Doppia Conforme: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
Il principio della doppia conforme nel processo penale rappresenta uno sbarramento significativo alla possibilità di contestare in Cassazione la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un’analisi chiara dei limiti imposti a chi intende impugnare una condanna già confermata in appello, specialmente per quanto riguarda il vizio di travisamento della prova e la configurabilità del reato di ricettazione. Esaminiamo nel dettaglio questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per il reato di ricettazione. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso su tre motivi principali: la scorretta motivazione della sentenza d’appello per un presunto travisamento della prova, una violazione di norme processuali sull’acquisizione della prova e, infine, l’assenza di prova sul mancato concorso dell’imputato nel reato presupposto (cioè il reato da cui proveniva la merce ricettata).
I motivi del ricorso e la decisione sulla doppia conforme
La Corte di Cassazione ha esaminato punto per punto le doglianze della difesa, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano un’analisi approfondita.
La Questione del Travisamento della Prova
Il primo e più rilevante motivo di ricorso riguardava il travisamento della prova. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente gli elementi a carico. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in presenza di una doppia conforme, ovvero di due sentenze di condanna identiche nel loro esito, il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Questo vizio può essere sollevato solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto per la prima volta nella motivazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, invece, le prove erano già state valutate dal primo giudice sulla base di un accordo tra le parti, e l’atto d’appello si era limitato a una contestazione generica.
Le Presunte Violazioni Processuali
La difesa aveva lamentato anche la violazione dell’art. 493, comma 3, del codice di procedura penale, relativo all’ammissione delle prove. Anche questa doglianza è stata giudicata manifestamente infondata. La Corte ha infatti evidenziato come dal verbale di un’udienza del processo di primo grado emergesse chiaramente che le parti avevano concordato sull’acquisizione della documentazione poi posta a fondamento della condanna. Tale accordo processuale sana qualsiasi potenziale irregolarità.
La doppia conforme e il Delitto di Ricettazione
L’ultimo motivo di ricorso, relativo al presunto mancato coinvolgimento nel reato presupposto, è stato dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, non era stato sollevato come specifico motivo di appello, violando così il principio devolutivo. In secondo luogo, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di ricettazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state nette e perentorie. Sul travisamento della prova, ha chiarito che il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, soprattutto in caso di doppia conforme. Sulle violazioni procedurali, ha sottolineato l’importanza degli accordi tra le parti nel processo, che possono validare l’acquisizione di prove. Infine, riguardo al delitto di ricettazione, ha citato precedenti sentenze (Sez. 2, n. 4434/2021 e n. 46637/2019) per affermare che, ai fini della condanna per ricettazione, non è richiesta la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto. È sufficiente che non emerga la prova del contrario.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza consolida importanti principi del diritto processuale penale. In primo luogo, essa ribadisce la forza del giudicato che si forma attraverso due sentenze conformi, limitando drasticamente le possibilità di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti in Cassazione. In secondo luogo, chiarisce che le scelte processuali compiute dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, come l’accordo sull’acquisizione di prove, hanno effetti preclusivi nei gradi successivi. Infine, offre un’ulteriore conferma sulla struttura probatoria del delitto di ricettazione, alleggerendo l’onere dell’accusa su elementi negativi come il mancato concorso nel reato presupposto. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
Quando si può contestare il travisamento della prova in Cassazione se c’è una “doppia conforme”?
Secondo la Corte, in caso di due sentenze conformi nei gradi di merito, il vizio del travisamento della prova può essere dedotto in Cassazione solo se il dato probatorio contestato è stato introdotto per la prima volta come oggetto di valutazione nella motivazione della sentenza di secondo grado.
Cosa succede se le parti in un processo penale concordano sull’acquisizione di una prova?
Se le parti processuali (accusa e difesa) concordano sull’acquisizione di un documento o di un’altra prova nel fascicolo del dibattimento, non possono poi lamentare in un momento successivo un’eventuale inutilizzabilità di tale prova. L’accordo sana la procedura di acquisizione.
Per una condanna per ricettazione, è necessario provare che l’imputato non ha commesso il reato da cui provengono i beni?
No. La giurisprudenza consolidata, richiamata dalla Corte, stabilisce che per configurare il delitto di ricettazione non è necessaria la prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel reato presupposto. È sufficiente che non emerga la prova del contrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16571 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria a firma del difensore che ne ribadisce i contenuti;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo, per la prima volta, il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta “doppia conforme”, poiché, in tal modo, il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema introdotto in sede di legittimità;
che, invero, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, può essere dedotto il vizio del travisamento della prova solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, evenienza che non si ravvisa nella specie giacché il primo giudice ( pag. 1) a sostegno della responsabilità ha richiamato la comunicazione della notizia di reato e la “documentazione alla stessa allegata”, acquisite agli atti “sull’accordo delle parti” mentre nell’atto d’appello il difensor contestava genericamente la riferibilità della condotta al ricorrente;
osservato che l’ulteriore doglianza, con la quale si deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità (art. 493,comma 3, cod.proc.pen.), è manifestamente infondata, emergendo a pag. 5 del verbale di trascrizione dell’udienza in data 11/12/2018, prodotto in allegato al ricorso, che in esito all’esame dell’operante le parti concordavano l’acquisizione al fascicolo dibattimentale della C.N.R. e della documentazione a corredo, comprensiva della querela;
considerato che l’ultimo motivo, inerente l’ipotetico coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto, oltre a non essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955; n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277594), secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, non occorre l prova positiva che l’imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024.