Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 maggio 2021, che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di furto di un telefono cellulare, dimenticato dalla parte offesa sul bancone di una farmacia, che l’imputata nascondeva dentro la borsa e portava nella propria abitazione, condannandola alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME, con l’unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la lettura di quello che definisce materiale indiziario al fine di ritenere provato che la persona autrice del furto fosse in effetti la medesima imputata.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto una c.d. “doppia conforme”. Tale costruzione postula che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che, a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967); o anche manifestamente travisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuova espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nel caso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall). Quanto al travisamento della prova, esso è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, COGNOME Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, COGNOME, Rv. 257499). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Inoltre, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, in ipotesi di doppia conforme, sia in ipotesi in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia nella ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Sez.5, n. 18975 del 13 febbraio 2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Sez. 4, n. 32955 del 05/07/2024, Franzoni; Sez. 2, n. 5336 del 9 gennaio 2018, L. ed altro, Rv.272018).
5. La sentenza impugnata, che ha pienamente confermato l’accertamento del Tribunale, alla pagina 3, ha debitamente contrastato la doglianza qui acriticamente riproposta, spiegando che l’imputata era stata chiaramente ripresa e riconosciuta dalla telecamera di video sorveglianza, le cui immagini erano state acquisite agli atti, per cui non vi erano dubbi sulla identificazione dell’imputata.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.