Doppia Conforme: la Cassazione ribadisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del ricorso in sede di legittimità in presenza di una doppia conforme. Quando i giudici di primo e secondo grado concordano pienamente sulla ricostruzione dei fatti e sulla colpevolezza dell’imputato, diventa estremamente difficile ottenere un annullamento della condanna. Analizziamo il caso per comprendere meglio le implicazioni di questo principio.
I Fatti di Causa: un’accusa infondata
La vicenda giudiziaria ha origine da una falsa accusa. Un soggetto era stato condannato in primo grado per il reato di calunnia, previsto dall’art. 368 del codice penale, per aver accusato ingiustamente un’altra persona di aver alterato lo stato di alcuni luoghi poco prima che venisse eseguita una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) in un procedimento civile. In sostanza, l’imputato sosteneva che la controparte avesse manomesso la scena per ingannare il perito del tribunale.
La sentenza di primo grado, basandosi sulle prove raccolte, tra cui le dichiarazioni del consulente tecnico e di altri testimoni, aveva accertato la falsità di tale incolpazione e la piena consapevolezza dell’imputato di accusare un innocente. La Corte d’Appello, investita del caso, aveva pienamente confermato la condanna, rigettando le argomentazioni della difesa.
Il Ricorso in Cassazione e l’Applicazione del principio della doppia conforme
Nonostante le due sentenze sfavorevoli, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso, tuttavia, sono stati giudicati dalla Suprema Corte come generici e meramente riproduttivi di censure già ampiamente esaminate e respinte con argomenti logici e giuridicamente corretti dai giudici di merito.
Qui entra in gioco il concetto fondamentale di doppia conforme. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello si saldasse perfettamente con quella di primo grado, creando un unico e solido corpo decisionale. In questi casi, il ricorrente non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve individuare specifici vizi di legittimità (come un’evidente illogicità della motivazione) che i giudici di merito avrebbero commesso. Il tentativo di offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, se non basata su elementi concreti e ‘ragionevoli’, si trasforma in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le motivazioni si fondano su punti chiari:
1. Genericità dei motivi: Il ricorso non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha riproposto le stesse argomentazioni già vagliate e disattese nei gradi precedenti.
2. Struttura della doppia conforme: Le due sentenze di merito, lette congiuntamente, fornivano una motivazione completa, logica e sufficiente a sostenere la condanna.
3. Divieto di rivalutazione dei fatti: La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non stabilire se una ricostruzione dei fatti sia più o meno plausibile di quella adottata dai giudici di merito.
4. Irrilevanza di nuove prove: Anche il richiamo a una testimonianza, che secondo la difesa avrebbe dovuto insinuare un dubbio, è stato ritenuto irrilevante, in quanto non incideva sul nucleo centrale dell’accusa di calunnia, ovvero la falsa incolpazione di aver alterato i luoghi.
Le Conclusioni: l’importanza di un ricorso specifico
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non può essere un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. In presenza di una doppia conforme, i motivi di ricorso devono essere estremamente specifici e mirati a colpire vizi logici o giuridici palesi nella motivazione delle sentenze impugnate. Un’impugnazione che si limita a criticare genericamente l’interpretazione delle prove data dai giudici di merito è destinata all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa si intende per ‘doppia conforme’ nel processo penale?
Si ha una ‘doppia conforme’ quando la sentenza della Corte d’Appello conferma pienamente la decisione del Tribunale di primo grado. Le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda, formando un unico blocco argomentativo che rende la decisione particolarmente solida.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado. In pratica, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di riesaminare i fatti, attività che non rientra nelle competenze del giudice di legittimità.
È possibile proporre in Cassazione una ricostruzione alternativa dei fatti?
No, in linea di principio la Corte di Cassazione non può valutare ricostruzioni alternative dei fatti. Un’ipotesi alternativa può essere considerata solo se quella accolta dai giudici di merito è manifestamente illogica. Un dubbio, per essere rilevante, deve essere ‘ragionevole’ e basato su elementi concreti, non su mere ipotesi congetturali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23354 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23354 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME e letta la memoria visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; depositata dal difensore del ricorrente; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 368 cod. pen. non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che, con motivazione non illogica, ha ritenuto sussistenti gli elementi, oggettivi e soggettivi – del reato contestato. La Corte territoriale ha richiamato l’ampia motivazione della sentenza di primo grado, sussistendo la c.d. “doppia conforme”, situazione cioè nella quale la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). La sentenza impugnata ha evidenziato che gli elementi acquisiti nell’istruttoria (in particolare le dichiarazioni rese dal teste COGNOME, CTU nel procedimento civile) hanno dimostrato la sussistenza della falsa incolpazione di immutazione dello stato dei luoghi prima dell’espletamento della CTU (immutazione esclusa da rutti i testi sentiti nel dibattimento: sentenza di primo grado, pag. 20) e della consapevolezza da parte dell’COGNOME della falsità delle accuse da lui mosse a carico dell’COGNOME (sentenza del Tribunale, pag. 22; sentenza di appello, pag. 8). A fronte di detta motivazione, il ricorrente propone censure inammissibili, in quanto volte a dimostrare la plausibilità di una alternativa valutazione della prova ai fini della differente ricostruzione dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato. D’altro canto, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04). Peraltro, anche il richiamo, operato dal ricorrente, alle dichiarazioni del teste COGNOME risulta non pertinente, atteso che il predetto, lungi dal fornire elementi tali da potere infirmare la falsità dell’incolpazione (che ha riguardo alla immutazione dello stato dei luoghi) si sarebbe limitato a riferire di avere appreso dal padre del CTU che Corte di Cassazione – copia non ufficiale
“NOMECOGNOME si era recato presso il suo studio per interferire nella ctu”; condotta che, quand’anche fosse stata realmente posta in essere, non influisce sull’accertamento del fatto contestato all’imputato.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il Consigliere relatore
Il Preside