Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10796 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
Sui ricorsi presentati da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 28/02/1991;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 29/02/1980;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Gioia Tauro il 02/01/1987,
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 23/05/2024, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
udita, per COGNOME COGNOME, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Palmi, che si è riportata al r chiedendone l’accoglimento.
udita, per COGNOME NOME, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Roma, che si è riportata al rico chiedendone l’accoglimento.
udito, per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME Salvatore, l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Palmi, che si è riportato ai ricorsi chiedendone l’accoglimento.
PREMESSO IN FATTO
Con sentenza del 17/11/2017, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggi Calabria condannava:
NOME NOME, in relazione ai capi di imputazione B), C), N), O) e P) alla pena di 10 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli articoli 73 d 309/1990, 81 cod. pen., 703 cod. pen., alla pena di anni 9 di reclusione ed euro 30.000,00 d multa, in ordine ai reati di cui agli articoli 73 d.P.R. 309/1990, assolvendolo in relazione A), D), E), F) e G), H), I) i), K) e L);
Condello NOME, in relazione ai capi di imputazione C), N), O) e P) alla pena di anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli articoli 73 d.P.R. 309 81 cod. pen., 703 cod. pen.;
COGNOME NOME, in relazione al capo di imputazione B), alla pena di anni 8 di reclusio ed euro 30.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309/1990, assolvend dal capo A) (74 d.P.R. 309/1990).
Con sentenza del 23/05/2024, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma dell sentenza di cui al paragrafo che precede, assolveva COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai capi N) e P), dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione riferimento al capo O) e rideterminava le pene inflitte per i residui reati nel modo che segue
COGNOME NOME anni 5, mesi 6 di reclusione e 18.400,00 euro di multa (Capi B e C);
NOME NOME anni 5, mesi 1 giorni 10 di reclusione e 17.633,00 euro di multa (Capo C);
COGNOME NOME anni 6 di reclusione e 20.000,00 euro di multa (Capo B).
Avverso tale sentenza gli imputati propongono, tramite i propri difensori di fiduc separati ricorsi per cassazione.
Il ricorso di COGNOME NOME.
4.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà dell motivazione anche in relazione agli atti di indagine, che sono stati ignorati, travi pretermessi, in riferimento al capo B) della rubrica.
Non esiste prova né che le bustine consegnate al Delfino fossero due, né che quelle consegnate al Delfino fossero le stesse poi sequestrate, soprattutto alla luce del fatto che indo al Delfino è stata trovata anche altra sostanza stupefacente del tipo hashish.
4.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà della motivazione anche in relazione agli atti di indagine, che sono stati ignorati, trav pretermessi, in riferimento al capo C) della rubrica.
I dati travisato o omessi sono costituiti da:
la mancanza di fotogrammi che ritraggono il ricorrente prelevare sacchetti dall’autovettu dell’Infantino e consegnarli al COGNOME; in realtà, il COGNOME, prima di entrare nel locale entra vettura dal lato passeggero e armeggia nel cruscotto, e altrettanto fa all’uscita; non può qu escludersi che detenesse già lo stupefacente prima di entrare nel locale;
quanto allo stupefacente sequestrato al Mazzeo, la Corte territoriale si contraddice laddov afferma che il giorno prima era stata consegnata al Delfino tutta la droga che COGNOME e COGNOME avevano prelevato dal vano motore dell’autovettura del primo, per cui non ne sarebbe rimasta da consegnare il giorno dopo al Mazzeo.
4.3. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
4.3.1. In ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 6 bis cod. pen.), manca del tutto la motivazione, non tenendo peraltro conto la Corte di appell della scelta del Condello di adire al rito contratto.
4.3.2. Quanto alla dosimetria della pena (art. 133 cod. pen.), il trattamento sanzionatori sproporzionato rispetto a quello irrogato al correo COGNOME separatamente giudicato.
4.3.3. Quanto alla recidiva (art. 99 cod. pen.) manca l’accertamento circa la maggior pericolosità di cui il nuovo reato sarebbe espressione.
5. Il ricorso di COGNOME NOME.
5.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà dell motivazione anche in relazione agli atti di indagine, che sono stati ignorati, travi pretermessi, in riferimento al capo C) della rubrica.
Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile e quello dell’Infantino di cui al par. 4.2, rinvia.
5.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
5.2.1. In ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 6 bis cod. pen.), manca del tutto la motivazione, non tenendo peraltro conto la Corte di appello della scelta del Condello di adire al rito contratto.
5.2.2. Quanto alla dosimetria della pena (art. 133 cod. pen.), il trattamento sanzionatori sproporzionato rispetto a quello irrogato al correo COGNOME separatamente giudicato.
5.2.3. Quanto alla recidiva (art. 99 cod. pen.) manca l’accertamento circa la maggiore pericolosità di cui il nuovo reato sarebbe espressione.
Il ricorso di COGNOME NOME.
6.1. Con il primo motivo lamenta mancanza, insufficienza, manifesta contraddittorietà dell motivazione anche in relazione agli atti di indagine, che sono stati ignorati, travis pretermessi, in riferimento al capo B) della rubrica.
Il motivo è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’COGNOME di cui al par. 4.1, rinvia, salvo per la deduzione secondo cui, dalle immagini estrapolate, si evince che lo COGNOME sarebbe stato presente al momento dello scambio tra COGNOME e COGNOME, circostanza dedotta in appello e su cui la Corte territoriale non avrebbe motivato.
6.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.
6.2.1. In ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 6 bis cod. pen.), manca del tutto la motivazione, non tenendo peraltro conto, la Corte di appell della marginalità del ruolo svolto dal ricorrente nel fatto.
6.2.2. Quanto alla dosimetria della pena (art. 133 cod. pen.), il trattamento sanzionatori sproporzionato rispetto a quello irrogato al correo COGNOME separatamente giudicato.
6.2.3. Quanto alla recidiva (art. 99 cod. pen.) manca l’accertamento circa la maggior pericolosità di cui il nuovo reato sarebbe espressione.
In data 19 gennaio 2025 l’Avv. NOME COGNOME per COGNOME Salvatore, depositava motiv nuovi e aggiunti, in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
In riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al capo B) della rubrica, evidenzia c difesa si trova costantemente costretta a reiterare la deduzione più volte operata rispetto ad iter argomentativo contraddittorio, con preciso riferimento all’involucro prelevato dal cofa dell’autovettura dal duo COGNOME e COGNOME e alle bustine sequestrate nella medesima giornata NOME COGNOME.
Precisa che a seguito di perquisizione eseguita sulla persona del COGNOME, in data 10/04/2015, il predetto veniva trovato in possesso di due bustine di cocaina, oltre che di gr 1,70 di hashish (AII.1), dunque di altra sostanza stupefacente non oggetto di contestazione di cui al capo B.
La circostanza che non si trattasse delle medesime bustine bianche – quelle prelevate da COGNOME e consegnate dopo qualche ora da COGNOME a Delfino – trova ferma conferma:
nella sentenza impugnata (pagina 8) laddove si legge – video del 10.04.2015 ore 11.30: «si vede chiaramente l’uomo rivolto in direzione della telecamera portare in mano due involucri»;
nel successivo passaggio laddove la Corte territoriale (pag.8-9 della sentenza impugnata) descrive la presunta consegna a COGNOME da parte di NOME COGNOME della sostanza e de successivo sequestro della medesima, si parla chiaramente di «due bustine»;
nel verbale di analisi chimico qualitativa (AII.5) ove si dà atto che: «hanno proceduto pesare ed analizzare presunta sostanza stupefacente GLYPH contenuta all’interno di due bustine … che presentano rispettivamente un peso netto di 150 e 100 grammi …»;
nell’informativa (del 12.05.2015) redatta dai militari operanti del Commissariato di Gi Tauro (allegato n. 1), si parla espressamente di «involucri», così come anche nell’annotazione di servizio (AII.2) redatta dalla p.g. in servizio presso il Commissariato di PS di Gioia Tau data 10/04/2015.
4 GLYPH
iv
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non è immune dai vizi denunciati, dal momento che non vi è assoluta coincidenza tra l’involucro prelevato da COGNOME e COGNOME da cofano dell’autovettura rispetto alle «bustine» che si sostiene essere state consegnate d COGNOME a Delfino.
Una seconda precisazione attiene, invece, al mancato espletamento di idoneo accertamento sulla valenza drogante della sostanza sequestrata a NOME COGNOME (secondo il capo d’imputazione ceduta dal ricorrente in data 10.04.2015) e, dunque, sulla offensività in concre della condotta contestata.
Sulla sostanza stupefacente sequestrata in data 10.04.2015 a bordo dell’autovettura di Delfino è stato eseguito il narcotest.
La circostanza trova ulteriore conferma anche nel verbale di analisi chimico qualitati redatto in data 10/04/2015 (AII.5).
Va, innanzitutto, premesso che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il c.d “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto.
La Corte territoriale, ha, infatti, ritenuto di individuare indici inequivoci della drogante della sostanza sequestrata a NOME COGNOME considerando, solo le immagini videoriprese, l’annotazione di servizio redatta dalla p.g.
Tali argomentazioni sono fondate su elementi di carattere indiziario ed equivoci, che, quanto tali, non consentono si escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che si trattasse sostanza priva di valenza drogante o, comunque, di modesti quantitativi di cocaina, idonei, a esempio, a configurare la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 o, comunque, ad influire s quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto al secondo motivo di censura, relativo al capo C), il ricorrente sottolinea che nel sentenza impugnata un primo, preliminare, errore di metodo, risiede nell’aver sostanzialmente ritenuto irrilevante che il conducente l’autovettura Volkswagen, identificato in COGNOME prima di accedere all’interno del locale monitorato, riapre la propria vettura per prele qualcosa che ripone immediatamente in tasca e nell’aver invece reputato sufficiente, ritenendo provata la penale responsabilità del ricorrente, che il predetto COGNOME uscito dal loc monitorato e risalito a bordo della propria autovettura compie la medesima azione.
Se COGNOME armeggia all’interno dell’autovettura (prima e anche dopo) nello stesso punto ove è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, inspiegabilmente e senza alcuna motivazione logica la Corte di Appello, ignorando completamente il dato fornito dalle immagini, ritiene che sostanza sequestrata a COGNOME sia stata ceduta dagli imputati COGNOME e COGNOME quando è alquanto più corrispondente alla logica (COGNOME preleva qualcosa dal cruscotto prima di entrare nel locale) ritenere che COGNOME abbia prelevato dal cruscotto della sostanza che probabilmente voleva cedere agli odierni imputati, e che – a seguito del rifiuto di acquisto da parte del rico e dell’COGNOME – COGNOME ripone nuovamente nel medesimo punto all’interno della propria autovettura dove poco prima l’aveva prelevata.
Il ricorrente insiste poi nel ribadire che se, come ritiene la Corte territoriale, lo stup ceduto nelle due occasioni (di cui ai capi B e C) rispettivamente del 10/04/2015 e 11/04/2015 è stato portato all’interno del garage monitorato in data 10/04/2015 (dal duo COGNOME e COGNOME è illogico ritenere che in data 11/04/2015 il duo COGNOME e COGNOME abbia ceduto sostan stupefacente a COGNOME Pasquale, dal momento che la Corte territoriale ritiene che l’involucro prelevato in data 10/04/2015 (dal cofano dell’autovettura Panda dal duo COGNOME e COGNOME) stato interamente consegnato a Delfino.
Quanto al terzo motivo, ribadisce che, a fronte del notevole ridimensionamento degli addebiti in capo al ricorrente, non risulta adeguatamente motivata la sentenza impugnata circa il quantum di pena inflitta. La valutazione è espressa dalla Corte territoriale indistintamente tutti gli imputati, dunque, con valutazione generalizzata, ma la determinazione della pena immotivata, riducendosi alla mera indicazione della pena base comprensiva degli aumenti di pena, senza alcuna specificazione quantitativa e qualitativa.
In data 20 gennaio 2024 l’Avv. NOME COGNOME per NOME COGNOME depositava motivi nuovi e aggiunti, in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo aggiunto è sostanzialmente sovrapponibile a quello avanzato dal coimputato COGNOME in relazione al capo C) della rubrica.
Anche il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è sovrapponibile al ter motivo aggiunto dell’Infantino.
Per l’esposizione di entrambi i motivi si rinvia quindi al paragrafo che precede.
RITENUTO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il Collegio premette che, nel caso in esame, ci si trova in presenza di una «doppia conforme» di merito.
Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso at delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01) e ha svolto frequenti rinvii alla sentenza del primo giudice (v. ad esempio, pag. par. 4, nell’incipit).
In questo caso, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa del di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un unicum, con il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti de
due sentenze, circostanza, nel caso di specie, non sussistente (v. Sez. 1, n. 8868 d 08/08/2000, COGNOME, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 05/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
La presenza di una doppia conforme proietta i suoi effetti anche sui limiti di deducibilit vizio di travisamento della prova, che può essere proposto con il ricorso per cassazion nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probator acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).
Analogamente, si è ritenuto che il ricorso per cassazione sia ammissibile laddove il dat probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283777 – 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza de motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito ne contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
È necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, t da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiara (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che il travisamento sia «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 2775 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significa probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 de 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01).
Nessuna delle ipotesi per le quali è consentita la deduzione del motivo sono, in tut evidenza, sussistenti, censurando i ricorrenti, con i loro comuni motivi in relazione ai contestati, la mera «valutazione» della prova – costituita dai fotogrammi estrapolati dalle rip video – da parte dei giudici del merito.
Ciò premesso, il Collegio analizzerà i singoli ricorsi.
2. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è inammissibile in quanto consiste in una non consentita rilettura de elementi di prova rispetto a quella operata dai giudici del merito, in cui si invoca l’adozi una diversa valutazione delle prove, ciò che è precluso in questa sede.
Pur essendo le censure formalmente riferite alla categoria del vizio di motivazione, esse no lamentano, in realtà, una decisione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma semplicemente «erronea», in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata, ponendosi inammissibilmente in confronto diretto con il materiale probatorio (cfr. Sez. 5, n. 81
del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153).
La Corte di legittimità, infatti, non può valutare la rispondenza della motivazione acquisizioni processuali, ciò a maggior ragione in presenza – come nel caso di specie – di un «doppia conforme», ma deve limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ()cui/ percepibili, che nel caso di specie sono del tutto assenti.
In primis, pertanto, non è consentito a questa Corte verificare o accertare la corrispondenza o meno delle bustine consegnate dall’COGNOME al Delfino con quelle sequestrate a quest’ultimo in secondo luogo, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato risulta privo di aporie, illogicità manifeste o contraddizioni, essendo la pronuncia fondata su una piana applicazione de parametri di valutazione della prova indiziaria di cui all’articolo 192 cod. proc. pen..
La Corte di appello, infatti, a pagina 7-8 ricostruisce il fatto, che vede l’RAGIONE_SOCIALE com che materialmente ha ceduto lo stupefacente, consegnando le due buste all’acquirente, di lì a poco sequestrate.
La compartecipazione dello COGNOME all’episodio di cessione viene invece inferita dal concatenazione di eventi occorsa nella mattina del 10 aprile 2015, in cui i due arrivano al loc alle ore 11,30, l’COGNOME ne preleva le buste e le consegna allo COGNOME, che le porta all’in per poi allontanarsi a bordo della vettura con il correo; alle 12,23 avviene lo scambio l’COGNOME e il COGNOME, nei pressi del locale. Pochi minuti dopo il COGNOME veniva ferm stupefacente sequestrato.
La Corte territoriale, a pagina 8-9, precisa che anche dalla visione dei frame emerge in modo chiarissimo l’identità delle buste consegnate e di quelle sequestrate, circostanza di f insuscettibile di rivalutazione, con conseguente inammissibilità – anche in parte qua della censura.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Nel richiamare la motivazione contenuta a pag. 9-11 della prima sentenza, la Corte reggina (pag. 9-10) conferma che in data 11 aprile 2015, alle ore 14,05 la Fiat Panda dell’COGNOME, a bordo lo stesso e il COGNOME, giunge nei pressi del locale, seguita dalla Volkswagen con a bord il COGNOME. Dopo che quest’ultimo è entrato nel locale, tutti e tre escono e si allontanano su vettura dell’COGNOME. Quando tornano, COGNOME e COGNOME precedono il COGNOME all’interno, c li raggiunge.
Il COGNOME poi esce, apre la portiera lato passeggero, armeggia vicino al cruscotto e quind riparte, per essere poi subito dopo fermato con lo stupefacente occultato in un vano posto sott il cruscotto.
Evidenziano i giudici calabresi come la concatenazione degli eventi, anche posta in correlazione con quanto occorso il giorno prima (ossia la cessione con analoghe modalità al COGNOME), rende evidente la cessione dello stupefacente dal duo COGNOME/COGNOME al COGNOME,
posta la assenza di soluzione di continuità tra l’ingresso nel locale da parte dei presunti ced e poi del COGNOME, l’armeggiare dello stesso nel cruscotto e il rinvenimento dello stupefacente.
La sentenza di primo grado, cui occorre attingere vertendosi in ipotesi di doppia conforme ricostruisce il fatto in maniera più sinottica.
L’ll aprile 2015, alle ore 10,14, l’auto dell’COGNOME, condotta dallo stesso e con acc COGNOME, giunge al locale, seguita dalla vettura del Mazzeo.
I tre, scesi dall’auto, confabulano, poi il COGNOME armeggia all’interno del cruscotto, d preleva qualcosa che mette in tasca.
Contestualmente, il COGNOME apre la vettura dell’COGNOME e preleva qualcosa, poi lui COGNOME entrano nel locale dove li attende COGNOME.
Alle 10,49 il COGNOME esce dal locale e si dirige alla macchina di Infantino, dalla quale pre dei sacchetti di plastica e rientra nel locale.
Alle 10,53 i tre escono dal locale e vanno via con la macchina dell’COGNOME (fotogramm 8), e fanno ritorno alle 11,22. COGNOME scende, posiziona la sua vettura vicino all’ingresso locale e raggiunge gli altri dentro.
Alle 11,28 il COGNOME esce, armeggia vicino al cruscotto, quindi si allontana.
Nella serata dell’Il aprile, COGNOME e COGNOME, verosimilmente intimoriti dall’arr COGNOME, caricano un borsone e uno zaino in macchina e si allontanano velocemente. I due bagagli, nel successivo e immediato controllo, non vengono rinvenuti, mentre, all’interno de garage dell’COGNOME vengono rinvenute 4 bilance di precisione, materiale per il confezionament dello stupefacente, residui di sostanza da taglio, giubbotti antiproiettile, una cartuccia cal e due custodie per pistola.
Il ricorso, nell’appuntare le sue doglianze esclusivamente verso la sentenza di appello omette di confrontarsi, come invece avrebbe dovuto, con la congiunta motivazione delle due sentenze, che ricostruiscono la scansione temporale dei fatti in modo logicamente compatibile con la soluzione adottata, sia pure per via induttiva (a differenza del Capo che precede, in cu prova è «diretta», e ricavata dalla mera visione dei fotogrammi), limitandosi a una diver «lettura» del materiale probatorio.
La doglianza risulta, pertanto, inammissibile per genericità.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni.
2.3.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va preliminarmente ribadito che secondo il costante orientamento di legittimità, l’applicazione delle circostanze attenu generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (v., ex multis, Sez. 7, Ord. n. 860 del 19/11/2024, dep. 2025, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 9202 del 26/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277271 – 01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012 – 01; Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242861), per cui la relativa doglianza è manifestamente infondata.
10-‘
Quanto alla motivazione che ha giustificato il diniego, il Collegio rammenta che concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’oner motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta asse dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. del 09/01/2024, COGNOME n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, COGNOME, Rv. 275440 – 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, COGNOME, Rv. 266460 – 01).
Nel caso di specie, null’altro il ricorrente deduce oltre all’adizione del rito co risultando di tal guisa la doglianza inammissibile per genericità.
2.3.2. La doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata.
Il Collegio rammenta che la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenu rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..
Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia c dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena cong «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale
Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
A pagina 17, la sentenza – dopo avere ricordato la discrezionalità di cui gode il giudice n quantificazione della pena – chiarisce che la pena base è stata irrogata nel minimo per la pen detentiva e appena sopra per quella pecuniaria e che gli aumenti per recidiva e continuazione sono stati applicati in misura minima (1/3) per la prima e contenuta (3 mesi) per la second così ottemperando all’onere di motivazione richiesto.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento con il coimputato COGNOME, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto, per costante giurisprudenza, il diverso trattament sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, no implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul div trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli
paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, COGNOME, Rv. 282839 – 01; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 264020 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 21838 del 23/05/2012, Giovane, Rv. 252880 – 01), circostanza non sussistente nel caso di specie, posta la lieve differenza operat dai giudici nel trattamento sanzionatorio, peraltro oggetto di mitigazione in grado di appello
In ogni caso la doglianza è anche generica, in quanto non appare corretto equiparare sic et simpliciter la condotta dell’acquirente e quella del cedente, trattandosi di posizioni affatto div nella catena di distribuzione dello stupefacente: il motivo di ricorso difetta quindi di spec laddove omette di dedurre sulle ragioni per cui le due posizioni avrebbero, al contrario, ess ritenute paritetiche e le relative condotte di pari gravità.
2.3.3. La doglianza relativa all’applicazione della recidiva è manifestamente infondata.
La giurisprudenza della Corte è nel senso che «in tema di recidiva facoltativa, è richiesta giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 2, n. 51257 del 16/11/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv 274782 – 01).
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U., n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664 01), hanno evidenziato che il giudizio sulla recidiva non riguarda l’«astratta pericolosità soggetto o un suo status personale svincolato dal fatto reato. Esso postula, piuttosto, la valutazione della gravità dell’illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinq manifestata dal soggetto agente, idonea ad incidere sulla risposta punitiva – sia in term retributivi che in termini di prevenzione speciale – quale aspetto della colpevolezza e de capacità di realizzazione di nuovi reati, soltanto nell’ambito di una relazione qualificat precedenti del reo e il nuovo illecito da questo commesso, che deve essere concretamente significativo in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, e avuto riguar ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevol della maggiore pericolosità del reo.
Si è poi affermato che, in caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolo suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segn qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni a parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419 – 01; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, COGNOME, Rv. 248960 – 01).
Ancora, si è precisato che il giudice è tenuto a verificare «se e in qual misura la pregres condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito q fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284425 – 01).
Tra gli elementi da tenere in considerazione per i motivi di cui sopra, vi è anche l’event lasso di tempo trascorso tra le pregresse fattispecie e quella attualmente giudicata, certamen indice di una relazione qualificata (Sez. 3, n. 16047 del 14/03/2019, Romano, n.m.).
Tale dovere, tuttavia, può ritenersi adempiuto anche nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), e può essere adempiuto anche implicitamente, ove si dia conto della ricorrenza dei requisiti d riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, come nel caso in cui la senten richiami la negativa personalità dell’imputato desumibile dalla particolare pericolosità soc della condotta da costui posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 01).
È comunque necessario che, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice ha valutato i parametri di cui sopra e ritenuto che il nuovo delitto costituisca espressione d «maggiore capacità delinquenziale».
Nel caso di specie, con motivazione priva di errori logici, la sentenza impugnata, a pagin 16 (par. 12.2), evidenzia che, alla luce delle concrete modalità della condotta (adeguatament descritte), della natura e della tipologia del reato, dell’intensità del dolo, del grado di of della condotta e della gravità del pericolo cagionato, gli episodi delittuosi contestati deb ritenersi sintomatici di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale d reo, tale da giustificare il riconoscimento della recidiva.
La doglianza è quindi manifestamente infondata.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo al Capo C), è inammissibile. Sul punto, si rinvi considerazioni esposte al par. 2.2.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
3.2.1. La censura relativa all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Nel rimandare alle considerazioni generali svolte al par. 2.3.1, il Collegio evidenzia che anc il COGNOME, come l’COGNOME, null’altro deduce oltre all’adizione del rito contratto, risul tal guisa la doglianza inammissibile per genericità.
3.2.2. La doglianza relativa al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata.
Nel rimandare alle considerazioni generali svolte al par. 2.3.3, il Collegio evidenzia come n caso di specie, con motivazione priva di errori logici, la sentenza impugnata a pagina 18 (pa 13.2) sottolinea che, alla luce delle concrete modalità della condotta (adeguatamente descritte della natura e della tipologia del reato, dell’intensità del dolo, del grado di offensivi condotta e della gravità del pericolo cagionato, gli episodi delittuosi contestati debbono rite sintomatici di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale del reo, tal da giustificare il riconoscimento della recidiva.
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3.2.3. La doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata.
Nel rimandare alle considerazioni generali svolte al par. 2.3.2, il Collegio evidenzia com pagina 19, la sentenza – dopo avere ricordato la discrezionalità di cui gode il giudice ne quantificazione della pena – chiarisce (par. 13.3) che la pena base è stata irrogata nel minimo che l’aumento per la recidiva è stato applicato ai sensi dell’articolo 99, ultimo comma, cod. p (cumulo materiale delle pene risultante dalle condanne precedenti), trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto all’applicazione dei commi precedenti, così ottemperando all’onere d motivazione richiesto.
La doglianza relativa alla disparità di trattamento sanzionatorio con il correo COGNOME inammissibile per le ragioni indicate al par. 2.3.2.
Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la motivazione della senten impugnata, è pertanto generico.
4. Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni esplicitate al par. 2.1, rimanda.
4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.2.1. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, il Collegio rammenta come esse non possano essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazi tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fin quantificazione della pena (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 de 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’impu conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudi cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente l valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737). Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inte riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi Rv 242419).
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Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensurate dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)».
Nel caso di specie, a pagina 20, la sentenza impugnata, la Corte territoriale conferma l’esclusione operata dal primo giudice in ragione della tipologia di reato perpetrato, della gr dei fatti addebitati e delle loro modalità (espressamente descritte), delle capacità a delinq dell’imputato manifestata dalle concrete modalità dell’azione e dal casellario giudiziale (sogge pluripregiudicato specifico infraquinquennale), elementi ritenuti sufficienti ad esclud riconoscimento delle circostanze atipiche, che il ricorrente fonda solo sulla (asserita) min partecipazione.
4.2.2. La doglianza relativa al riconoscimento della recidiva è manifestamente infondata.
Nel rimandare alle considerazioni generali svolte al par. 2.3.3, il Collegio evidenzia come n caso di specie, con motivazione priva di errori logici, la sentenza impugnata a pagina 16 (par 12.2) sottolinea che, alla luce delle concrete modalità della condotta (adeguatamente descritte della natura e della tipologia del reato, dell’intensità del dolo, del grado di offensivi condotta e della gravità del pericolo cagionato, gli episodi delittuosi contestati debbono rite sintomatici di una accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale del reo, tal da giustificare il riconoscimento della recidiva.
4.2.3. La doglianza relativa alla dosimetria della pena è manifestamente infondata.
Nel rimandare alle considerazioni generali svolte al par. 2.3.2, il Collegio evidenzia com pagina 21, la sentenza – dopo avere ricordato la discrezionalità di cui gode il giudice ne quantificazione della pena – chiarisce che la pena base è stata irrogata nel minimo per la pen detentiva e appena sopra per quella pecuniaria, e che l’aumento per la recidiva è stato applicat nella misura prevista dalla legge (1/2), così ottemperando all’onere di motivazione richiesto.
La doglianza relativa alla disparità di trattamento sanzionatorio con il correo COGNOME inammissibile per le ragioni indicate al par. 2.3.2.
Il motivo di ricorso, che non si confronta criticamente con la motivazione della senten impugnata, è pertanto generico.
I motivi aggiunti presentati da NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili ai sensi dell’articolo 585, comma 4, cod. proc. pen..
I ricorsi in conclusione vanno dichiarati inammissibili.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propo
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», a declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/02/2025.