Doppia Conforme: Perché la Cassazione ha Dichiarato Inammissibile il Ricorso
Nel sistema giudiziario italiano, il principio della doppia conforme rappresenta un pilastro fondamentale per la stabilità delle decisioni e l’efficienza processuale. Quando due gradi di giudizio giungono alla stessa conclusione, le possibilità di ribaltare la sentenza in Cassazione si riducono drasticamente. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perfettamente i limiti del ricorso di legittimità in questi casi, confermando una condanna per un’aggressione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un episodio di aggressione. Un uomo, nel tentativo di recuperare una somma di denaro precedentemente consegnata a un terzo, ha perpetrato un’aggressione ai danni di quest’ultimo. Nella fase iniziale di questo atto violento, ha partecipato anche il figlio dell’aggressore principale. A seguito delle indagini, entrambi sono stati portati a processo e condannati sia in primo grado che in appello per il loro coinvolgimento nel reato.
Il Ricorso in Cassazione e la presunta debolezza della Doppia Conforme
La difesa dell’imputato più giovane ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un cosiddetto “vizio di motivazione”. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente giustificato la sua responsabilità, limitandosi a confermare la decisione precedente. L’obiettivo era scardinare la valutazione delle prove che aveva portato alla condanna nei due gradi di merito.
Tuttavia, la strategia difensiva si è scontrata con un orientamento consolidato della giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha subito evidenziato la presenza di una “doppia conforme di merito”, ovvero due sentenze che, pur con percorsi argomentativi autonomi, erano arrivate a conclusioni identiche basandosi sulla stessa analisi delle prove e delle testimonianze.
le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno spiegato che, in presenza di una doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella d’appello si integrano a vicenda, formando un unico e solido corpo decisionale. Non è possibile, quindi, isolare la seconda sentenza e accusarla di essere carente se la sua logica si fonda saldamente su quella del primo giudice, che ha già analizzato in dettaglio tutti gli elementi probatori.
Il ricorso, secondo la Corte, non denunciava un reale errore di diritto o un vizio logico manifesto, ma mirava a una “non consentita rilettura degli elementi di fatto”. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di fare ciò che la legge le vieta: trasformarsi in un terzo grado di merito e rivalutare le prove. La Corte ha ribadito di essere un “giudice di legittimità”, il cui compito è assicurare la corretta applicazione della legge, non stabilire come sono andati i fatti.
le conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche molto chiare. In primo luogo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo la condanna definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma con forza il valore del principio della doppia conforme come strumento per deflazionare il contenzioso in Cassazione ed evitare che ricorsi puramente dilatori o basati sulla speranza di una nuova valutazione dei fatti possano intasare il sistema giudiziario. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che un ricorso in Cassazione dopo due sentenze conformi deve essere fondato su vizi giuridici solidi e incontestabili, e non su una mera insoddisfazione per l’esito del processo.
Cosa significa “doppia conforme” in un processo penale?
Significa che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello sono giunti alla medesima conclusione sulla responsabilità dell’imputato, basando la loro decisione su una valutazione concorde delle prove emerse nel processo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di una “doppia conforme”, le censure dell’imputato non vertevano su errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Questa attività è preclusa alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la sua condanna. Inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 16/03/1993
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione i punto di responsabilità è manifestamente infondato; nel caso di specie si è in presenza di una “doppia conforme” di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungono a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua st argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetut richiami a quest’ultima sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizza valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 – , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595);
rilevato che proprio la lettura congiunta delle due sentenze di merito consente di apprezzare come fosse stato dato conto del concorso dell’odierno ricorrente già nella prima fase dell’aggressione perpetrata in danno della persona offesa nel tentativo, materialmente posto in atto dal padre NOME, di recuperare il denaro che era stato consegnato al Piz (cfr., in particolare, pagg. 3,9 e 10 della sentenza di primo grado) i sicché la censura avanzata in questa sede si risolve in una non consentita rilettura degli elementi di fatto po fondamento della decisione impugnata, certamente preclusa al giudice di legittimil:à (cfr Sez. 6 – , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME