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo depositata il 11 aprile 2025, che, per quanto d’interesse, ha confermato il provvedimento coercitivo emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, gli ha applicato la mis custodiale carceraria in relazione al delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. per aver dir organizzato il mandamento di Cosa Nostra del INDIRIZZO INDIRIZZO di Palermo.
2.L’impugnazione, a firma di difensore abilitato, si è affidata ad unico, composito moti sintetizzato ai sensi dell’art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen., che ha dedotto i v violazione di legge penale e della motivazione, con particolare riferimento all’appartenenza d ricorrente all’associazione mafiosa ed alla logicità degli elementi posti a fondamento di siff inquadramento. Non sarebbe stata fornita prova appagante della continuità della sua partecipazione al sodalizio anche dopo un lungo periodo di carcerazione – conseguente a condanna definitiva per il medesimo reato, ritenuto sussistente fino al 21 novembre 2015 – e il suo inedito ruolo di vertice sarebbe stato desunto da conversazioni intercettate ma intercor tra terzi, non correttamente interpretate anche alla luce del parere di un consulente tecnico parte; non avrebbe rilievo la destinazione dall’esterno di risorse al sostentamento suo e del moglie, NOMECOGNOME nella fase della detenzione, perché non indicativa della partecipazione al reato associativo. Ancora, anche a voler dar credito alla trascrizione delle conversazioni terzi soggetti come effettuata dalla polizia giudiziaria, COGNOME sarebbe stato bollato “abusivo” e tanto dimostrerebbe l’infondatezza dell’accusa. La conversazione del 13 maggio 2024 tra COGNOME NOME e NOME riferirebbe di circostanze apprese da tale NOME, NOME, estranea al sodalizio mafioso come le colloquianti. Sarebbe poi stata ignorata una memoria difensiva che avrebbe esplicitato specifiche censure in ordine all’interpretazione dell conversazioni del 14 marzo, del 2 aprile e del 16 maggio 2024, nel complesso di contenuto ambiguo, in parte non decifrabile e non determinanti a fini indiziari. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Anche il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l’ordinanza tribunalizi nella parte in cui quest’ultima, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullat provvedimento del giudice per le indagini preliminari per quanto concerne il compendio di gravità indiziaria per il delitto di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 3)).
3.1. L’impugnazione ha lamentato l’intrinseca contraddittorietà dell’ordinanza sbrigativamente, avrebbe optato per l’inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Presti per il reato associativo in materia di sostanze stupefacenti dopo aver elencato, da lato, una serie di elementi indiziari dell’esistenza di un’autonoma struttura criminale deput al narcotraffico, operante all’interno dell’associazione mafiosa diretta, tra gli altri, propri COGNOME, e trascurato, dall’altro lato, svariati ulteriori dati, individuati dal
provvedimento genetico a supporto dell’ipotesi accusatoria, tra cui le dichiarazioni collaboratori di giustizia (COGNOME e COGNOME). L’assetto interno alla consorteria mafi strumentale al commercio delle sostanze stupefacenti, è stato descritto nell’ordinanza custodiale come radicato da tempo e facente capo ai predecessori del ricorrente, ovvero, in sequenza, COGNOME NOME, COGNOME Tommaso detto “il Lungo” ed COGNOME NOME. In definitiva, in virtù in principalità delle intercettazioni assicurate al procedimento, vi attuale evidenza dell’organizzazione, delle sue finalità di commissione di un numero indeterminato di delitti di spaccio di droga, della coscienza di farne parte, degli scopi di lu tutto governato dal predominio della mafia del quartiere di Porta INDIRIZZO capeggiato dal ricorrente, subentrato alla direzione precedente, rimaneggiata dagli arresti.
4.In data 21 agosto 2025 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria, con argomentazioni concentrate sui profili di inammissibilità o infondatezza del ricorso p cassazione del Pubblico ministero.
5. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. NOME COGNOME ha deposit conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso del COGNOME. In data 29 agosto il Procuratore generale ha anticipato conclusioni anche in relazione al ricorso del pubbli ministero, di cui ha chiesto l’accoglimento, con il conseguente annullamento con rinvio dell ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso del Lo Presti, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato.
1.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile sol denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità del motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma no anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 de 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 27062801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939- 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimen impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Se
4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, COGNOME, non mass. sul punto, nonché Sez.2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976-01). E, come noto, per gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura lo rappresentativa che – contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali dell corrispondente prova – non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilit dell’indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabil fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 de 14/06/2013, COGNOME, Rv. 256657).
1.1.11 ricorrente non ha tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità e ha nella sost proposto una lettura alternativa del contenuto di varie conversazioni intercettate, obliteran il principio consolidato secondo il quale l’interpretazione del linguaggio adoperato dai sogg che conversano, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa al valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massim esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti del manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione che ne ha recepito i contenuti. questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella offerta dal giudice di merito solo in presenza del travisamen della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da que reale e la difformità risulti incontestabile e così decisiva da demolire la tenuta logi provvedimento (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, COGNOME, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164), non quando il ricorrente ne presenti una differente ricostruzione, ragionatamente non condivisa dal giudicante.
1.2.È consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso d intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputato costituiscono font prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmen motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 2, n. 11985 del 10/01/2023, Patanè, non mass.).
2.La solida tenuta dell’impianto della motivazione si è dunque fondata sui plurimi, precis convergenti elementi indiziari, precipuamente desunti dal tenore intelleggibile di conversazio
captate via cavo e in ambientale, successive all’ultima scarcerazione di COGNOME c1.1975, già condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso fino al 21 novembre 2015 con ruolo direttivo nell’ambito del c.d. mandamento di INDIRIZZO Nuova, indiscussa emanazione di Cosa Nostra siciliana. I colloqui intercettati, tutti intercorsi tra malavitosi, ben costituire dicerìe di quartiere, esternazione di semplici pensieri od opinioni personali, evo fatti, episodi, comportamenti congruamente ricondotti agli indici rivelatori di un’appartenen costante e dinamica del ricorrente, con un ruolo di vertice, alla vita dell’associazione, in con le coordinate esegetiche tracciate dagli approdi del massimo consesso nomofilattico di questa Corte (sez. U n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231670; sez. U n. 36958 del 27/05/2021, COGNOME, Rv. 281889): il sostegno fornito dall’organizzazione attraverso forme d intervento economico in caso di bisogno (cfr. in motivazione, sez. U n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, cit., § 10.2), nel corso della carcerazione sua e della consorte e per agevolarne rientro nel territorio controllato dalla cosca (pagg. 6-8 dell’ordinanza impugnata); l’immedi acquisizione del controllo del maneggio dei proventi illeciti, con particolare riguar guadagni del traffico di droga, destinati solo in parte alle famiglie dei detenuti ed impiega il soddisfacimento di interessi individuali ed assunti crediti vantati (pagg.9 l’atteggiamento dispotico nei rapporti con i sodali, alcuni dei quali risentiti ed irritati confronti (pagg. 11-12); la capacità di intimidazione mostrata all’interno della consorte espressione di spessore e caratura criminale, realizzata, per un verso, con l’imposizione d condizioni di profonda portata vessatoria in un contesto usurario nel quale altro associato era intromesso per alleggerire le pressioni sul debitore (pag.13 e seg.); e, per altro verso, l’ingerenza in altre “piazze” di spaccio di Palermo, soggette all’egemonia di altri clan (pag. 14); e il “prestigio” accumulato e la forza intimidatrice manifestata all’esterno del gruppo mafios riferimento, come nel caso dell’intervento, richiesto da cosca mafiosa agrigentina, per risoluzione di una diatriba scaturita nell’ambito di affari delittuosi con esponenti d ramificazione di Cosa Nostra palermitana (pag. 15 e segg.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.AI cospetto della cospicua ed eloquente piattaforma indiziaria qui suntivannente rieditat la difesa del ricorrente ha, da un lato, opposto obiezioni frammentarie, inconsistenti e orien a sollecitare il collegio di legittimità a rivalutare gli elementi probatori per trarne concl contrasto con quelle del giudice del merito, dunque ad elaborare un giudizio di fatto che non g compete; e, dall’altro, confezionato motivi di ricorso che hanno eluso l’indispensabile dialo critico con gli snodi argomentativi che il Tribunale ha seguito nell’affrontare i singoli devoluti, così da precipitare nella patologia della genericità estrinseca (sez. U n. 8825 27/10/2016, COGNOME, Rv.268823).
2.2.E così, il Tribunale non ha evinto gli indici dimostrativi della riappropriazione, da dell’imputato, della collocazione organica nell’associazione mafiosa sulla scorta di presunzio connesse ai pregressi trascorsi giudiziari, ma analizzato le nuove, svariate emergenze investigative che ne hanno scolpito i comportamenti in tal senso univoci e concludenti, ripre immediatamente dopo l’ultima rimessione in libertà, in armonia con la dominante e recente
giurisprudenza di legittimità (es. sez.1, n. 19703 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 286395; sez. 2, 1460 del 19/03/2019, COGNOME, Rv. 275586); il duraturo contributo in denaro, strumentale sostentamento carcerario del RAGIONE_SOCIALE e dei familiari, è stato congruamente collegato ad una prestazione in favore dell’associato; la difforme, riduttiva lettura delle conversa intercettate non è proponibile al giudice di legittimità in presenza di una logica ed appropr valutazione delle risultanze processuali, effettuata dal giudice di merito; la ricostruzione o dalla consulenza di parte, relativa all’unica conversazione tra Putano e Milano del 14 marzo 2024, è stata affrontata dall’ordinanza del Tribunale (pag. 9) e ragionatamente non condivisa al lume delle precisazioni fornite dalla polizia giudiziaria che ne ha riascoltato la registr E nel giudizio di legittimità, l’accertamento del contenuto di una evidenza probatoria, come un conversazione intercettata, può essere oggetto di esame critico da parte del giudice solo nei limiti del c.d. travisamento della prova, che sussiste nel caso di assunzione di una pro inesistente o quando il risultato probatorio sia diverso da quello reale in termini di “evi incontestabilità” (sez.1, n. 47252 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 251404); la difesa d ricorrente, che si è limitata a lamentare un’insondata preferibilità del parere del pro consulente, non ha dedotto il travisamento nei termini indicati e neppure ha fatto cenn all’indispensabile efficacia demolitiva (in motivazione, sez. 5 n.26455 del 09/06/2022, NOME COGNOME) che l’eventuale fondatezza della deduzione produrrebbe sulla complessiva ragionevolezza delle proposizioni dell’ordinanza impugnata. GLYPH Quanto, infine, all’addotto, mancato esame di una memoria difensiva, mette conto ribadire l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in tema di impugnazione di misure cautelari personali, in virtù quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifi deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività (ex multis, sez. 5, n. 11579 del 20/02/2022, Adiletta, Rv. 282972); ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta potenzialità disgregant della tenuta logica del provvedimento (in questo senso, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723). Le generiche note di dissenso agitate dal motivo di ricorso nulla puntualizzano in tale direzione e nemmeno consentono di cogliere l’assunta lacuna del corredo motivazionale dell’ordinanza, che ha replicato, correttamente sotto un profilo tecnico-giuridi alle confutazioni mosse con l’elaborato dell’esperto di parte ovvero indirizzate a forn un’interpretazione alternativa dei dialoghi captati. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.Deve essere accolto, invece, il ricorso per cassazione del pubblico ministero.
3.1.0ccorre premettere che il collegio intende dare continuità al principio di dir recentemente convalidato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema d
impugnazioni cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero a proporre ricorso p cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che, pur avendo confermato la sussistenza della gravità indiziaria in relazione a taluni dei delitti contestati e dis mantenimento della misura cautelare, abbia, purtuttavia, annullato parzialmente i provvedimento genetico in relazione ad altri delitti per i quali la misura stessa risu adottata (sez.5, n. 4748 del 11/12/2024, P., Rv.287525, a cui è d’uopo rinviare per l’articol motivazione; nello stesso senso, sez. 4, n. 22694 del 21/04/2023, COGNOME, Rv. 284775; sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, COGNOME, Rv. 283073; sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, COGNOME, Rv. 280123). E ciò tanto più nella materia in esame, laddove opera la doppia presunzione, sia pure relativa, di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. – di pericolosità e, dunque, di sussist delle esigenze cautelari e, una volta esclusa l’acquisizione di elementi “dai quali risulti che sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”, di adeguatezza della misura carceraria; ed ove la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma terzo, secondo periodo, cod. proc. pen. opera non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva, ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari (sez. U n. 34473 del 19/07/2012, COGNOME, Rv. 253186; sez. U n. 27919 del 31/03/2011, NOME, Rv.250195); sicchè il giudice, in presenza della citata presunzione, ha l’obbligo di confrontarsi soltanto con la prospettazione di elementi indicativi di una riduzione di pericolosità e della idoneità in concreto di misure meno afflittive, di regola scorta dell’allegazione difensiva di elementi di segno contrario (cfr. sez.2, n. 37977 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469; sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269112; sez. 3, n. 33501 dell’8/3/2016, COGNOME, Rv. 268664; sez. 1, n. 29530 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256634; in termini sez. 4, n. 32212 del 27/10/2020, COGNOME; sez. 2, n. 29369 del 22/7/2020, COGNOME + altri). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. L’ordinanza impugnata, a riguardo della ritenuta insussistenza del compendio gravemente indiziario illustrato dal primo giudice della cautela nei confronti di COGNOME per il delitto di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, presenta profi contraddittorietà intrinseca e, in ogni caso, è affetta da significative aporìe di ordine logi ne impongono l’annullamento con rinvio.
3.3. I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell’art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell’art. 238, comma 2-bis, cod. proc. che, nel subordinare l’acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch’esso al solo giudizio responsabilità (sez.5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404).
Orbene, sul punto pare illuminante e decisiva la trama espositiva, invero circostanziat dell’ordinanza coercitiva genetica, lì dove ripercorre e fa propri gli elementi probatori valor dalla sentenza di primo grado del procedimento n. 4301 del 2023 r.g.n.r., a conforto degl indizi integrativi del reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti una delle strategiche articolazioni del clan mafioso di Porta Nuova e dell’acquisizione di indicatori convergenti, di esauriente valenza nella prospettiva funzionale allo scrut incidentale, per la declinazione del ruolo apicale assunto dal prevenuto. Si legge, invero, com riportato dall’Ufficio impugnante, che “il sodalizio mafioso operante nel mandamento di Porta Nuova ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificament funzionale al narcotraffico che ha permesso, tramite l’operato di fidati uomini demandati al gestione delle piazze di spaccio, il controllo capillare dei diversi mercati presenti nel ter dove viene esercitato il commercio di stupefacenti. Anche nel presente procedimento, senza soluzione di continuità, le indagini hanno dimostrato che le partite di droga venivano acquisite tramite gli esclusivi canali autorizzati dal sodalizio e poi ceduti per lo smercio a diversi soggetti operanti sulle diverse piazze, anche questi individuati e autorizzati dall’associazione mafiosa. Come anticipato e come più diffusamente illustrato nel decreto di fermo del p.m., si registra una sovrapposizione tra le associazioni criminali per cui è corretto affermare che il sodalizio mafioso operante nel territorio di Porta Nuova ha strutturato al proprio interno un riconoscibile assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico”.
3.4.11 tribunale del riesame non ha mosso censure al sostrato indiziario che ha consentito di individuare, in concreto, le due distinte fattispecie di reato, che sono del resto diverse l’aspetto strutturale in quanto connotate da diversi elementi costitutivi; esse possiedono l’un nucleo in comune che consiste nell’esistenza di un’associazione, ma i relativi caratte intrinseci, come i delitti-scopo, si differenziano, senza porsi in rapporto di specificazion continenza l’una rispetto all’altra (cfr. per tutte Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. Magistris); ed è costante giurisprudenza di legittimità, infatti, che il delitto di associaz stampo mafioso concorre con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico sostanze stupefacenti, quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. 1, n. 4071 del 04/05 dep. 2020, COGNOME, Rv. 278583, che in motivazione ha significativamente puntualizzato che ; sez.6, n. 46301 de 30/10/2013, Corso, Rv.258163) ; cioè a dire, se una associazione di tipo mafioso sia costituit al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potr essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell’articolo 416 bis c.p. e dell’arti del DPR 309/90, mentre se l’associazione mafiosa ha lo scopo di commettere traffico di
stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entramb reati (cfr. in motivazione, sez. U Magistris, cit., pag.26).
Il Tribunale ha invece ravvisato una significativa carenza della prova, oggettiva e d necessario coefficiente psicologico, della condotta di partecipazione del Lo Pres all’organizzazione dedita al narcotraffico, con un passaggio motivazionale da ritenersi, tuttav non appagante, perché contraddittorio, viziato dall’omessa valutazione dei dati indizia cruciali, evidenziati dal giudice del provvedimento restrittivo e in definitiva errato in dir
Per un verso, l’ordinanza in disamina ha richiamato, senza rilievi, gli elementi esaltati giudice per le indagini preliminari a sostegno dell’osmotico quadro indiziario che depone pe l’attribuibilità all’indagato della duplice veste di sovra-ordinazione in ambito mafioso e branca deputata al commercio di droga, come cerchi concentrici riconducibili alla medesima regìa. Per altro verso, ha finanche ripercorso taluni segmenti operativi e storici, posti in dalle investigazioni, che collegano l’autonomo settore del narcotraffico ai compiti direttivi affidati dal sodalizio, utili a delinearne la posizione di prinnazia. Ci si riferisce esemplificativo, a pag.11, ove il giudice dell’impugnazione cautelare, nel commentare la rilevante interlocuzione tra COGNOME – quest’ultimo componente del sodalizio e raggiunto dall medesima ordinanza – e Milano, menziona la “nuova gestione” del ramo di commercio di droga, ora in capo a COGNOME e le sue unilaterali decisioni sulla destinazione dei profi pag.15, ove la conversazione del 2 aprile 2024 tra COGNOME NOME e COGNOME NOME attribuisce a COGNOME una sgradita volontà espansionistica nel traffico di stupefacent “deroga” alle regole vigenti sulla spartizione del territorio e dei quartieri di Palermo; a pa ove il Tribunale enfatizza il potere del COGNOME “di intervenire per risolvere ogni cont insorto anche in ordine al traffico illecito di sostanze stupefacenti che coinvolgeva div mandamenti”; a pag. 18, ove l’ordinanza impugnata, sempre a riguardo della posizione di supremazia dell’indagato, ne sottolinea l’intervento strumentale alla definizione dell'”accordo ordine all’ammontare del saldo” che un mafioso del mandamento di NOME COGNOME/San Lorenzo, Ferrazzano Mario, avrebbe dovuto corrispondere ad un clan agrigentino quale corrispettivo della compravendita di sostanze stupefacenti; e infine, a pag. 20, ove il Tribun “chiosa” la descrizione del prevenuto attribuendogli “un ruolo di vertice nel Mandamento d Porta Nuova”, acquisito “immediatamente dopo la sua scarcerazione” e consistito, tra l’altro, nell’assunzione del controllo del “traffico illecito di sostanze stupefacenti”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, il Tribunale del riesame ha scandagliato e predicato tutti gli elementi in che consentono di affermare come, all’interno dell’associazione mafiosa del Mandamento di Porta Nuova – strumentale alla commissione di vari reati, tra cui quelli di estorsione, di usu più in generale proiettati sull’imposizione illecita di una sfera di dominio nel con territoriale – abbia operato una struttura di autonoma finalizzazione al narcotraffico, capegg dal medesimo COGNOME Tommaso, sostanzialmente impadronitosi della reggenza del clan una volta scontata la pena della precedente condanna; e, ciò nonostante, pretermesso se non negletto il compiuto, unitario e sinergico esame di tali elementi, in uno con quelli valorizza
giudice per le indagini preliminari, è pervenuto ad uno sbrigativo verdetto di insussistenza gravi indizi di colpevolezza per il reato oggetto della suddetta incolpazione provvisoria.
4.Ne consegue pertanto, in accoglimento dell’impugnazione del pubblico ministero, l’annullamento con rinvio in parte qua dell’ordinanza impugnata, con riferimento all’addebito provvisorio sub 3); mentre il ricorso del Lo Presti deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conseg condanna del ricorrente COGNOME al pagamento delle spese del procedimento.
6.Deve essere dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato, limitatamente al delitto di cui al capo 3) – artt. 74, comm 1,2,3 D.P.R. 309/90, 416 bis.1 cod. pen. – con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale Palermo, sezione riesame. Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, 05/09/2025
Il Presidente