Doppia Conforme: la Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità del Ricorso Ripetitivo
Quando una condanna viene confermata in appello, quali sono i limiti per un ulteriore ricorso in Cassazione? Il principio della doppia conforme gioca un ruolo cruciale, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. In questo articolo, analizzeremo una decisione che dichiara inammissibile un ricorso basato su motivi generici e già esaminati, offrendo spunti fondamentali sulla strategia processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di truffa e calunnia. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. Nonostante le due decisioni concordanti, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Doppia Conforme
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due punti specifici:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la sussistenza stessa dei reati, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse carente e illogica.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava un vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62 bis del codice penale.
La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, fornendo chiarimenti essenziali sul ruolo del giudizio di legittimità e sull’applicazione del principio di doppia conforme.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si articola sull’analisi distinta dei due motivi proposti, entrambi giudicati non idonei a superare il vaglio di legittimità.
Le Motivazioni
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno stabilito che le censure sollevate non erano altro che una riproposizione di argomenti già ampiamente valutati e disattesi sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripresentare le stesse difese. In questo contesto, la Corte ha richiamato il consolidato principio della “doppia conforme”. Quando le due sentenze di merito sono concordanti e si basano sui medesimi criteri di valutazione probatoria, esse formano un unico corpo decisionale. Di conseguenza, per superare questo vaglio, il ricorso in Cassazione deve individuare vizi logici o giuridici specifici che non sono stati sanati dalla seconda sentenza, e non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti.
Relativamente al secondo motivo, concernente le attenuanti generiche, la Corte ha ribadito che la valutazione sul trattamento sanzionatorio è una prerogativa dei giudici di merito. In sede di legittimità, non è possibile contestare tale valutazione se la motivazione fornita è sufficiente e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti, rendendo il motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. In presenza di una “doppia conforme”, l’onere per il ricorrente di dimostrare un vizio di legittimità si fa ancora più stringente. È necessario articolare censure specifiche, precise e pertinenti al diritto, evitando la mera riproposizione di argomenti fattuali già respinti. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile per genericità?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
Cosa significa il principio della “doppia conforme” nel processo penale?
Significa che quando la sentenza di primo grado e quella d’appello arrivano alla stessa conclusione sulla colpevolezza basandosi su criteri di valutazione delle prove identici, le due decisioni si integrano a vicenda, formando un unico e più solido corpo motivazionale.
È possibile contestare in Cassazione la decisione sulle attenuanti generiche?
No, non è possibile se il giudice di merito ha fornito una motivazione sufficiente e non illogica per la sua decisione. La concessione o meno delle attenuanti è una valutazione di merito, non una questione di legittimità, e quindi non è sindacabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9717 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCO il 02/02/1977
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza dei reati ascritti al prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critic analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante gli elementi costitutivi dei reati di truffa e calunnia contestatigli);
che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. “doppia conforme” della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d’appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto c entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, COGNOME, Rv. 280654 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine all’art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024