Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione i punto di responsabilità è manifestamente infondato; nel caso di specie si è in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua st argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetut richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizza valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 – , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595);
rilevato che proprio la lettura congiunta delle due sentenze di merito consente di apprezzare come fosse stato dato conto del concorso dell’odierno ricorrente già nella prima fase dell’aggressione perpetrata in danno della persona offesa nel tentativo, materialmente posto in atto dal padre NOME, di recuperare il denaro che era stato consegNOME al COGNOME (cfr., in particolare, pagg. 3,9 e 10 della sentenza di primo grado) i sicché la censura avanzata in questa sede si risolve in una non consentita rilettura degli elementi di fatto po fondamento della decisione impugnata, certamente preclusa al giudice di legittimil:à (cfr Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consigliere Estensore