Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45487 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 24/11/1988
avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari- Sezi Distaccata di Sassari ha confermato la decisione del Tribunale della stessa s del 18 maggio 2022, che, in sede di rito abbreviato, aveva ritenuto Carta Rober responsabile dei reati: a) di tentato furto del denaro contenuto nel registrat cassa dell’attività commerciale” Tratfi pret à porteli’, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura della detenzio domiciliare, nonché, b) per essersi arbitrariamente allontanato dalla pro abitazione ove ristretto in regime di detenzione domiciliare, come disposto Tribunale di Sorveglianza il 27 marzo 2020 (artt. 56, 61 n.11 quater, cod.pen., 47 ter e 8 I. n. 354 del 1975), condannandolo, ritenuta la continuazione, alla pena mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa.
2. Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del propri difensore, NOME COGNOME con l’unico motivo, denunciando violazione di legge vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la lettura di que definisce materiale indiziario al fine di ritenere provato che la persona sorp rovistare nel registratore di cassa fosse in effetti il medesimo imputat rappresentazione dell’inseguimento, poi, doveva ritenersi inverosimile, posto il denaro asseritamente custodito in cassa non era stato trovato, né il teste riferito di aver visto l’imputato liberarsi del denaro.
3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Occorre premettere che, caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. “doppia conforme”. Tale costruz postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimi soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appel trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Se 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilie vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 d 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615), che in tali termini deve esse assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro ri (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, e
è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
4. Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
5. La sentenza impugnata, che ha pienamente confermato l’accertamento del Tribunale, alla pagina 5, ha debitamente contrastato la doglianza qui acriticamente riproposta, spiegando che il Carta era stato ripreso chiaramente dalla telecamera di video sorveglianza, le cui immagini erano state acquisite agli atti, per cui non vi erano dubbi sulla identificazione dell’imputato e la testimone lo aveva riconosciuto per le sue fattezze fisiche, subito dopo il fermo, oltre che per il suo abbigliamento. Analogo riconoscimento veniva effettuato dal teste COGNOME che aveva visto uscire, di corsa, l’imputato.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.