Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28793 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28793 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 01/10/1965
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all 73, comma 5, d.P.R. 309/90 – così riqualificata l’originaria imputazione – p avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina (grammi 1,3382) in concorso con altro imputato.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue.
I) Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si è inteso sostene che COGNOME fosse, contrariamente a quanto dichiarato in sede di udienza convalida, consapevole di partecipare alla cessione, pur essendo emerso, pe stessa ammissione dell’acquirente finale (COGNOME NOMECOGNOME, che questi non avesse mai visto in precedenza COGNOME, avendo sempre avuto contatti con il sol COGNOME.
II) Violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.; illogicità della motivazio nel parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione delle circo attenuanti generiche.
Ritenuto che, in caso di c.d. “doppia conforme” affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferi per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, COGNOME, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, COGNOME, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, COGNOME Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, COGNOME, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, profilo contestato dalla difesa con il primo motivo di ricorso.
Considerato che le deduzioni difensive, dietro l’apparente prospettazione de vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazion fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili d giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornit unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Nella specie, i giudici di merito hanno posto in rilievo c il ricorrente, il quale si trovava nella vettura unitamente a COGNOME COGNOME fu visto dagli operanti passare a quest’ultimo il pacchetto di sigarette conten lo stupefacente ceduto al consumatore COGNOME; hanno poi evidenziato come la presenza di COGNOME nella vettura di COGNOME all’atto della cessione della dr non potesse essere considerata casuale, essendo l’incontro con il consumator avvenuto previo appuntamento telefonico tra COGNOME e l’acquirente, di talché hanno logicamente ritenuto che COGNOME avesse consapevolmente preso parte alla cessione programmata.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concret irrogata è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto i evidenza l’entità della condotta serbata dall’imputato, in considerazione de natura della sostanza ceduta e della sua negativa personalità, onde è d’uo ritenere inammissibile il motivo in ragione del pacifico orientamento in base quale nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure volte a sollecita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Se 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142).
Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la
negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, la mancanza di resipiscenza, la complessiva gravità del fatto in ragione della qualità
della sostanza stupefacente ceduta.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è
richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi contenuti nell’art. 133
cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno o ad alcuno di essi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o
escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché
anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato che l’esclusione della contestata recidiva non è incompatibile con il diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014,
COGNOME, Rv. 260460:”L’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei
benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato,
esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva”).
Rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso l’eventuale decorso del termine di prescrizione intervenuto dopo la sentenza di appello e prima del giudizio in cassazione (così Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24 giugno 2025.