Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11655 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11655 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Sanremo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/05/2025 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico articolato motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’affermazione di responsabilità per i due reati di truffa, di cui ai capi di imputazione a) e c), e di minacce, di cui al capo b) di imputazione, oltre che privo di specificità, perchØ riproduttivo di profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, aderendo e richiamandosi alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle risultanze processuali come effettuate dal giudice di primo grado, ha posto a base della conferma del giudizio di condanna, una congrua e logica motivazione, esente da vizi censurabili in questa sede (si vedano le pagg. 5-10 della impugnata sentenza quanto alle condotte preordinate a carpire la fiducia delle persone offese, alla esplicita ricostruzione di un collaudato modus operandi , alle azioni poste in essere immediatamente dopo la consegna dei beni, indicative di un dolo univoco e diretto in diretta correlazione con le attività fraudolentemente poste in essere e con il conseguente ingiusto profitto, in assenza di qualsiasi elemento a supporto della tesi alternativa proposta dal ricorrente quanto ad una asserita insolvenza sopravvenuta);
che , a tal proposito, venendo in considerazione una cosiddetta ‘doppia conforme’, giova ribadire come nella motivazione della sentenza, il giudice di secondo grado non sia tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, tenuto conto che la pronuncia di appello si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, cosicchØ le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. ex multis: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01);
considerato che il motivo così proposto si limita ad introdurre una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME,
Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza, tra l’altro, di censure del tutto reiterative;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente