Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6841 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6841 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Romania il 20/08/1993
avverso la sentenza del 22 marzo 2024 emessa dalla Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
udito l’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Matera il 5 aprile 2022 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di evasione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizio di motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello, carente di motivazione e senza confronto con gli argomenti difensivi, aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., nonostante le circostanze di tempo e di luogo lo consentissero, e non aveva accertato il dolo del reato e l’inoffensività della condotta ex art. 49, secondo comma, cod. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non aveva valutato tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è aspecifico.
2.1. La sentenza impugnata deve essere considerata, a tutti gli effetti, una “doppia conforme” della decisione di primo grado, con l’effetto che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due pronunce di merito costituiscono un unico corpo decisionale (Sez. 6, n. n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv.281935), la Corte di appello, pur con un sintetico richiamo agli atti processuali, ha fatto propria la dettagliata ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza del Tribunale di Matera idonea a comprovare il dolo del reato e la sua offensività, censurati con argomenti meramente assertivi dal ricorso.
2.2. Con specifico riferimento alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la Corte distrettuale ha ritenuto che ne mancassero i presupposti alla luce della modalità concreta dell’azione e dei precedenti penali del Neagu, da ciò desumendo l’abitualità del comportamento illecito tenuto e la preclusione ad ottenere il beneficio richiesto, argomenti completi e logici rispetto ai quali il ricors ha opposto mere critiche.
GLYPH
Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio, è generico.
Premessa l’inconferenza del richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 84 del 2024, la sanzione in concreto comminata al ricorrente è pari al minimo edittale così da non richiedere una specifica motivazione risultando impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (tra le tante Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento e, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2024
GLYPH
La Consigliera estensora