Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11138 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11138 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BRINDISI il 08/01/1973
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che NOME NOME, condannato in primo e secondo grado alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 – perché, senza l’autorizzazione prevista dall’art. 17 del medesimo decreto, in concorso con NOME, vendeva 5,390 grammi netti di sostanza stupefacente del tipo hashish a Rizzo Giuseppe, dietro corrispettivo di euro 20.00,00, consegnati alla ragazza dal compratore che, al fine di procedere a quell’acquisto, era poco prima entrato in contatto telefonico con l’imputato – ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di censura, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove a carico;
che, in particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di confrontarsi con le dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla Quarta nell’immediatezza dei fatti, allorché costei avrebbe assunto su di sé l’esclusiva responsabilità della cessione al COGNOME, consegnando immediatamente il provento della vendita della sostanza ceduta, specificando che quella successivamente rinvenuta presso la sua abitazione era dello stesso tipo di quella sequestrata e precisando altresì di aver ceduto i cinque grammi di hashish al COGNOME a mero titolo di cortesia.
Considerato che il ricorso è inammissibile, giacché meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese nel giudizio di secondo grado, diretto altresì a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di un’alternativa “rilettura” del quadro probatorio, già adeguatamente valutato dai giudici di merito, con coerenti e conformi argomentazioni;
che il ricorso risulta anche manifestamente infondato, poiché trattasi di c.d. “doppia conforme”, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettere congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (ex plurimis, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Rv. 280654);
che, in ogni caso, la difesa non contesta compiutamente le affermazioni della sentenza secondo cui l’acquirente COGNOME ha chiaramente affermato, senza esitazioni, di aver chiamato, al fine di acquistare sostanza stupefacente, non la Quarta, ma il COGNOME e di aver poi effettivamente acquistato dello stupefacente dallo stesso imputato;
che, dunque, in maniera non manifestamente illogica, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto inattendibile la versione fornita dalla donna nella immediatezza dei fatti, poiché confutata dalle dichiarazioni rese in sede di
AN)
sequestro della sostanza dallo stesso acquirente della medesima, scevro da qualsivoglia pregresso contrasto con il ricorrente che avrebbe potuto indurlo a nutrire intendimenti calunniatori nei suoi confronti;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.