Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46650 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 03/10/2022
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le memorie scritte depositate dai difensori degli imputati COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, con le quali si contestano le conclusioni del PG insistendo per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 3 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 22 dicembre), in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Pescara del 6 marzo 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME, relativamente al capo L) per essere stato l’imputato già giudicato per lo stesso fatto, rideterminando la pena a carico del predetto in anni otto di reclusione. Ha confermato nel resto per gli altri imputati ricorrenti la condanna inflitta in primo grado in relazione alle contestazioni relative al delitto di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e a diversi episodi di reato ai sensi dell’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 .
Avverso la sentenza di appello hanno presentato ricorso gli imputati, deducendo
2.1. NOME NOME: violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. per il quale sussistevano tutti presupposti, atteso il ruolo marginale rivestito dall’imputata.
2.2. NOME NOME: primo motivo – vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza da parte della Corte di appello delle condotte di cessione dello stupefacente a tossicodipendenti non identificati; secondo motivo – violazione di legge processuale (art. 192 comma 2 cod. proc. pen.) per assoluta insufficienza della prova a carico per mancanza dei riscontri; terzo motivo violazione di legge e vizio della motivazione per travisamento dei fatti; quarto motivo – nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all’omessa risposta al motivo del gravame relativo alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.3. NOME NOME: primo, secondo e terzo motivo (tra loro collegati) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza a carico dell’imputata della fattispecie di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nonostante l’assenza di indizi gravi precisi e concordanti attesa altresì l’omessa valutazione degli elementi a discarico; quarto motivo – violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione del comma 5 dell’art. 73 TU Stup. (in relazione alle contestazioni di detta fattispecie); – erroneità del calcolo d aumento di pena a titolo di continuazione con detta fattispecie.
2.4. COGNOME NOME: unico motivo – violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di prove dimostrative della
responsabilità per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante l’equivocità delle intercettazioni telefoniche sul punto e le sole dichiarazioni – non attendibili – di un unico supposto cessionario dello stupefacente.
2.5. COGNOME NOME – unico motivo con il quale si deduce violazione di legge per erronea determinazione della pena finale non ridotta di un terzo nonostante le riconosciute attenuanti generiche.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati nell’interesse di NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono manifestamente infondati e quindi inammissibili. Essi, infatti, risultano prevalentemente versati in fatto e non si confrontano adeguatamente con le pronunce dei giudici di merito di primo e secondo grado che, in modo convincente, hanno motivato in ordine alla penale responsabilità degli imputati per i delitti loro ascritti
Infatti, va evidenziato che nel caso di specie si è di fronte alla c.d. “doppia conforme” situazione che ricorre quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
2.1. Va ancora rilevato che questa Sezione ha avuto modo di precisare che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935).
2.2. Infine, è opportuno ribadire che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come
maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601).
4. Per quanto riguarda NOME, la sentenza impugnata richiama (pag. 23 ss.) il numero di Rit delle numerose intercettazioni che lo coinvolgono nelle attività illecite; intercettazioni che risultano pienamente utilizzabili a prescindere dalla acquisizione al fascicolo del dibattimento della informativa di P.G. Invero, «In tema di stupefacenti, la sussistenza del reato di cessione di sostanze stupefacenti può essere desunta anche dal contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell’organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l’identificazione degli acquirenti finali, l’accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della
droga movimentata» (Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, COGNOME Simone, Rv. 279251 – 01). La Corte di merito ha esaminato quanto emerso dalle intercettazioni, deducendo in modo logico il coinvolgimento dell’imputato NOME nell’illecita attività di cessione dello stupefacente. In particolare (pag. 30) viene dato conto che dal contenuto di dette intercettazioni emerge con chiarezza che l’imputato – fratello di COGNOME NOME a sua volta coniuge di COGNOME NOME, entrambi associati ex art. 74 TU Stup. – a fronte della ricezione da parte della NOME di diversi quantitativi di stupefacente, da lui poi ceduti a soggetti cessionari, dai quali non aveva ricevuto il prezzo di acquisto, “si attivava per riscuotere da detti cessionari il prezzo della sostanza stupefacente fornitagli dalla NOME al fine di consegnarlo a sua volta”.
A fronte di detto accertamento di fatto, le contestazioni del ricorrente relative al significato – di cui si deduce l’erroneità – attribuito dai giudici di merito a intercettazioni telefoniche concernono questione squisitamente di merito estranea al perimetro di valutazione della Corte di legittimità.
4.1. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio di cui si duole il ricorrente, la sentenza impugnata evidenzia con motivazione adeguata, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la pena applicata ad COGNOME NOME (come anche agli altri imputati diversi dal COGNOME, al quale la Corte di appello ha riconosciuto le attenuanti generiche negate in primo grado) risulta congrua “non ritenendo accoglibile la invocata riconduzione dei singoli reati scopo nell’alveo del comma 5 del’art. 73 D.P.R. avuto riguardo alla gravità e alla reiterazione delle condotte poste in essere né sono emersi elementi circostanziali atti a giustificare una riduzione di pena rispetto a quella applicata in prime cure alla stregua degli ordinari elementi di valutazione della fattispecie” (pag. 41).
Manifestamente infondati sono anche i primi motivi di ricorso in favore di COGNOME NOME, in quanto con gli stessi si deducono questioni interamente di merito e tendenti, anche in questo caso, ad attribuire al contenuto delle conversazioni intercettate un significato diverso rispetto a quello non illogicamente conferitogli dalla Corte di appello (pag. 19 ss.). Per quanto riguarda la contestazione associativa, poi, la sentenza impugnata chiarisce, con motivazione non illogica, che le condotte della predetta, lungi dal costituire “una sua occasionale collaborazione con l’associazione RAGIONE_SOCIALE delinquere”, esprimono invece un organico inserimento della stessa nella predetta struttura associativa; al riguardo, si evidenzia oltre alla abituale ricezione da parte dell’imputata di cocaina dai coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME, che poi spacciava per loro conto, la disponibilità a raccogliere per gli stessi i profitti dello spaccio e ad inviare a Napoli dette somme, così permettendo l’acquisto di nuovo stupefacente. Condotte, queste, in modo congruo ricondotte a fattispecie di partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacente.
5.1. Manifestamente infondato risulta anche l’ultimo motivo del ricorso in favore dell’imputata COGNOME NOME, considerato che in primo grado la ricorrente è stata condannata alla pena di anni sette e mesi due di reclusione e non di anni sette e mesi quattro, come erroneamente dedotto nel ricorso.
Inammissibile è anche il motivo del ricorso in favore di COGNOME NOME, considerato che esso risulta, oltre che generico, meramente contestativo di quanto affermato con “doppia conforme” dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di illogicità, nella quale si rileva che da numerose intercettazioni telefoniche emerge in modo evidente (parlando gli interlocutori di “roba”, di “pacco” da aprire e da “provare”, di “grammi”) che l’imputato si è, ripetutamente, procurato cocaina dallo NOME NOME e da altri associati, droga che a propria volta cedeva a COGNOME NOME, che “ha confermato di avere ricevuto dal novembre del 2008 al maggio 2009 dal COGNOME 1 gr. di cocaina a settimana per 80 euro” (sentenza impugnata, pag. 30 ss).
Alla inammissibilità dei sopraindicati ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi stessi della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Fondato è, invece, il motivo dedotto nell’interesse di NOME. Con esso il ricorrente lamenta l’erroneo calcolo della pena, atteso che la pena base di anni dieci è stata ridotta dalla sentenza impugnata, per effetto delle riconosciute attenuanti generiche, in misura inferiore al terzo indicato in motivazione.
In effetti, a pag. 41 la sentenza così si esprime: “Ritiene la Corte di potere concedere le invocate circostanze attenuanti generiche, riconosciute in prime cure agli altri imputati, al COGNOME, anche al fine di adeguare la pena al caso concreto, con conseguente rideterminazione della stessa in anni 8 di reclusione (PB: anni 10, ridotta di 1/3 per concessione attenuanti generiche, anni 7 di reclusione, aumentata ad anni 8 di reclusione per la continuazione)”. Il calcolo è però erroneo, in quanto la diminuzione di un terzo della pena base di anni dieci comporta che essa debba ridursi ad anni sei e mesi otto (e non anni sette) di tal che la pena finale, rispettando l’aumento di un anno operato per la continuazione, doveva correttamente determinarsi in anni sette e mesi otto.
A ciò, previo annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata, si provvede direttamente in dispositivo. Infatti «la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, legge n. 103 del
2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito» (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME con riferimento al trattamento sanzionatorio e, visto l’art. 620 lett, I) cod. proc. pen., ridetermina la pena inflittagli nella misura di anni sette e mesi otto di reclusione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2023