Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCIACCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 423-bis, commi 2, 3 e 4, cod. pen.
Rilevato che il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi indiziari del fatto di reato, scarna elencazione degli stessi elementi indiziari ed omessa considerazione del ragionamento alternativo; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato; II) violazione di legge in relazione all’art. 45 cod. pen. nella parte in cui la Corte territoriale omette di valutare l’incidenza delle pessime condizioni del terreno adiacente a quello dell’impugnante quale condizione determinante l’incendio; contraddittorietà della motivazione.
Ritenuto che, in caso di c.d. “doppia conforme” affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, COGNOME, Riv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, COGNOME, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio raccolto, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 febbraio 2025
Il Consigliere estensore