Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46396 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46396 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città – che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di violenz privata e percosse.
Il ricorso proposto per il tramite dall’AVV_NOTAIO, è affidato a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione e violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.,p avere la Corte di appello disatteso l’obbligo motivazionale, omettendo lo scrutinio dell specifiche censure articolate in appello in ordine all’insussistenza dei reati contestat particolare, la ricorrente lamenta che non sarebbe stata presa alcuna posizione in relazione alla ipotizzabilità, nella specie, del solo reato di percosse, alla sussistenza degli elementi, ogget e soggettivo della violenza privata, così dando luogo a una motivazione apparente.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, in relazione all’omessa esplicitazione RAGIONE_SOCIALE specifiche ragioni della mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, oggetto di dettagliato motivo di appello, con cui ve evidenziata la sussistenza dei presupposti fattuali che la legittimano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso propone censure manifestamente infondate e risulta, perciò, inammissibile.
1.Va detto, in premessa, che si è di fronte a una situazione di c.d. doppia conforme – ovvero a due sentenze, quella impugnata e quella di primo grado, le cui motivazioni si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145), e devono essere apprezzate congiuntamente ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) – in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore ten motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme” postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede legittimità è soltanto quello che – a presidio del devolutum discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, COGNOME e altri, 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’ar 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio.
2.Nel caso di specie, posto che, in realtà, non risulta neppure contestato un travisamento dell prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, le sentenze di merito, lette congiuntamente, rispondono esaurientemente alle censure difensive, mettendo in luce la completezza dell’istruttoria e l ricostruzione dei fatti, che consente di confermare la responsabilità dell’imputata per i re ascritti. In particolare, l’affermazione di responsabilità è supportata da un congruo appara motivazionale, dal quale emerge che la ricorrente, dapprima, colpiva con uno schiaffo al viso la persona offesa, facendola barcollare e perdere gli occhiali; quindi, dopo che la COGNOME si era diretta velocemente, per sottarsi all’aggressione dell’imputata, verso la propria autovettur ›Z” veniva raggiunta dalla COGNOME, che, att~erso;%‹infilando un braccio nell’apertura del finestrin iniziava a percuoterla, mentre teneva aperto lo sportello con una gamba, tentando di fare scendere la p.o. dall’auto, anche trascinandola per i capelli. Si tratta, dunque, di condo autonome commesse in successione, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello che, appunto, ha osservato come la COGNOME abbia più volte e in momenti diversi percosso la persona offesa, prima e dopo la condotta finalizzata a trattenere la COGNOME e a costringerla a scendere dall’auto, integrante la violenza privata.
La motivazione della sentenza impugnata, pur nella sintesi che la caratterizza, offre, dunque compiuta ragione del convincimento, sia in ordine alla configurabilità dei reati contestati, si merito alla non applicabilità dell’esimente invocata, avendo sottolineato l’intensità del dolo conseguenze dannose della condotta.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dell ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugn 2000), al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
osì deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023
CORTE DI CASSAZIONE
1/
COGNOME Consigliere estensore