Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8254 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 31/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Paternò il 09/08/1972, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 28/03/2024,
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 28/03/2024, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del 16/10/2023 del Tribunale di Catania, esclusa la recidiva, applicava a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, la pena di anni 2 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui lamenta, con un unico motivo, travisamento della prova in riferimento alla riconducibilità dello stupefacente all’imputato, posto che lo stesso non si Ł mai avvicinato al fusto che la conteneva, essendo stato fermato prima dai militari.
Il ricorso Ł inammissibile.
Il Collegio evidenzia come nel caso in esame ci si trovi in presenza, in punto di affermazione di responsabilità, di una «doppia conforme» di merito, posto che il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha «riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, Ł giunto alla medesima conclusione» (v., ex multis , Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130 – 01, Sez. 4, n.
R.G.N. 35318/2024
19710 del 03/02/2009, COGNOME, Rv. 243636 – 01).
Tale situazione si proietta anche sulla possibilità di dedurre, come vorrebbe il ricorrente, il vizio di travisamento della prova (pag. 13 ricorso), il quale, in caso di «doppia conforme», può essere dedotto con il ricorso per cassazione nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, Dhayba, n.m.).
Analogamente, si Ł ritenuto che il ricorso per cassazione Ł ammissibile laddove il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283777 – 01).
Detto travisamento deve tuttavia avvenire in forma di tale «macroscopica o manifesta evidenza» da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez. 4, n. 35963 del 3/12/2020, COGNOME, Rv. 280155 – 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018, COGNOME, n.m.).
E’ necessario, quindi, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, di guisa che i travisamento sia tale da «disarticolare» l’intero ragionamento probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 27758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774 – 01).
Ne consegue l’irrilevanza di eventuali errori commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima che tali caratteristiche non abbiano (Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, COGNOME; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 276567 – 01)
Ipotesi certamente non ricorrente nel caso di specie, in cui le risultanze probatorie, e la loro valutazione, non appaiono ictu oculi travisate, posto che a pag. 5 la sentenza impugnata chiarisce che i militari, una volta entrati nel casolare diruto (sito nella proprietà dell’imputato), trovavano l’imputato nell’atto di spostare il fusto contenente le buste di marijuana , che aveva aperto il forno, chiuso con un tappo di ferro e aveva tirato fuori i bidoncini ove erano occultate altre sette buste di stupefacente, circostanze di fatto non suscettibili di rivalutazione in sede di legittimità da cui entrambi i giudici del merito hanno inferito l’implausibilità della tesi difensiva, secondo cui il COGNOME intendesse solo attivare l’impianto di irrigazione.
Il ricorso non si confronta poi con l’ulteriore circostanza del rinvenimento, nell’autovettura con cui l’imputato era arrivato sul posto, della macchina per il sottovuoto con delle buste identiche a quelle utilizzate per confezionare lo stupefacente (pag. 6).
4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 31/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME