Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da : COGNOME NOME nato a San Giovanni Rotondo DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza in data 18/1/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato autorizzato alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME: udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME chiesto l’inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni degli avv.ti COGNOME NOME e COGNOME NOME i quali han chiesto l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 gennaio 2023 la Corte di appello di Potenza parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Potenza in data 17/12/2011, ha rideterminato la pena inflitta
confronti di COGNOME NOME per il reato di estorsione (esclusa la continuazione l’aggravante mafiosa) consistito nel costringere la persona offesa NOME NOME consegnargli var somme di denaro, evocando la propria personalità criminale e specificando che in mancanza avrebbe potuto “ricevere fastidi”.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi
2.1. Con il primo si denuncia la violazione della legge processuale quanto alla valutazione d materiale probatorio che il COGNOME reputa essere stato travisato quanto alla riconducibi RAGIONE_SOCIALE richieste economiche a causali illegittime.
2.2. Il secondo motivo attiene invece alla violazione di legge penale, per la manca riqualificazione del fatto in termini di violenza privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo volti a contestare la natura estorsiva RAGIONE_SOCIALE pretese economiche del COGNOME, la ritenuta insussistenza di un causale legittima dello stesso ad ottenere il pagamento di somme di denaro e la qualificazion giuridica dei fatti tendono,infatti, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di v motivazione, a censurare quanto accertato dal giudice di merito con valutazione conforme in entrambi i gradi di giudizio e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità.
Va ricordato che nel caso di “doppia conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna) il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione l’argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto co oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130).
Invero, sebbene in tema di giudizio di RAGIONE_SOCIALEzione, in forza della novella dell’art. 606 c. comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travi della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un’informazione rilevante che no esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell’ipotesi in cui l’impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del “devolutum” con recuperi sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d’appello, per rispondere alla critiche di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudic (Cass., n. 5223/07, ric. Medina, rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probat già sottoposto al giudice di prime cure e, dopo avere preso atto RAGIONE_SOCIALE censure dell’imputato
ordine alla natura della pretesa economica del COGNOME, ha ritenuto che la stessa integrasse g estremi dell’estorsione.
In particolare, i giudici di merito hanno accertato, sulla base di quanto riferito dalla p offesa e dai testi, che il COGNOME non aveva alcun titolo che giustificasse le pressanti ric di denaro, nel corso RAGIONE_SOCIALE quali evocava anche la propria caratura criminale ( cfr. pag. 8 d sentenza di appello in cui si richiama l’episodio dell’inseguimento in auto del 10/10/2020).
Tale accertamento risulta coerente con gli elementi a disposizione e le conclusioni che ne son state tratte dal giudice di merito non sono illogiche, anche quanto all’aspetto qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di violenza privata in qua la configurabilità della fattispecie occorre che la pretesa sia giuridicamente aziona circostanza non dimostrata nel caso in esame.
A nulla rileva, infatti, che tra le parti vi fosse stato un rapporto contrattuale poiché la del denaro accompagnata dalla minaccia di ricevere, in caso contrario, “fastidi”, evocando propria caratura criminale, era collegata talvolta ad una imposta sponsorizzazione del squadra di calcio del Melfi, altre volte ( importi versati nell’ottobre 2020) a canoni di a un cartellone pubblicitario relativo ad un contratto di affitto che risultava essere stato nell’aprile 2020.
Il ricorrente si duole di tale accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, ribadendo ch pretesa del COGNOME era legittima e si era sviluppata in un “contesto contrattuale” e propo sostanzialmente, una rilettura valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze di fatto, anche attraver sottoposizione diretta alla Corte di legittimità del materiale probatorio, con un’operazione consentita nel giudizio di legittimità.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 giugno 2000, n. 186), l’onere RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
P.Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 12.12.2023