Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45600 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a San Severo il 13/02/1993, avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi; sentiti i difensori, Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato sentenza del Tribunale di Modena, emessa il 14 marzo 2023, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di concors altro soggetto separatamente giudicato e due ignoti – nei reati di rapina aggr nei confronti di due guardie giurate portavalori, detenzione e porto illegali fucile a pompa ed un’altra arma comune da sparo, furto e ricettazione delle autovetture utilizzate per commettere la rapina (capi A, B, C e D d imputazione).
Il fatto era avvenuto in Modena il 20 gennaio 2020, ad opera di almeno malviventi incappucciati e armati, che si erano impossessati di circa 150 mila e utilizzando due automobili provento di furto per giungere sul posto e per darsi fuga.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dei suoi difensori e con dist atti, dal contenuto sovrapponibile, attraverso i quali deduce:
vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i r rapina, detenzione e porto illegali di armi da sparo di cui ai capi A e imputazione.
I giudici di merito avrebbero travisato gli elementi processuali di natura indi a carico dell’imputato, non tenendo conto delle prove difensive e dell’esame ricorrente.
In primo luogo, non sarebbe rimasto provato che questi fosse stato l’utilizz della autovettura laguar TARGA_VEICOLO con targa TARGA_VEICOLO che aveva effettuato due sopralluoghi sul luogo della rapina in date di poco antecedenti al delitto.
Sul punto, la versione resa dall’imputato e dai testi COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME – secondo la quale l’automobile veniva usata prevalentement da COGNOME NOME – sarebbe stata ritenuta non attendibile dalla Corte di a attraverso una motivazione che si assume essere generica, assertiva, illogi contraddittoria e che il ricorso trasfonde nella parte di interesse ai fgg. 4
In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe generica anche in ordin all’utilizzo da parte dell’imputato di schede e telefoni cellulari ritenuti sig ai fini di ricostruire l’episodio delittuoso ed i suoi autori, avendo la dife prove in tal senso inerenti ad alcuni contatti delle utenze incrociati t favorevoli al ricorrente (fgg. 9 e 10 del ricorso).
In terzo luogo, sarebbe stata enfatizzata la caratura criminale dell’imputat considerandosi il fatto che egli era stato assolto in separato processo pe episodio di rapina commesso con modalità similari a quelle per cui è processo,
sentenza valorizzando, al contempo, in modo contraddittorio, l’arresto del ricorrente avvenuto in data successiva alla rapina.
Le deduzioni difensive, così sintetizzate, servono a comprendere anche il vizio della motivazione inerente alla affermazione di responsabilità per i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo (capo B), non potendosi apprezzare una relazione stabile tra l’imputato e le armi idonea a configurare i reati anche sotto i profilo concorsuale e del loro concreto uso.
Il ricorso, a fg. 15, trasfonde il contenuto della motivazione della Corte di appello a proposito delle armi rinvenute dalla polizia giudiziaria nei pressi di una masseria utilizzata dai familiari dell’imputato, rilevando la genericità dell’affermazione volt a smentire la consulenza tecnica difensiva sul punto attraverso una descrizione dello stato dei luoghi idonea ad escludere la riconducibilità delle armi alla persona del ricorrente (fgg. 16 e 17 del ricorso);
violazione di legge dovuta alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata all’assunzione di una prova difensiva decisiva, costituita dalla testimonianza di COGNOME COGNOME, proprietario del bar ove l’imputato si sarebbe incontrato per fare colazione con COGNOME NOME la mattina della rapina, come da quest’ultimo riferito al dibattimento, a conferma della tenuta dell’alibi prospettato dal ricorrente.
La motivazione sul punto sarebbe viziata in quanto l’imputato aveva indicato il bar del INDIRIZZO quale luogo di incontro con COGNOME, sicché non si comprenderebbe la ragione per la quale la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta ritenendola meramente esplorativa;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, dovendosi ritenere eccessiva la pena inflitta ed il suo discostamento dal minimo edittale;
violazione di legge per non avere la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, non essendosi tenuto conto della giovane età dell’imputato e della sua ridotta capacità a delinquere.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi da parte dei suoi difensori, attraverso i quali si ribadiscono le deduzioni proposte con i ricorsi principali a proposito del giudizio di responsabilità e della mancata rinnovazione della prova ritenuta decisiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi in parte non consentiti e in parte generici o manifestamente infondati.
Deve premettersi che il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme decisione.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni del sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, COGNOME ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, COGNOME, rv. 252615).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
E’ altrettanto pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critic contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME).
1.1. Fatte queste premesse di ordine generale, quanto al primo motivo e per quel che riguarda il reato di rapina, in ricorso si deducono argomentazioni di puro merito (in quanto inerenti ad elementi di fatto asseritamente travisati), attraverso le quali si censura la motivazione della sentenza impugnata senza tenere conto di alcuni elementi dimostrativi decisivi in punto di responsabilità, così come bene evidenziati dalla Corte territoriale e dal Tribunale.
1.1.1. Il ricorso, non a caso, sorvola su dati ricostruttivi centrali e sul loro recipr incrociarsi in quanto ricavati dagli accertamenti tramite GPS e dall’esame dei tabulati telefonici di alcune utenze ricondotte all’imputato:
l’automobile TARGA_VEICOLO, targata TARGA_VEICOLO aveva effettuato due sopralluoghi a Modena, sul luogo del delitto, nelle date del 16 e 23 dicembre 2019, di poco antecedenti alla rapina, partendo dalle immediate vicinanze della casa di
abitazione della compagna del ricorrente, ove egli dimorava in quel periodo, sita in provincia di Foggia ed ivi tornandovi dopo entrambi i sopralluoghi, percorrendo diverse centinaia di chilometri;
tale automobile era stata offerta in uso all’imputato da una concessionaria quale auto di cortesia, dal momento che egli aveva in riparazione la propria. L’auto era stata ritirata dall’imputato che aveva fornito anche la sua utenza telefonica ufficiale che terminava con il n. 881. Con quell’automobile, a dimostrazione dell’uso personale da parte del ricorrente, egli era stato fermato in due occasioni e si era più volte recato in luoghi di pertinenza della sua famiglia di sangue;
la stessa automobile si trovava in prossimità del luogo del furto di altra Jaguar, quella poi utilizzata per commettere la rapina, fatto avvenuto in piena notte a San Marco in Lamis (a pochi chilometri dalla abitazione della compagna del ricorrente). In quella occasione, l’utenza con i numeri finali 881, pacificamente attribuibile all’imputato, era stata raggiunta da due SMS, a documentare il fatto che egli fosse direttamente coinvolto nel furto di cui al capo C, finalizzato alla commissione della rapina, per il quale è intervenuta la sua condanna e del quale nel ricorso non si fa alcuna menzione;
la partecipazione del ricorrente alla rapina, è stata provata attraverso una certosina ricostruzione del traffico telefonico delle utenze cellulari non ufficiali suo uso, coordinate anche con gli spostamenti dell’imputato, dell’auto utilizzata dai rapinatori e con i movimenti della Jaguar in uso al Cursio e lasciata in Puglia, rimessa in circolazione appena dieci minuti dopo che da Modena era arrivata quella utilizzata dai malviventi. Su tale dettagliata ricostruzione, il ricorso non si addentr e non insiste neanche nel richiamare la consulenza tecnica difensiva già superata dalle sentenze di merito perché ritenuta generica;
nella occasione della rapina, i malviventi avevano utilizzato due fucili a pompa e le auto erano entrambe rubate ed avevano targhe clonate. Il 2 marzo 2020, circa un mese e mezzo dopo la rapina, l’imputato era stato arrestato a Torino, allorquando, in compagnia di complici rimasti ignoti perché fuggiti dalle auto utilizzate, indossava un giubbotto antiproiettile, era in possesso di cartucce, di due fucili a pompa e le due auto, di provenienza furtiva, avevano le targhe clonate.
Altre armi, materiale esplodente e droga erano stati ritrovati dalla polizia giudiziaria in aperta campagna, in luoghi prossimi alla masseria condotta dal padre dell’imputato, luoghi specifici ove la Jaguar presa in uso dal Cursio si era fermata; – prima il Tribunale e, poi, in maniera più sintetica, la Corte di appello, avevano evidenziato, approfondendo il tema nel merito con dovizia di argomentazioni prive di vizi logici, le potenti discrasie, incongruenze ed illogicità emergenti dall deposizioni dei testi difensivi, siccome volte a sostenere, in principalità, che
l’automobile Jaguar consegnata al ricorrente non fosse in suo uso (cfr., fgg. 41-52 della sentenza di primo grado, richiamata da quella della Corte di appello); Quanto all’alibi fornito per il giorno del delitto, si dirà a proposito del secon motivo.
La convergenza in chiave accusatoria di tali possenti elementi indiziari, oggettivi e logici, sfugge al ricorrente, che oblitera diversi dati, rendendo generici gli assunt a sua difesa.
1.1.2. In ordine alle censure che investono i reati di detenzione e porto abusivo di armi di cui al capo B, se ne deve rilevare l’assoluta eccentricità, dal momento che il ricorso, nel ricostruire il fatto e nel citare alcuni principi di diritto sul t riferimento alle armi ritrovate nelle adiacenze dei fabbricati della azienda agricola gestita dai familiari del ricorrente, mentre al capo B è contestato il concorso dell’imputato nella detenzione e nel porto delle armi pacificamente utilizzate per commettere la rapina, che sono diverse dalle prime.
Dal che, la pretestuosità del motivo, tenuto conto che la responsabilità del ricorrente per i reati sub capo B, è stata tratta, in via consequenziale non contestabile, dalle prove della sua partecipazione diretta alla rapina, mentre il ragionamento compiuto a proposito delle altre armi è servito ai giudici di merito solo per avvalorare l’assunto che egli non fosse un delinquente improvvisato, circostanza già autonomamente deducibile dalle modalità di commissione dei reati cui si procede.
In ordine al secondo motivo, né dalla sentenza di primo grado, né dagli atti difensivi risulta che l’imputato ed il teste difensivo COGNOME COGNOME avessero indicato al dibattimento il bar dove avrebbero fatto insieme colazione il giorno della rapina.
A parte la considerazione che se così fosse stato, la difesa non avrebbe mancato di escutere il proprietario del bar nel giudizio di primo grado (o di richiederne l’escussione ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen.), proprio su tale genericità e su ulteriori incongruenze tratte dalla deposizione del COGNOME è stato respinto dal Tribunale l’alibi fornito dal ricorrente, cui fa da pendant l’ineccepibile decisione della Corte di merito di non procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, dovendosi anche tenere conto, in una visione d’insieme, che tutta la linea difensiva, basata su ampio testimoniale, aveva subito in primo grado una attenta disamina a confutazione, che la Corte di appello ha fatto propria sinteticamente richiamandola.
In questo senso, è corretto il riferimento della sentenza impugnata al principio di diritto secondo cui, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione
dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzat alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 del 28/10/2021, R. Rv. 282633).
Più in generale, in tema di ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione di determinate prove in appello (da ultimo, Sez, 6, n.1440 del 22/10/2014, dep.2015, PR).
I residuali motivi di ricorso, sul giudizio di bilanciamento tra circostanz eterogenee e sul trattamento sanzionatorio, sono aspecifici in quanto non si misurano con le ineccepibili considerazioni offerte dalla sentenza impugnata, a proposito della professionalità manifestata dal ricorrente nei delitti, a motivo del notevole livello organizzativo refluente sulla intensità del dolo e del rilevante profitto ottenuto dalla rapina, pari a circa 150 mila euro.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 279181; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, COGNOME, Rv. 260415).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi – che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. – consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.10.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
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