Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45525 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45525 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 07/09/1980
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe, deducendo: 1) violazione di legge in relazione al difetto dell’elemento soggettivo rispetto al reato di cui all’art. 624 bis cod.pen, di cui era stato ritenuto responsabile, avendo la Corte territoriale omesso di rispondere al motivo di appello; 2) vizio di motivazione, travisamento del fatto, sempre in ordine alla volontà del soggetto agente e della esigibilità della condotta, avendo l’imputato sostenuto la tesi di essere stato costretto, per l’azione di taluni sconosciuti, ad appropriarsi delle pistole oggetto del reato di furto, perpetrato all’interno della sede della Polizia municipale; 3) violazione di legge nell’inquadramento della fattispecie; 4) violazione di legge quanto alla mancata qualificazione del fatto come tentativo di furto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi, da trattare congiuntamente, tendono ad una complessiva rilettura dell’accertamento compiuto dai giudici del merito sia in ordine all’elemento oggettivo del reato che quanto al profilo soggettivo. La sentenza impugnata, alle pagine 5 e ss., ha accertato che il ricorrente, addetto alla vigilanza per la ditta RAGIONE_SOCIALE, mentre era in servizio con autovettura Jeep Renegade, di cui era l’unico fruitore, nei pressi del Comune di Frattaminore, era stato ripreso da un impianto di videosorveglianza ed aveva poi aveva ammesso di aver preso parte a due furti di pistole prelevate dall’ufficio della Polizia municipale, ma in quanto costretto da individui incappucciati. Tale tesi era però stata ritenuta inverosimile, perché avanzata solo al momento del processo e non al momento dell’arresto. Inoltre, non si giustificava il silenzio serbato, nonostante la lunga esperienza nel settore della vigilanza. Dalle foto estratte dal cellulare dell’imputato, peraltro, era stato possibile riconoscere una delle pistole rubate; ulteriore conferma della partecipazione ai reati contestati emergeva anche da alcune intercettazioni di conversazioni intercorse tra persone poste all’interno di un capannone.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall’Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del
09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).
Tale vizio, deducibile in cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ferma la preclusione rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), postula, in relazione alla ipotesi ricorrente nel caso di specie, di duplice travisamento, che il medesimo emerga in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
Le doglianze proposte non rivestono i caratteri indicati, investendo chiaramente l’apprezzamento delle prove operato dai giudici del merito, per cui le stesse vertono in modo inammissibile su ambiti esclusi dal sindacato di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2024