Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12625 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AVERSA il DATA_NASCITA;COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COMACCHIO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a COPPARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA , COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a AGRIGENTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CASTELLAMRAGIONE_SOCIALE DI STABIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROSOLINA il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P. T.
RAGIONE_SOCIALE ALL RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T.
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.T.
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. LEGALE
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.RAGIONE_SOCIALE NOME IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
RAGIONE_SOCIALE NOME IN PERSONA DEL L.R.P.T.
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.T.
RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.T. RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL CURATORE RAGIONE_SOCIALEIMENTARE AVV_NOTAIO D’RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAGIONE_SOCIALE E C IN PERSONA DEL LRPT RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE R.P.T. CITTA’ METROPOLITANA EX PROVINCIA DI RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALERAPPRESENTANTE P.T. REGIONE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T. LEGRAGIONE_SOCIALE VOLONTARIATO RAGIONE_SOCIALE IN PESI:DNA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALEA TUTELA DEL TERRITORLO E DEL RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PT E C IN DEL P.T RAGIONE_SOCIALE IN
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto.
uditi i difensor:
AVV_NOTAIO in difesa di NOME e NOME si associa alla richiesta del P.G.in subordine la prescrizione.
AVV_NOTAIO in difesa di NOME chiede il rigetto in subordine la prescrizione.
L’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di NOME COGNOME e NOME si associa alla richiesta del P.G.in subordine la prescrizione.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.T., RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RAGIONE_SOCIALE.TRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P. T. e COGNOME NOME si riporta alla memoria. L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di RAGIONE_SOCIALE NOME IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., RAGIONE_SOCIALE NOME IN PERSONA DEL L.R.P.T., RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PT e COGNOME NOME si associa alla richiesta del P.G.in subordine la prescrizione. LEGALE DI DEL
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME si associa alla richiesta del P.G.in subordine la prescrizione.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LRPT, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e COGNOME NOME chiede il rigetto del ricorso in subordine la prescrizione. COGNOME NOME
AVV_NOTAIO in difesa di NOME chiede l’inammissibilità del ricorso in subordine la prescrizione.
AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO COGNOME NOME in difesa di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME si associa alla richiesta del P.G.in subordine la prescrizione. COGNOME
AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL L.R.P.T. e RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME chiede l’inammissibilità del ricorso del P.G.. DEL
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 23 gennaio 2019, ha assolto gli imputati da tutti i reati rispettivamente ascritti con la formula perché il fatto sussiste.
Nei confronti di COGNOME NOME e altre 41 persone, nonché nei confronti di 14 enti e 13 responsabili civili, era stato disposto il rinvio a giudizio per risponde dei reati loro rispettivamente ascritti, taluni anche sotto il profilo associativo di all’articolo 416 cod. pen., altri dei reati di cui all’articolo 635 comma 2 n. 3 c pen., 648 e 515 cod. pen.
Sono stati portati a giudizi anche gli enti per le responsabilità amministrative correlate ai reati consumati.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 28/10/2022, decidendo su impugnazione proposta dal pubblico ministero e dalle parti civili: RAGIONE_SOCIALE, ed RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di primo grado.
Ricorre per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia nei confronti di 37 imputati, specificatamente indicati in ricorso.
3.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione con riguardo al secondo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo d’appello. In particolare, evidenzia che con il secondo motivo d’appello era stata eccepita omessa motivazione sui delitti di ricettazione contestati.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un nucleo organizzato composto dagli imputati COGNOME, NOME e COGNOME. Rileva che nella requisitoria scritta, depositata in data 11 maggio 2022, aveva dato ampio riscontro dell’esistenza di un nucleo organizzato composto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, posizione quest’ultima che non impugna per essere il reato a lui ascritto prescritto.
Evidenzia che con riguardo all’associazione per delinquere contestata al capo 160) ne è stata ritenuta l’esistenza con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 14/02/2017 divenuta irrevocabile (sentenza allegata al ricorso) giudicando la posizione del concorrente COGNOME operante all’interno della società RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, è stato accertato che il COGNOME si approvvigionava di RAGIONE_SOCIALEto dal COGNOME e dal NOME. Evidenzia che dalle verifiche effettuate presso la RAGIONE_SOCIALE è stato appurato che alcuni dei RAGIONE_SOCIALEtori che hanno approvvigioNOME il COGNOME non hanno emesso documenti di registrazione. Ha, quindi, introitato sistematicamente RAGIONE_SOCIALEto sprovvisto di documentazione sanitaria, con consegne del RAGIONE_SOCIALEto che
avveniva in modalità domestica. Evidenzia anche che NOME è stato visto più volte conferire presso l’impianto RAGIONE_SOCIALE.
In punto di diritto osserva che è stato affermato che il termine “RAGIONE_SOCIALEto di frodo” è suscettibile di essere riferito a plurime situazioni: mancanza di documenti di registrazione alla stregua della normativa vigente; immissione in commercio di prodotto ittico pervenuto dai centri di depurazione non sccrtato dalla prevista documentazione sanitaria di tracciabilità; danno ai fondali; violazione dei tempi della RAGIONE_SOCIALE fissati dalle autorità amministrative.
Sostiene che il fatto che le battute di RAGIONE_SOCIALE oggetto di indagine sono avvenute nella quasi totalità in tempo di notte costituisce un dato di fatto inequivocabil della raccolta e della successiva commercializzazione di RAGIONE_SOCIALE di frodo da parte di tutti gli odierni imputati, in relazione al ruolo che ciascuno di essi si era ritagl nell’ambito della filiera. Le battute di RAGIONE_SOCIALE in orario notturno non potevano che essere avvenute in aree della laguna di Venezia in cui la RAGIONE_SOCIALE non era consentita per motivi sanitari.
Ha aggiunto che il consulente dell’accusa ha sottolineato come le operazioni di depurazione non sono certo idonee a rendere’ sotto il profilo igienico, commestibili i molluschi bivalvi che siano stati raccolti in aree precluse alla RAGIONE_SOCIALE, essendo tali operazioni di depurazione strumentali all’abbattimento della carica microbiotica dei molluschi e non già all’eliminazione dei metalli pesanti o degli inquinanti chimici. Non può pertanto attribuirsi valenza sanante ai trattamenti di depurazione ai quali i molluschi oggetto di indagine erano stati sottoposti.
Considera pertanto provata la responsabilità di COGNOME e COGNOME con riguardo ai capi 93 e 96 (violazione art. 515 cod. pen) perché data l’elevata deperibilità del prodotto si imponeva una rapida entrata nel mercato. Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE era avvenuta in ora notturna
3.3. Con il terzo motivo lamenta mancanza di motivazione in relazione alla condotta associativa specificata al capo 160) stante la presenza di sentenza irrevocabile. Circostanza che era stata evidenziata nell’ottavo motivo d’appello rispetto alla quale non vi è stata alcuna motivazione.
Gli Avvocati COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno depositato memorie. La parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato conclusioni scritte.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
2. Nel caso in esame è stata in particolare contestata l’esistenza di plurime associazioni per delinquere (capi 1, 2, 145, 146, 147 148, 149, 150, da a 175 e 177) composte dai vari soggetti imputati’ organizzati per il compimento di operazioni di RAGIONE_SOCIALE abusiva, con metodologie meccaniche, recanti danno ai fondi lagunari, in quanto imperniate sull’aratura dei fondali e sul saccheggio dei sedimenti con il conseguente danneggiamento dei fondali, e i delitti di cui agli articoli 648 e 515 cod. pen. con riguardo alla acquisizione e commercializzazione di ingenti quantitativi di molluschi bivalvi, di provenienza crirninosa, o comunque sprovvisti della necessaria documentazione sanitaria.
Con riguardo al danneggiamento aggravato il primo giudice ha indicato i principi di diritto cui si è uniformato nella decisione secondo i quali: commette il reato di danneggiamento aggravato del fondale marino (lagunare) colui che al fine di raccogliere molluschi bivalvi, utilizzi utensili che smuovono il fondale sollevandone il sedimento; non è necessario che il danneggiamento sia irreversibile essendo sufficiente per ritenere integrato il reato anche un danno mera mente temporaneo, derivante dall’esistenza di alterazioni che richiedono un intervento ripristiNOMErio; l’elemento psicologico è rappresentato dalla mera coscienza e volontà di danneggiare, senza essere qualificato il fine specifico di nuocere.
Tutto ciò premesso, e richiamati anche i plurimi provvedimenti delle competenti autorità locali, il tribunale ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l’effettivit della condotta di deterioramento dei fondali della laguna, in ciascuna delle situazioni oggetto di contestazione nelle singole imputazioni. È stato altresì evidenziato come la prova sul punto possa essere fornita anche in via indiziaria o, comunque, senza un accertamento diretto in flagranza dell’attività contestata, sottolineando però che in questo caso è necessario che vi siano delle acquisizioni solide in punto di percezione visiva degli accertamenti e di riscontro sulla natura e consistenza del RAGIONE_SOCIALEto, nonché ulteriori accertamenti sulla base dei quali si ritenga non esperibile altra ricostruzione interpretativa degli eventi complessivi, al di fuori di quella dell’effettivo danneggiamento dei fondali per l’acquisizione dei molluschi bivalvi.
Nel caso in esame non vi sarebbe stata un accertamento diretto su un’attività in flagranza, ma neppure erano stati accertati effetti percepibili sul fondale lagunare nel momento immediatamente successivo al compimento dell’attività predetta di deterioramento.
Il tribunale ha ritenuto non sufficiente la sola percezione, riportata dall’operante di P.G., in sede di deposizione dibattimentale, dell’effettività di un’attività di pes compiuta sulla base della ritenuta percezione di un determiNOME quantitativo di
prodotto, avuto riguardo alle condizioni spazio-temporali della RAGIONE_SOCIALE, in tempo di notte, in località non consentita.
È stato sottolineato come le percezioni visive riportate dagli operanti fossero inevitabilmente soggettive e non potessero essere idonee a fondare la certezza sul punto, considerato anche che non è obiettivamente possibile nemmeno la prova sicura circa la natura del RAGIONE_SOCIALEto, ipotizzato come costituito da molluschi bivalvi, né sulla quantità reale, che è rimasta non definita in termini di assoluta certezza.
Secondo il tribunale non poteva essere valorizzata neppure la prova logica secondo la quale, stante l’elevato numero di contenitori, i molluschi non potevano essere RAGIONE_SOCIALEti in via manuale ovvero in altro modo se non con quegli strumenti che ineluttabilmente determinano il deterioramento del fondale.
Il Tribunale ha sottolineato come non fosse certo il punto di partenza di tale assunto con riguardo al numero dei contenitori e al grado di riempimento dei medesimi e alla natura stessa del RAGIONE_SOCIALEto.
Con riguardo al reato di frode nell’esercizio del commercio il primo giudice, premesso che il bene giuridico tutelato è l’interesse dello Stato ad assicurare il leale esercizio del commercio, ha ritenuto che, per la c:onfigurazione della fattispecie di cui alle contestazioni, occorra che sia acquisita la prova che siano stati consegnati molluschi che, per origine qualità o quantità, fossero diversi da quelli dichiarati e pattuiti. Viene sottolineato che non vi è prova che la consegna abbia riguardato prodotti di altro tipo, rispetto a quello concordato tra le parti del operazioni commerciali a cui si fa riferimento. Quanto all’origine era pure indubbio che il luogo di provenienza, e dunque della RAGIONE_SOCIALE dei mitili, era quello concordato, cioè la laguna di Venezia.
Ha aggiunto che non vi è prova concreta che una parte dei rnitili non sia passata sotto il vaglio della depurazione anche se oggettivamente non era stata accompagnata dalla documentazione prevista, occultata per ragioni fiscali. La versione della commercializzazione in nero non escludeva la trattazione del prodotto.
Con riguardo ai reati associativi il tribunale ha ritenuto pacifico che taluni degl odierni imputati erano effettivamente RAGIONE_SOCIALEtori e che in alcune occasioni, come sicuramente emerso dal contenuto delle conversazioni intercettate, dagli atti di P.G. hanno compiuto operazioni di RAGIONE_SOCIALE in orario notturno e in luoghi abusivi, questo però non significa automaticamente che tale attività integri l’esecuzione di un accordo criminoso e indistinto tra gli stessi. Manca la prova di un patto criminoso strutturato in forma organizzata avente ad oggetto un piano per un numero indetermiNOME di operazioni illecite
La Corte d’appello di Venezia con sentenza in data 28/10/2022 decidendo su impugnazione proposta dal pubblico ministero e dalle parti civili: RAGIONE_SOCIALE, ed RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza di primo grado.
Le difese degli imputati avevano eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e l’incompetenza territoriale del tribunale di Venezia. Eccezioni respinte dalla Corte che ha proceduto alla rinnovazione del dibattimento attraverso l’assunzione della deposizione del teste operante COGNOME nonché di due consulenti, l’uno del pubblico ministero e l’altro della difesa. La Corte ha dato atto che il restante apporto probatorio era costituito da documenti sequestrati e da intercettazioni telefoniche.
Ha ritenuto la Corte d’appello che non vi è prova del danneggiamento del fondo lagunare richiamando le tesi sostenute dai due consulenti.
Ha considerato accettabile la tesi del consulente della difesa, secondo il quale il movimento del fondale, operato mediante gli strumenti utilizzati per la RAGIONE_SOCIALE, può apportare un beneficio all’ecosistema, sul quale concorrono diversi fattori ambientali assieme con l’opera dell’uomo a formare l’ambiente lagunare. È stato, altresì, evidenziato che l’interesse dei RAGIONE_SOCIALEtori non poteva essere certo quello di danneggiare il fondale, poiché dalla RAGIONE_SOCIALE dei molluschi bivalvi essi traevano lauti guadagni.
Ha ritenuto, pertanto, non sussistente il danneggiamento aggravato e come conseguenza anche l’associazione per delinquere ad esso finalizzata.
Con riguardo alla frode in commercio, respinta la tesi secondo la quale non vi sarebbe stata frode, perché l’acquirente intendeva acquistare vongole e vongole ha acquistato, la Corte d’appello ha ritenuto che manchi la prova che sia stato venduto del RAGIONE_SOCIALEto che non poteva essere commercializzato, perché proveniente da zone interdette per ragioni di salute pubblica.
L’istruttoria ha provato che il RAGIONE_SOCIALEto è stato stabulato prima di essere messo in commercio, cioè, depurato attraverso il procedimento previsto dai regolamenti in materia perché altrimenti non poteva essere commercializ2:ato, ma l’accusa ha sostenuto che seppure stabulato non poteva essere messo in commercio perché era di provenienza illecita in quanto RAGIONE_SOCIALEte in zone interdette.
La Corte ha dato atto che è pacifico che il prodotto prelevato in zone interdette non può essere commercializzato ma, dato il considerevole giro d’affari e l’elevato quantitativo di prodotto commercializzato, anche chi ha RAGIONE_SOCIALEto in zone protette avrebbe potuto fare del nero per aumentare i guadagni. In tal caso però il prodotto venduto in nero non era di provenienza illecita con la conseguenza che la condotta del soggetto agente poteva integrare un illecito amministrativo e non già una fattispecie penale. Che venisse attuato fisiologicamente del nero secondo la Corte
emergeva dalle testimonianze assunte nel corso degli istruttori di primo grado da coloro che tali operazioni avevano compiute.
Ha ritenuto la Corte che non essendoci stato alcun sequestro del prodotto commercializzato non poteva affermarsi che esso non fosse stato stabulato, rimanendo solo il caso di un illecito amministrativo.
Secondo la Corte l’assenza dei reati presupposti impedisce la sussistenza del reato di ricettazione. Così anche come l’assenza dei delitti fine impedisce l’affermazione della sussistenza del reato associativo, considerato anche che l’istruttoria dibattimentale ha avuto ad oggetto precisi episodi, circa una decina in un breve arco temporale, mentre nei capi di imputazione la sussistenza dell’associazione risulta essersi prodotta per un lungo periodo e inoltre non viene definito il ruolo dei singoli associati rendendo di fatto non distinguibile l’ipotesi concorso di persone nel reato continuato da quello di associazione per delinquere.
In sintesi, la Corte d’appello ha confermato le conclusioni raggiunte dal tribunale.
Ci si trova pertanto di fronte a una doppia conforme di assoluzione.
A questo proposito devi ricordarsi che all’art. 608 cod.proc.pen.- che disciplina il ricorso del pubblico ministero – è stato aggiunto dalla L. 23.6.2017, n. 103 i comma 1 bis, volto a limitare la possibilità di ricorrere in cassazione nel caso di cosiddetta doppia conforme assolutoria. In tali ipotesi il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del 1° co. dell’art. 606.
Il Procuratore generale con i motivi sub 1 e sub 3 deduce violazione di legge, lamentando mancanza di motivazione con riguardo alle doglianze avanzate in sede di appello.
Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Deve aggiungersi che sono generiche le doglianze relative ad una mancata risposta motivi di gravame non specificamente chiariti; ne’ 2i tale lacuna si può ovviare mediante rinvio a motivi d’appello di cui però non si indica il contenuto, così non consentendo l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte o malamente risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittim dovendo l’atto di ricorso essere autosufficiente, cioè contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre al verifica di questa Corte.
Il P.M. ricorrente nel lamentare che il giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione le censure articolate in numerosi motivi di gravame non specifica quali aspetti della vicenda, devoluti alla cognizione del detto giudice, sarebbero stati ignorati. L’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso non può essere assolto, come ha fatto la parte pubblica ricorrente, con il semplice rinvio alle doglianze formulate nel pregresso atto di appello, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (N. 11008 del 2020 Rv. 278716; N. 13744 del 2016 Rv. 266782 – 01, N. 13951 del 2014 Rv. 259704 01, N. 9029 del 2014).
I motivi sub 1 e 3 sono, pertanto, inammissibili per genericità.
6. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.
Il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gl aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento.
Deve aggiungersi che le doglianze investono la “tenuta’ del ragionamento probatorio e come tali, a prescindere dalla logicità e coerenza del giudizio espresso dai giudici di merito e della specificità del motivo, sono inammissibili a fronte d una doppia conforme di assoluzione.
Alla luce delle considerazioni espresse il ricorso deve ritenersi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Roma 19/12/2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME