Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19423 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a ALTAMURA il 20/09/1990
NOME nato il 27/11/1990
COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 23/03/1952
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che conclude riportandosi alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi.
E’ presente l’avv. NOME COGNOME del foro di ORISTANO in difesa di COGNOME e NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, in data 17 giugno 2024, ha confermato la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bari del 21 giugno 2022, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 aggravato dall’art. 416 bis cod.pen., ascritto al capo H) della rubrica e COGNOME anche per il reato di cui al capo H-26) avente ad oggetto cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina. La sentenza di primo grado trovava conferma anche nei confronti di NOME COGNOME che era stato chiamato a rispondere del reato del tentato acquisto illecito di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui al capo H-2 bis).
2.11 Gup del Tribunale di Bari sulla scorta dell’intero compendio investigativo, utilizzabile per la scelta del rito abbreviato, ha riten provata l’esistenza del sodalizio di cui al capo H), delineandone i vertici, l’organigramma, definendo i settori di attività e la suddivisione dei pusher in singole “batterie”, poste a disposizione di singoli referenti territori nella specie – per ciò che qui rileva – di quella capeggiata da NOME COGNOME. Il primo giudice, sulla scorta oltre che delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, delle intercettazioni ambientali e telefonic intercorse tra COGNOME e altri soggetti l ha ritenuto che tanto COGNOME quanto COGNOME abbiano fatto parte del sodalizio dedito allo spaccio di sostanza stupefacente e ha ritenuto la responsabilità del COGNOME anche in relazione agli episodi di spaccio contestatigli. Sempre sulla scorta delle captazioni intercorse tra COGNOME e altri soggetti, il GUP ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 73 d.P.R. n. 309/90 in relazione alla trattativa intercorsa con soggetti operanti nella piana di Gioia Tauro per la fornitura di 3 chili di cocaina.
La Corte territoriale ha respinto gli appelli proposti dalle difes degli odierni imputati con le quali, quanto a COGNOME e COGNOME si chiedeva l’assoluzione per non avere commesso il fatto, la riduzione del trattamento sanzionatorio, muovendo da una pena base più contenuta e un aumento minimo per l’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. oltre che i riconoscimento dell’ipotesi di cui art. 73, co. 5 d.P.R. cit.
Quanto all’imputato COGNOME con i motivi di appello, si chiedeva l’assoluzione dal reato di cui al capo H-2 bis perché il fatto non sussiste, la riqualificazione ai sensi dell’art. 73 co. 5 d.P.R. n. 309/90 e in via ulteriore subordine iil riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del o GLYPH Vicenti affidadofoJad un unico motivo con il quale si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 e lett. e) cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire acriticamente quanto argomentato dal primo giudice, disattendendo le censure mosse con l’atto di gravame. Così non avrebbe spiegato il motivo per il quale le condotte ascritte al Vicenti sarebbero sussumibili nell’alveo di operatività dell’art. 74 d.P.R. 309/90. Proprio sull scorta di quanto evidenziato dal Gup, secondo cui la partecipazione del Vicenti si sarebbe sviluppata in «un periodo di tempo non particolarmente lungo e senza avere ruoli di particolare valenza» ) er stato chiesto di valutare se l’ipotetico contributo offerto alla consorteria potesse dirs apprezzabile, concreto e significativo o se, piuttosto, si trattasse di u apporto occasionale, riconducibile all’ipotesi di concorso nel reato. Si trattava di stabilire, rispetto ad una associazione attiva sin dal 2012, quale fosse il tempo del commesso reato contestato al Vicenti, genericamente indicato come “non particolarmente lungo”,avuto riguardo alla circostanza che già il Tribunale del riesame lo aveva scarcerato sul presupposto che dal 2014 lo stesso risultava trasferito all’estero dove, ad oggi, continua a vivere e lavorare. Né era possibile collocare la condotta posta in essere desumendola da singole cessioni di stupefacente perché allo stesso non ne sono state contestate.
Secondo la difesa la sentenza sarebbe carente sul piano motivazionale in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Tutti, eccezione di NOME COGNOME che non ha neppure beneficiato del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dei tentativi di allontanare da sé le responsabilità per dei fatti di sangue, hanno confermato l’estraneità al sodalizio del Vicenti.
COGNOME, dal canto proprio, si è limitato ad affermare che COGNOME aveva COGNOME “sotto di lui”, senza specificare la portata dell’affermazione né da quale fonte avesse appreso detta circostanza. Lo stesso COGNOME, nel corso dell’interrogatorio di garanzia del 5 aprile 2017 ha affermato che COGNOME non aveva mai spacciato per suo conto e che l’unica attività che avrebbe posto in essere sarebbe stata quella di “mantenere” la sostanza stupefacente senza precisare per quanto tempo e dove. A quanto detto la difesa aggiunge che il collaboratore di giustizia COGNOME che pure ha ammesso di “lavorare” per conto di Zazzara, non ha mai “coinvolto” COGNOME che pure, in quel periodo, non si era ancora trasferito in Germania.
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è affidato a due motivi.
5.1 Con il primo, in parte sovrapponibile al ricorso proposto nell’interesse del Vicenti, si contesta che il giudice di prime cure aveva affermato che la sua partecipazione si era sostanziata in “un periodo di tempo non particolarmente lungo e senza avere ruoli di particolare valenza”. Era stato chiesto alla Corte di appello di specificare quale arco temporale avesse ritenuto il GUP per concludere che COGNOME avesse operato all’interno del sodalizio, anche alla luce della scarcerazione operata dal Tribunale del riesame, essendosi il ricorrente trasferito, sin dal 31 maggio 2014 a Lecco, dove ancora oggi vive.
Non essendo stato indicato espressamente il periodo, gli unici elementi che potevano consentire siffatta valutazione, erano le date di commissione dei reati satellite, comprese tra ottobre 2013 e maggio 2014. Rileva inoltre la difesa che COGNOME avrebbe ceduto a COGNOME, nell’arco di otto mesi, in cinque occasioni, sostanza stupefacente del tipo marijuana per -oue un totale di 15 grammi. Si tratta di episodi jtc1i ove si consideri che COGNOME e COGNOME, in soli due mesi, erano stati chiamati a rispondere di oltre duecento cessioni. Inoltre tra le persone escusse nel corso delle indagini, nessuno – tranne COGNOME – ha indicato COGNOME quale soggetto al quale ci si poteva rifornire di droga.
Analogamente a quanto detto per COGNOME tutti i collaboratori di giustizia, tranne NOME COGNOME con le riserve di cui si è detto sopra avrebbero confermato l’estraneità del COGNOME. In proposito il primo a dichiarare di non conoscere COGNOME è proprio il capo della consorteria, tale NOME COGNOME che sarebbe stato l’unico e solo soggetto a cui COGNOME avrebbe dovuto fare riferimento per l’attività di spaccio, interrogato sul contributo offerto da COGNOME, rideva, affermando che costui non sapeva neppure come si chiudesse una “bustina” e che, nel 2013, gli aveva pagato le spese legali solo in virtù del rapporto di amicizia che li legava.
La difesa richiamava poi le dichiarazioni di COGNOME il quale affermava di conoscere COGNOME solo perché amico di Zazzara senza indicarlo come uno spacciatore.
5.2. Con il secondo motivo si contesta la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse di COGNOME affidato a un unico motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b ed e). Lamenta la difesa che la Corte territoriale, non ha confutato in alcun
modo le censure difensive proposte con il gravame e a pag. 27 della motivazione ha riportato una circostanza non vera scrivendo che NOME COGNOME, figlio di NOME, al quale era stato contestato in concorso con il padre il medesimo reato, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Così non è, dato che nella dichiarazione di ammissione degli addebiti, non rientrava l’episodio in questione.
Nell’atto di appello si era lamentata la lacunosità della tesi accusatoria, intanto, perché dalla lettura della intercettazione presa in esame si evinceva che la trattativa con personaggi calabresi non vi era stata; che COGNOME non si era recato in Calabria con il padre, sebbene parlando con COGNOME abbia affermato il contrario. In ogni caso, anche ammesso che COGNOME sia andato con il padre in Calabria, le trattative non sono state condotte dato che, a causa di un sequestro subito dai fornitori, non vi era stupefacente da vendere.
Inoltre, nella captazione COGNOME non riferisce nulla circa il tipo e quantità di sostanza da acquistare, il prezzo praticato, le condizioni pattuite, le modalità di consegna né i tempi della stessa. Da quanto detto discende, ad avviso della difesa, l’impossibilità di sostenere che vi sia stata una seria trattativa. Nonostante ciò si afferma che COGNOME avrebbe fatto riferimento durante la conversazione a 2-3 “pacchi” presumibilmente di stupefacente che COGNOME avrebbe dovuto acquistare, il che è stato ritenuto sufficiente per ritenere sussistente la trattativa. Se così fosse anche COGNOME e COGNOME avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere del reato di cui al capo H2 bis). Il che non è.
Il fatto è che si trattava di uno scambio di meri propositi futuri mai approdati ad alcunché e la conferma di ciò, veniva proprio da Zazzara che ) sentito sul punto / non solo affermava di non sapere se COGNOME si fosse recato realmente in Calabria con il padre ma che vieppiù, la sera della intercettazione del 12 settembre, NOME COGNOME aveva manifestato il proposito di partire da solo per andare in Calabria per definire le condizioni di un eventuale acquisto. Si trattava, dunque, di una fase embrionale. Lo stesso COGNOME, genero di COGNOME, che pure ha riferito che in una occasione il suocero gli aveva proposto di comprare della cocaina in Calabria, offerta declinata, dell’episodio in oggetto non ha riferito nulla Altri elementi dai quali la difesa ricava la tesi che NOME COGNOME avrebbe mentito con COGNOME sulla circostanza di essersi recato in Calabria si ricaverebbero dal dialogo captato il 12 settembre e dalla cadenza temporale secondo cui la trattativa non poteva essere stata effettuata in quanto una settimana prima (dunque tra 1’8 e I’ll settembre) i calabresi
avrebbero subito un sequestro di sostanza stupefacente a fronte del fatto che COGNOME, per ben due volte, ha dichiarato che il padre NOME aveva telefonato in Calabria il lunedì (dunque 1’8 settembre) per sapere qualcosa. Tutto ciò senza considerare quanto evidenziato dal Tribunale del Riesame, làdbove)2 descrive il COGNOME come un soggetto coinvolto in via subalterna e occasionale, che avrebbe posto in essere un intervento occasionale e isolato e del quale “si perdono le tracce nell’incartamento investigativo”.
Sono stati proposti motivi aggiunti nell’interesse di COGNOME e di COGNOME, sostanzialmente sovrapponibili, con i quali si introduce anche il vizio di travisamento della prova, si deduce che la motivazione sia solo il frutto del richiamo della sentenza di primo grado, la inattendibilità dei collaboratori di giustizia, l’erroneità del canone di valutazione dei riscontri esterni individualizzanti circa le affermazioni rese in costanza di chiamata in correità.
All’udienza, le parti hanno rassegnato conclusioni come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili e con essi i motivi aggiunti proposti nell’interesse di COGNOME e di COGNOME.
2.0ccorre premettere quanto segue. I giudici del doppio grado di merito hanno confermato il giudizio espresso in punto di responsabilità degli odierni imputati in relazione ai reati loro ascritti, sulla sc dell’intero compendio probatorio acquisito per la scelta del rito abbreviato, costituito dalla informativa conclusiva di reato, ‘nell’ambito dell’indagin denominata RAGIONE_SOCIALE, in uno ai verbali di ascolto e trascrizione delle conversazioni intercettate, il verbale delle sommarie informazioni rese da Di NOME COGNOME l’ordinanza cautelare emessa nell’ambito del procedimento in parola, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dall’originario co-indagato NOME COGNOME di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, di COGNOME NOME oltre che le dichiarazioni rese dal COGNOME.
E’ stata, inoltre, acquisita sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Bari nell’ambito del procedimento ben più ampio, del quale il presente costituiva uno stralcio, delle sentenze emesse dalla Corte di Assise di
appello di Bari in data 10.6.2021 con successiva declaratoria di inammissibilità dei ricorsi da parte di questa Corte di legittimità.
Si è ritenuta provata in particolare l’esistenza, sul territorio Altamura di una organizzazione criminale di tipo mafioso, attiva sin dal 2010 e dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio e la persona, nonché di una omologa associazione, sostanzialmente coincidente nella base soggettiva, dedita al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish, attiva dal 2012, entrambe capeggiate dai fratelli COGNOME NOME e COGNOME che si sono avvalsi di stretti collaboratori tra cui spicca la figura di NOME COGNOME di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Compagine risultata in grado di eliminare fisicamente i rivali nell’attività di spaccio e di esercitare un penetrante potere sul territorio.
Per quanto viene qui in rilievo, i giudici del doppio grado di merito hanno ritenuto gli imputati COGNOME e COGNOME, intranei alla associazione dedita al narcotraffico, facenti riferimento a Zazzara, soggetto posto al vertice di una delle “batterie” in cui si articolava il sodalizio come descritto dal sentenze conformi, dotato di stabilità, di mezzi e persone, avente ad oggetto la programmazione e la frenetica attività di cessione di sostanze stupefacenti prevalentemente del tipo cocaina.
Prima di passare all’esame dei singoli motivi di ricorso dedotti per ciascuno imputato, appare necessario delineare il quadro dei principi sanciti da questa Corte di legittimità in relazione alle doglianze espresse dai difensori degli odierni imputati.
3.1 Va innanzitutto rilevato che la sentenza di appello oggetto dei ricorsi, in punto di affermazione della responsabilità degli imputati, costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Gup, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2 n. 6560 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01).
3.2. E’ stato chiarito da questa Corte che in presenza di una c.d. doppia conforme deve essere esclusa la sussistenza del vizio di travisamento della prova che, come è noto, non solo richiede che vengano specificamente e puntualmente indicati gli atti rilevanti ma che vieppiù, la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi, sia immediatamente
apprezzabile a nulla rilevando eventuali minime incongruenze (Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01) e che richiede che gli argomenti spesi dalla difesa siano dotati di una capacità dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno incompatibilità tali da vanificarlo sotto il prof logico motivazionale.
3.3. Il controllo demandato a questa Corte, per sua natura è destinato a tradursi in una valutazione di carattere unitario e globale sulla esistenza della motivazione e sulla permanenza della “resistenza” logica del ragionamento del giudice. Rimane, infatti, preclusa al giudice di legittimità, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione dei fatti, preferiti rispett quello adottati dai giudici di merito, perché magari ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Date le coordinate ermeneutiche sopra delineate, in relazione a quanto ritenuto accertato dai giudici di merito emerge la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso comuni proposti nell’interesse di Vicenti e di COGNOME con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si tratta di motivi meramente reiterativi delle censure proposte con gli atti di gravame, che sono stati valutati e respinti dalla Corte territoriale con motivazione affatto illogica e coerente con le emergenze acquisite per effetto della scelta del rito abbreviato e con la quale, per molta parte, l difesa non si confronta. Ne consegue che le doglianze espresse devono essere considerate non specifiche ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2 n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Con le stesse censure, proposte nell’interesse di COGNOME e COGNOME infatti, si sollecita una diversa valutazione del compendio, del tutto inammissibile, avuto riguardo al compiuto esame svolto e alle risposte fornite a tutte le contestazioni difensive mosse, oggi reiterate anche graficamente.
A tale proposito questa Corte ha avuto modo di precisare che è inammissibile per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che riproponga pedissequamente le censure dedotte nei motivi di appello al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle
quali i motivi di appello non siano stati accolti. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano dissenso, con le argomentazioni del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
5. Quanto alla posizione di COGNOME e COGNOME, le sentenze conformi, non hanno mancato di ripercorrere le intercettazioni telefoniche e ambientali dalle quali ha ricavato che i due imputati avevano partecipato alle attività illecite organizzate e gestite dalla “batteria” capeggiata da COGNOME il quale riponeva, nei loro confronti fiducia piena ed era pronto, proprio per la fedeltà dimostrata, a impiegarli nuovamente nell’attività del sodalizio, anche dopo il loro allontanamento dal territorio.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha ritenuto pienamente evincibile dalla lettura delle conversazioni in atti, l piena consapevolezza dell’attività svolta nell’interesse del sodalizio. Queste ultime, riportate per ampi stralci nella sentenza impugnata, risultano compiutamente analizzate e le censure difensive pretendono una loro reinterpretazione, non consentita in questa sede.
Costituisce jus receptum il principio secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 50701, del 4/10/2016, COGNOME, Rv. 268389).
In sostanza, la difesa ripropone la propria interpretazione alternativa del contenuto delle conversazioni captate, omettendo di considerare gli approdi giurisprudenziali come sopra sintetizzati, e con cui, a ben vedere, i ricorsi non si confrontano.
Già il giudice di primo grado aveva spiegato che COGNOME e COGNOME detenevano la sostanza destinata al successivo spaccio, avevano la disponibilità, insieme a Zazzara, di un appartamento da utilizzare in caso di latitanza, che dalle intercettazioni, poi, era emerso che entrambi gli imputati erano stati legati a Zazzara, nella piena consapevolezza ed adesione al progetto criminale del sodalizio di dimensioni ben più ampie della semplice “batteria”, da un rapporto stabile e perdurante per un arco di tempo ininterrotto di circa tre anni, al punto da essere definiti dal stesso “la mia squadra”.
Sul punto è noto che «ai fini della integrazione della condotta di partecipe é, comunque, sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 276677).
Infatti, GLYPH ai GLYPH fini GLYPH della GLYPH verifica GLYPH degli GLYPH elementi GLYPH costitutivi GLYPH della partecipazione al sodalizio e in particolare dell’affectio di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche impliciti, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, COGNOME, Rv. 282122; Sez. 4, ‘n. 50570 del 27/11/2019, COGNOME, Rv. 278440 – 02).
La Corte territoriale, rispondendo alle censure mosse con gli atti di appello, ha posto l’accento sui dialoghi in occasione dei quali COGNOME individuava COGNOME e COGNOME quali suoi stretti collaboratori, riferendo al su interlocutore che, addirittura, in una occasione, lo avevano sostituito durante un periodo di sua assenza; della comune disponibilità di un appartamento che alla bisogna sarebbe servito per garantire una eventuale latitanza.
Si è soffermata la Corte su una ulteriore significativa conversazione nel corso della quale COGNOME parlando con COGNOME NOME, disapprova(A il prezzo che COGNOME NOME NOME, capo del sodalizio in seno al quale si muovevano le “batterie” dedite allo spaccio, praticava dello stupefacente. COGNOME adduceva, in proposito, che una simile scelta non consentiva un adeguato corrispettivo ai “ragazzi” che poi, come era accaduto per COGNOME e COGNOME, decidevano di allontanarsi per trasferirsi in altre località ritenendo incongruo il guadagno.
La Corte ha, inoltre, evidenziato il passaggio delle dichiarazioni di NOME COGNOME passato poi tra le fila dei collaboratori di giustizia il qua riferiva che COGNOME “aveva sotto di lui COGNOME“. Come pure i giudici di secondo grado, hanno richiamato, con riferimento a COGNOME, l’ulteriore passaggio della conversazione intercorsa con COGNOME al quale raccontava di quando COGNOME era stato arrestato e del fatto che lui e COGNOME non solo avevano sostenuto le spese legali ma avevano anche accompagnato la madre in carcere per andare a trovare il figlio.
Quanto alle cessioni di cui al capo H26) contestate al COGNOME, la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni rese dal COGNOME che lo riconosceva come una persona dalla quale si era rifornita di sostanza stupefacente del tipo leggero, argomentando, in maniera affatto illogica,
che il fatto che costui avesse tentato di sminuire la portata degli acquisti e la qualità di stupefacente acquistato non faceva il pari con la circostanza che dalla complessiva attività tecnica e dalle successive perquisizioni era emerso che il sodalizio trattava prevalentemente sostanza del tipo cocaina.
L’inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di Vicenti determina la inammissibilità dei motivi nuovi proposti nel suo interesse con il quale si introduce per la prima volta il tema della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. che non era stato oggetto dell’atto di appello e che, dunque, come tale non è consentito.
Sul punto va ricordato che «l’inammissibilità di un motivo di ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto idoneo in astratto a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi» (Sez. 5 n. 8439 del 24/01/2020, Rv. 278387 – 01).
Del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME con il quale si è contestata la mancata riqualificazione delle ipotesi di cessione contestate nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Sul punto la Corte di appello a pag. 21 della sentenza ha escluso che l’entità della condotta possa reputarsi lieve parametrando il giudizio espresso al numero dei soggetti coinvolti, alla predisposizione di mezzi e persone richiesti per l’acquisto, ai quantitativi oggetto di acquisto effettuati e accertati e risultanti dal tenore sistematico delle intercettazio quali indicativi di una attività stabile protrattasi, quanto alla posizione d Mici in otto mesi e non cinque come era sato dedotto nei motivi di appello.
La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in subiecta materia che consentono di escludere una mininnale offensività del fatto anche solo in virtù di un parametro prevalente per la sua decisività e come tale assorbente a quelli enunciati in via difensiva; è noto che «in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma quinto d.P.R. 309/90 può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibili sia dato dal qualitativo e quantitativo, sia dagli altr parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell’azione con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione
resta priva di incidenza sul giudizio” Sez. 3 n. 23945 del 29/04/2014, Rv. 263651) dovendosi ad ogni modo concludere per l’infondatezza della 2 censura a fronte di una valutazione concernente le comprovate capacità di diffondere in modo non episodico né occasionale la sostanza stupefacente.
8. Manifestamente infondato è il ricorso proposto nell’interesse dr-t COGNOME. Anche in questo caso il ricorrente si limita a reinterpretare i dialoghi captati sulla scorta delle quali i giudici di merito, con motivazione affatto illogica, hanno ritenuto provata l’ipotesi accusatoria (si veda in proposito pag. 27 della sentenza impugnata).
Il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione in cui si è dato ampiamente conto degli elementi di riscontro idonei a confortare l’interpretazione resa.
I giudici di secondo grado, in particolare, hanno respinto i motivi di gravame rilevando che dalle conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME NOME è emerso che costui si sarebbe recato in Calabria per rifornirsi di sostanza stupefacente insieme al padre che aveva, all’uopo, contattato delle persone che, tuttavia, gli avevano spiegato di non essere, in quel frangente, in condizione di soddisfare la sua richiesta, a causa del sequestro patito alcuni giorni prima.
A tale proposito le sentenze conformi hanno messo in evidenza che in data 1 settembre 2014, a Gioia Tauro, erano stati sequestrati 55 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, circostanza che evidentemente l’interlocutore non avrebbe potuto conoscere se non fosse stato addentro ) o quantomeno in contatto icon i circuiti criminali che dal sequestro avevano patito un “danno”.
I motivi di ricorso, oggi reiterati, sono stati respinti anche in virtù d richiamo alla sentenza di primo grado. Nella stessa si è preso atto della condanna definitiva di COGNOME NOME, figlio di NOME, chiamato a rispondere del medesimo reato; si è aggiunto, inoltre, come mai sia stato allegato alcunché da cui possa desumersi che l’imputato effettuava trasporti per conto di una ditta produttrice di salotti, con regolari viaggi Anzi a pag. 90 della sentenza di primo grado, laddove viene riportata la stessa conversazione riportata nel ricorso in esame (a pag. 2), COGNOME NOME, figlio di NOME, diceva a Zazzara «(i calabresi) non hanno fatto sapere niente, veramente, chiamò lunedì pomeriggio.., mio padre… con mio padre ha una amicizia da tanti anni, sono 20 anni che si conosce con mio padre … non ha mai avuto problemi, questo lunedì che chiamò disse: NOME non abbiamo fatto ancora niente, perché loro parlarono per il fatto
dei salotti di mettersi a società a Gioia Tauro e loro stanno parlando.
è qualcosa capito è una scusa…».
A quanto detto la Corte territoriale ha aggiunto l’ulteriore as rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore COGNOME genero NOME
COGNOME il quale ha riferito esplicitamente del canale calabrese deputato all’approvvigionamento della cocaina da parte del suocero.
Le censure, dunque, senza offrire un quadro esaustivo degli element di prova presi in considerazione dai giudici di merito e svolgere, rispe
tale quadro di riferimento, si limitano a reiterare i medesimi argom proponendo una inammissibile rilettura del materiale probatorio posto
fondamento delle conformi decisioni.
9. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna degli imputati pagamento delle spese processuali oltre che della somma di euro tremil
ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d esonero in ordine alla causa di inammissibilità dei rispettivi ricorsi
Cot. N. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Deciso il 26 febbraio 2025