Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45935 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, che l’aveva condannata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen..
Deduce:
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e circa la configurabilità della scriminante dello stato di necessità e della causa di esclusione della colpevolezza ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen..
Ciò premesso, anzitutto i motivi sono manifestamente infondati nella parte in cui deducono il vizio di omessa motivazione, smentito dalla presenza di una puntuale risposta a tutti i motivi di gravame.
Va, ricordato, infatti che «ai fini del controllo di legittimità sul viz motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione del prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere let:e congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 277218 – 01).
Vale la pena di ricordare, inoltre, che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha chiarito che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limita a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, DATA_NASCITA).
A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della doppia sentenza conforme, che ha determinato la pena secondo i criteri previsti dagli artt. 132 e 133 cod. pen..
Anche sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, i quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.