Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46219 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46219 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato
NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 31 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Agrigento del 30-11-2021 che aveva condannato COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter e 648 cod.pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.at cod.proc.pen.:
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen., nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione ai criteri di verifica della prova, manifesta illogicità della moti e contraddittorietà della stessa in relazione alla valutazione degli elementi probatori acqu costituiti dalle dichiarazioni del teste COGNOME e dalle immagini del sistema di videosorveglian
violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza od erronea applicazione del legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni per applicare la causa di no punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. stante la particolare tenuità del fatto;
violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen in relazione alla omessa concessione d attenuanti generiche, alla determinazione della pena ed alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati ovvero non dedotti in appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, quanto al primo motivo, va ricordato come il vizio di travisamento della prova pu essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, e cioè d condanna in primo e secondo grado, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispond alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza d imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazion entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittori delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del contro legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di c si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridi della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova post fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differ materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza d primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione; in particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeg motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell’imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del COGNOME è costituito dal riconoscimento dello stesso da parte di operatori di polizia giudiziaria escussi nel contraddittorio delle part avevano avuto modo di visionare le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato presso il bancomat ove veniva utilizzata la carta illecitamente sottratta alla pe offesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatament giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giud merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e si complesso esauriente e plausibile.
Il secondo motivo, con il quale si deduce omessa motivazione in punto mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. per particolare te del fatto, risulta inammissibile sia perché non dedotto con il gravame avverso la sentenza primo grado sia perchè in contrasto con l’importo dell’operazione illecita (6.000 euro) e co plurimi precedenti a carico del COGNOME attestati dalla corte di merito a pagina 4 della motiva e con i quali il ricorso non si confronta.
Va infatti rammentato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punib prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anc successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 – 01). E pertanto nel caso in esame le tre precedenti condanne a carico del ricorrente escludevano la possibilità di applicare l’invoc causa di non punibilità.
Infine, manifestamente infondate appaiono anche tutte le ulteriori doglianze posto che l negazione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena trovano fondamento nelle circostanze di fatto puntualmente esposte dal giudice di appello a pagina 4 della motivazion mentre, le tre riportate condanne, sono state correttamente ritenute preclusive la possibilit applicazione del beneficio della sospensione condizionale pure richiesto.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione sopravvenuta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 8 novembre 2023
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Id azia COGNOME
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