Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato a Catanzaro il 07/10/1968 avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 aprile 2022 pronunciata all’esito del giudizio abbreviato il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto COGNOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente per la scelta del rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.215,00 di multa, oltte al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere; ha ordinato ex art. 240 cod pen la confisca dello stupefacente e di quant’altro in sequestro, e la loro distruzione.
La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, del 21 novembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale.
Avverso la sentenza della Corte di appello COGNOME COGNOME ha proposto, tramite il suo difensore di fiducia, tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
3.1.Con il primo contesta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, relativamente alla sussistenza della colpevolezza.
3.2. Col secondo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione delle norme penali – in relazione agli artt. 192, 273 e 274 cod proc pen sempre in tema di valutazione della prova della colpevolezza.
3.3. Col terzo motivo denuncia violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., per violazione dell’obbligo di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio evidenzia come, nel caso in esame, ci si trovi in presenza di una «doppia conforme» di merito. Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di
motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
1.1.Ciò premesso palesemente infondati sono i motivi primo e terzo, che si dolgono della assenza o della apparenza della motivazione, in quanto i giudici di primo e secondo grado avrebbero omesso di dar conto dei criteri logici ed ermeneutici seguiti e dei risultati probatori utilizzati per affermare il giudizio di colpevolezza. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte d’appello ha, invero, adeguatamente spiegato le ragioni poste a fondamento dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, confermando le valutazioni operate in primo grado. Si dà atto nella sentenza impugnata della ricostruzione dei fatti operata dalla polizia giudiziaria nei verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro in atti che hanno giustificato in maniera coerente la riconducibilità della sostanza stupefacente sequestrata all’imputato alla luce di una complessiva e logica valutazione degli elementi di prova.
La sostanza stupefacente sequestrata, per grammi 215,46 di cocaina, rinvenuta sul ciglio della strada accanto ad un manuale d’uso di un veicolo Range Rover Vogiue, è stata ricondotta all’odierno ricorrente in quanto gli operanti, che erano preventivamente passati sul luogo del rinvenimento senza notare alcunchè, dopo aver osservato una Range Rover Vogue ferma in loco, con l’imputato che dal lato passeggero girava velocemente sul retro del veicolo e risaliva a bordo dello stesso ponendosene alla guida, la avevano trovata ivi, unitamente al già indicato manuale d’uso dell’auto.
Tra il primo ed il secondo passaggio degli operanti nessun altro era transitato sulla strada in questione, sterrata, di solo accesso ad una cava, e come dichiarato da uno degli operanti ‘disastrata dall’acqua’.
Lo stesso imputato ha ammesso la condotta descritta dalla polizia giudiziaria.
Così accertata la dinamica dei fatti, la Corte territoriale ha congruamente escluso che potesse attribuirsi rilievo all’argomentazione difensiva secondo cui la riconducibilità all’imputato dello stupefacente sarebbe smentita dal passaggio di altri sulla strada dove la sostanza fu rinvenuta.
Come chiarito da questa Corte, in caso di «doppia conforme» il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione
nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Va, in via ulteriore, rammentato che nel caso di cosiddetta «doppia conforme», è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, COGNOME, Rv. 281665 – 01).
2.1. Nel caso di specie non risulta che il travisamento della prova sia stato dedotto coi motivi di appello sicchè si dimostra anche per questo motivo inammissibile, né il ricorrente ha ritenuto di contestare la mancata indicazione di tale censura tra i motivi di appello (È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo -v., ex multis, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01-.
Del tutto inconferente, rispetto ad un accertamento di merito, il richiamo alle norme di cui agli artt. 273 e 274 cod proc pen, di cui si contesta l’erronea applicazione, neppure è ammissibile la censura di inosservanza o erronea applicazione dell’art. 192 cod proc pen, in tema di valutazione della prova.
Non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all’asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell’art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all’art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l’inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall’art. 606 lett. c) c.p.p. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027).
Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell’art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l’errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l’aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità dell violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. COGNOME e altri, Rv. 268404).
Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue l’onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.