Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27017 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27017 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 15 gennaio 2024 con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sua condanna alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 440 e 516 cod. pen., accertati il 16/02/2017;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la sentenza motivato in modo eccessivamente sintetico la sua responsabilità, che è stata affermata senza chiarirne le ragioni, e per avere respinto la richiesta di attenuanti generiche con una motivazione apparente;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, trattandosi nel suo caso di una “doppia conforme”, si salda con la motivazione della sentenza di primo grado, in cui la sussistenza del reato è stata dichiarata per la rilevante presenza di solfiti negli hamburger sequestrati nella macelleria dell’imputato, di provenienza assolutamente non naturale e di cui è stata perciò ritenuta certa l’aggiunta volontaria, e la responsabilità del ricorrente, per dolo generico, è stata ritenuta provata dal fatto che non vi sono motivi per escludere che egli stesso, lavorando la carne per farne hamburger, abbia aggiunto il prodotto vietato (così a pag. 7 della sentenza impugnata);
ritenuto inammissibile per genericità anche il motivo relativo all’omessa concessione delle attenuanti generiche, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si salda, anche su questo punto, con quella di primo grado la quale, oltre a negare il beneficio, ha rimarcato, anche a carico del ricorrente, «la spregiudicatezza della loro condotta e la insensibilità dimostrata per i concreti rischi che ne potevano derivare ai consumatori», ed avendo peraltro, i giudici di appello, confermato tale decisione con un motivazione autonoma, avendo ritenuto che l’elevata lesività della sua condotta impedisse la concessione delle attenuanti, concesse invece al coimputato;
ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria,
2 COGNOME
diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME Il P COGNOME nte