Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20988 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20988 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Melfi il 05/06/1980 avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’ annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che si
è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l ‘ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22 febbraio 2021 dal Tribunale di Potenza nei confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 629 e 513bis cod. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all ‘ art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo a) , ritenuto sussistente in difetto degli elementi costitutivi del fatto tipico, in conseguenza di un’erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Nello specifico, la stringata sentenza di appello non avrebbe offerto risposta alle deduzioni difensive che evidenziavano l’efficacia dimostrativa , a discarico, di plurimi elementi di prova (soprattutto le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, da cui sarebbero emersi: la ritualità degli accordi per la raccolta della paglia da parte dell’imputato sul fondo di COGNOME ; l’infondatezza delle pretese di COGNOME e il suo atteggiamento aggressivo ; la mancanza degli atti violenti e minacciosi contestati e, in genere, l’infondatezza del racconto della persona offesa).
2.2. Con il secondo motivo, la difesa lamenta l’erronea qualificazione del fatto di cui al capo a) , derivante da un travisamento delle prove. In particolare, l’accertamento dell’articolata condotta descritta nella rubrica imputativa riposerebbe su una solo parziale ed erronea lettura del materiale istruttorio (dalla cui complessiva lettura si ricaverebbe, invece: la presenza dei fratelli COGNOME in una diversa località, estranea alle proprietà di Montanarella; la partecipazione alla zuffa solo di COGNOME e NOME COGNOME la consapevolezza di COGNOME degli accordi tra COGNOME e COGNOME; l’implausibilità e la mancanza di riscontri concreti del racconto di COGNOME in ordine all’aggressione subita ).
In difetto di un profitto ingiusto, d’altronde, avrebbe potuto ipotizzarsi, tutt’al più, soltanto il delitto di violenza privata.
2.3. Il terzo motivo è diretto a censurare la totale carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello inerenti al delitto di cui all’art. 513 -bis cod. pen.
3 . All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riguardo alle censure inerenti al difetto di motivazione in ordine al delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui al capo b) ed è inammissibile nel resto.
Il primo e il secondo motivo, attinenti alla contestata estorsione, non sono consentiti in questa sede di legittimità, in quanto meramente rivalutativi, e, comunque, infondati.
2.1. Ai fini del controllo di legittimità -in particolare quando, come nel caso di specie, i giudici di secondo grado abbiano confermato la condanna pronunciata in T ribunale (cosiddetta ‘doppia conforme’) la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unico complessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omog enei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01 ). D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935-01).
2.2. Il ricorrente invoca in concreto, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., una radicale rilettura del materiale probatorio. Questa operazione, con ogni evidenza, comporta una valutazione strettamente di merito preclusa alla competenza di questa Corte. Invero, non sono deducibili con ricorso per cassazione censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che contestano la persuasività, l ‘ inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell ‘ attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01; cfr. anche, Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280589-02, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento
argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia -al contrario che nel caso di specie -inconfutabile e non rappresenti soltanto un ‘ ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza).
2.3. Può ancora osservarsi, per completezza, come, nel caso di cosiddetta ‘ doppia conforme ‘ , il vizio di travisamento della prova, derivante dall’ utilizzazione di un ‘ informazione inesistente nel materiale processuale o dall’ omessa valutazione di una prova decisiva, possa essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui -contrariamente al caso di specie -il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiamando dati probatori non esaminati dal primo giudice (cfr., Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, S., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258438-01).
2.4. Risulta, pertanto, impermeabile allo scrutinio di legittimità il percorso giustificativo dei giudici di merito, laddove, non illogicamente, si afferma la piena credibilità della persona offesa, non costituitasi parte civile, ampiamente riscontrata dalle certificazioni mediche (che attestano lesioni compatibili con quanto denunciato da COGNOME, smentendo la tesi di un semplice schiaffo), dalle verifiche compiute dagli operanti sui luoghi di causa (ove si rinveniva la presenza di mezzi nella disponibilit à dell’imputato) e sui veicoli coinvolti nell’inseguimento (con ammaccature compatibili con il riferito speronamento), dalle dichiarazioni di COGNOME (che aveva detto all’imputato di avere già concesso a COGNOME la raccolta della paglia), di NOME COGNOME (che dava conto della consistenza economica degli interessi in gioco) e di NOME COGNOME (teste de relato rispetto al racconto dello zio, persona offesa). Viceversa, apparivano inattendibili i testi della difesa COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME tanto che è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Sulla scorta di tale ricostruzione, la vicenda risulta correttamente ricondotta alla fattispecie contestata, in presenza di violenza e minaccia finalizzate all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno.
La derubricazione invocata dal ricorrente si fonda non su un’errata applicazione della legge penale nei precedenti gradi di giudizio, ma solo su un alternativo scenario fattuale ipotizzato dalla difesa.
3. Il terzo motivo è fondato.
L’atto di appello, alle pp. 17 -19, articolava profili di censura rubricati sotto la lettera C) e diretti a contestare l’affermazione di responsabilità in relazione al
delitto di cui all’art. 513 -bis cod. pen. e all’errata sussunzione del fatto nella suddetta fattispecie incriminatrice.
La Corte territoriale non ha registrato questi motivi di gravame («Ha proposto rituale appello il difensore dell’imputato per i seguenti motivi: travisamento degli esiti istruttori ed assoluzione dell’imputato perché dagli atti di indagine non sarebbe con certezza emersa la minaccia e la violenza, piuttosto, un alterco e discussione reciproca; A) Erronea qualificazione giuridica della fattispecie di reato; B) l’ecce ssività del trattamento sanzionatorio») e non ha comunque offerto, neppure implicitamente, una qualche motivazione sul punto, limitandosi ad affermare, dopo una disamina della sola vicenda estorsiva, che «i reati risultano correttamente qualificati».
Questa lacuna argomentativa è insuperabile e impone l’annullamento con rinvio, in parte qua , della decisione di secondo grado.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza contestato sub b) , per la fondatezza del terzo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Salerno (Ufficio viciniore , ex artt. 623, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.).
Le restanti censure proposte da COGNOME debbono essere dichiarate inammissibili.
Consegue, ai sensi dell ‘ art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità della affermazione della responsabilità in relazione al delitto di estorsione di cui al capo a) .
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 513 -bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul capo alla Corte di appello di Salerno.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l ‘ affermazione di responsabilità per il reato di cui al l’art. 629 cod. pen .
Così deciso il 20 maggio 2025.