Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24567 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANZARO dalla parte civile COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
inoltre:
BAMBINO NOME NOME a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente come sostituto processuale con delega depositata in aula dell’avvocato COGNOME del foro di CATANZARO in difesa di:
RAGIONE_SOCIALE l’AVV_NOTAIO del foro di Roma, il NOME si associa alle conclusioni del PG
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO in difesa della parte civile: COGNOME NOME Il difensore presente chiede l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese RAGIONE_SOCIALE quali chiede la liquidazione
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone che aveva assolto COGNOME NOME dal reato di omicidio colposo ai danni di COGNOME NOME NOME NOME, alla guida di una motocicletta aveva colliso con un cordolo in cemento, strusciando su di esso per un tratto, per poi essere sbalzato contro un muretto – lampione da cui derivavano lesioni gravissime e la morte del rnotocilista.
All’imputata, che percorreva in direzione opposta la strada percorsa dal motociclista, veniva contestato, con imputazione formulata a seguito del rigetto di richiesta di archiviazione, di avere provocato la deviazione e lo sbandamento della motocicletta in ragione di un urto tra il veicolo dalla stessa condotto contro lo specchietto laterale di sinistra del motomezzo, il NOME risultava danneggiato nella parte di collegamento con la carena del mezzo.
La ipotesi accusatoria era fondata, oltre che sul danneggiamento dello specchietto laterale del motociclo, su un comportamento auto-indiziante tenuto dalla imputata che si era arrestata in corrispondenza del punto del sinistro la NOME, nella registrazione di una conversazione telefonica diretta al 118, ascoltata a cornetta aperta interloquire con una persona di cui sollecitava l’intervento, avrebbe ammesso un proprio coinvolgimento nell’occorso sebbene con linguaggio non del tutto intellegibile. Profili di responsabilità in capo alla imputata erano altresì tratti da un’altra interlocuzione nella NOME la COGNOME‘ era invitata a spostare il veicolo, il NOME era originariamente collocato ad una distanza misurabile in decine di metri dal punto in cui si trovava il motociclista in terra, distanza che rendeva compatibile l’incrocio tra i de mezzi. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale venivano escussi, tra l’altro, il consulente cinematico del Pubblico Ministero il NOME, sulla base dei segni riscontrati sul cordolo in cemento e RAGIONE_SOCIALE tracce in terra dello sbandamento del motociclo, che palesavano un modesto angolo di inclinazione, escludeva che si potesse essere verificata una turbativa nella circolazione per il conducente del motociclo, che procedeva sulla propria destra, nonché il consulente della parte civile il NOME, valorizzando il danneggiamento dello specchietto sinistro del motociclo ipotizzava una interferenza tra il motociclo e l’autovettura che percorreva l’opposta corsia di marcia, interferenza da cui sarebbero derivati lo sbandamento e la deviazione del motociclista contro il cordolo in cemento.
I giudici di merito, con autonomi argomenti motivazionali, escludevano la rilevanza probatoria degli elementi fattuali sopra rappresentati, negando la portata indiziaria della registrazione telefonica di asserita valenza auto accusatoria, la NOME, a fronte RAGIONE_SOCIALE equivoche interpretazioni fornite dai verbalizzanti in ragione
del marcato accento dialettale, aveva formato oggetto di accertamento tecnico fonico: il AVV_NOTAIO trascrittore aveva infine riportato il testo in un significato che entrambi i giudici di merito avevano ritenuto di rilevanza neutra, e comunque dal tenore non auto accusatorio. Equivoche e inidonee a costituire un profilo di responsabilità, sia pure indiziario in capo alla COGNOME, erano state poi ritenute le circostanze dello spostamento del veicolo dell’imputata dal punto in cui la stessa lo aveva fermato in occasione del sinistro e dal danneggiamento della base dello specchietto del ciclomotore trattandosi di elementi che, in assenza di un dato oggettivo che corroborasse la ricorrenza di una condotta colposa della prevenuta e il possibile decorso di una serie causale che da tale condotta conducesse al tragico evento in termini coerenti con l’imputazione, non possedevano alcun valore esplicativo di come si potessero essere sviluppati i fatti, RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui i veicoli erano venuti in contatto, della posizione dei veicoli confliggenti sulla sede stradale, RAGIONE_SOCIALE conseguenze di un eventuale urto tra specchietti, ipotizzato dal consulente di parte in assenza di altri elementi che ne potessero confermare la oggettività, tenuto conto dell’assenza di testimonianze oculari del sinistro e dell’assenza di tracce di una possibile collisione tra mezzi antagonisti, se non quelle impresse dalla motocicletta sulla propria destra.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nonché la difesa della parte civile.
Il rappresentante della pubblica accusa denuncia vizio motivazionale sotto la specie di travisamento della prova di circostanze decisive ai gini del decidere, assumendo al contempo che non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen., NOME limite alla impugnazione del pubblico ministero. Assume invero che nella specie non si verte in ipotesi di doppia sentenza conforme, atteso che il primo giudice aveva sostanzialmente accolto la prospettazione accusatoria di un possibile contatto tra i due mezzi, salvo poi escludere la prova della condotta colposa dell’imputata, mentre il secondo giudice aveva valorizzato le conclusioni del consulente tecnico del Pubblico Ministero la cui relazione era peraltro lacunosa sotto diversi profili e aveva pure ipotizzato come il danno allo specchietto poteva essersi verificato dopo il sinistro, mentre lo stesso era già presente nelle fotografie scattate dai verbalizzanti. Al contempo poneva in rilievo le contraddizioni e le aporie in cui era incorso il giudice distrettuale nell’affrontare gli altri due fondamentali temi di indagine e in particolare quello RAGIONE_SOCIALE ammissioni di responsabilità fatte dalla imputata sul luogo del sinistro, come era stata interpretata da uno dei verbalizzanti,COGNOME, cui il giudice distrettuale non aveva dato alcun seguito, nonché quello dello spostamento del veicolo dopo il sinistro, che evocava la volontà dell’imputata di allontanare i sospetti dalla propria persona, rendendo indecifrabile il punto di incrocio tra i due mezzi, spostamento del veicolo che era
emerso dalla testimonianza del teste COGNOME, il NOME aveva reso plurime dichiarazioni nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, la cui versione risultava confermata, implicitamente, dalle dichiarazioni degli altri testi che erano giunti sul luogo dell’incidente in un momento successivo e che avevano notato la presenza del veicolo dell’imputata in prossimità del luogo del sinistro.
La difesa della parte civile COGNOME NOME ha avanzato due motivi di ricorso.
Con il primo deduce contraddittorietà della motivazione e in particolare travisamento della prove e omessa considerazione di prova decisiva nella parte in cui il giudice distrettuale aveva disatteso le doglianze articolate nei motivi di appello in relazione ai tre profili di decisiva rilevanza, costituiti dal danno allo specchietto retrovisore sinistro della motocicletta, della registrazione di parziali ammissioni sulla propria responsabilità da parte della COGNOME‘ e del dimostrato spostamento dell’autovettura dell’imputata in un momento successivo all’intervento dei soccorritori, così da assumere una posizione inconciliabile con l’incrocio con la motocicletta e quindi con una possibile interferenza. In particolare evidenzia come le due sentenze di merito, pur pervenendo alle medesime conclusioni ,avevano utilizzato argomenti motivazionali del tutto inconciliabili, atteso che il primo giudice aveva ritenuto plausibile l’incrocio tra autovettura e motocicletta e il contatto tra i due mezzi, mentre il giudice di appello aveva al contrario valorizzato le conclusioni della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, che aveva implicitamente escluso una interferenza tra i suddetti mezzi, consulenza che invece evidenziava carenze e lacune sia nello svolgimento degli accertamenti tecnici, sia nelle conclusioni assunte in contrasto con altre evidenze probatorie (rottura specchietto, condizioni della sede stradale, velocità dei mezzi, incrocio tra i veicoli) e con una serie di risultanze testimoniali e logiche specificamente indicate.
Quanto alla rilevanza probatoria dell’intervenuta movimentazione del veicolo della COGNOME‘ in un momento successivo al sinistro /richiamava alcune dichiarazioni del teste COGNOME le quali, se lette in combinazione con quelle di altri testimoni che erano giunti in epoca successiva e che avevano notato il veicolo dell’imputata in sosta in prossimità del corpo del povero giovane, rendevano plausibile la circostanza che l’incrocio tra i due veicoli si era verificato allorquando il motociclista non aveva ancora perso il controllo del motoveicolo, con conseguente travisamento di una prova decisiva da parte dei giudici di merito.
In relazione alla registrazione della interlocuzione della COGNOME in una prospettiva auto-accusatoria,assume il travisamento della testimonianza COGNOME che aveva fornito alla interlocuzione un significato decisamente indiziario che aveva indicato nella trascrizione allegata agli atti di indagine, nonché il travisamento dell’esame dell’imputata che aveva reso una versione dei fatti del tutto inverosimile
e non aveva neppure confutato il dato, pacifico, di avere menzioNOME “la macchina” e non la moto come mezzo incidentato.
5.1 Con una ulteriore articolazione denuncia vizio motivazionale in relazione alla richiesta di esperimento giudiziale e ricognizione dei luoghi che era stata disattesa senza alcuna motivazione , pur costituendo una prova formidabile per verificare la conciliabilità della prospettazione accusatoria in relazione alla posizione dei mezzi e al loro movimento per raggiungere la posizione di quiete, tenuto altresì conto dello spostamento del veicolo della COGNOME.
5.2 La difesa della parte civile ha depositato motivi nuovi di ricorso con i quali, attraverso il richiamo agli argomenti affrontati nel ricorso principale, suddividendo le integrazioni con riferimento a ciascuno dei tre temi ritenuti decisivi, ha ribadito le censure ivi svolte, soprattutto con riferimento al travisamento della prova in ordine alle conclusioni assunte dal AVV_NOTAIO, alla omessa considerazione degli esiti RAGIONE_SOCIALE indagini e della perizia fonica relativamente alla registrazione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputata in termini auto indizianti e alla rilevanza della circostanza dell’intervenuto spostamento dell’autovettura, verosimilmente coinvolta nel sinistro, dopo che erano stati prestati i primi soccorsi alla vittima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del Procuratore Generale si appalesa inammissibile.
Giova rammentare che secondo la previsione dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., inserita dall’art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero, nel caso di cd. “doppia conforme assolutoria”, può proporre ricorso per cassazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto è escluso il ricorso per vizio di motivazione . In assenza di una disposizione transitoria, tale disciplina è stata ritenuta applicabile ai ricorsi la cui data di presentazione è successiva all’entrata in vigore della predetta disposizione, atteso che è con la presentazione dell’impugnazione che si determina il momento in cui matura l’aspettativa del ricorrente alla valutazione di ammissibilità dell’impugnazione (Sez. 3, n. 54693 del 04/10/2018, Rv. 274132).
Nel caso di specie la sentenza impugnata è stata emessa in data 25 gennaio 2023 e il ricorso è stato depositato in data 18 agosto 2023 e pertanto dopo l’entrata in vigore della legge n. 103/2017 (3.8.2017). La nuova disciplina non propone profili di dubbia costituzionalità; come è stato considerato, la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE scelte discrezionali riservate al legislatore: nell’esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell’ontologica
differenza di posizione RAGIONE_SOCIALE parti processuali, che giustifica, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un’asimmetrica distribuzione RAGIONE_SOCIALE facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d’impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell’imputato, stabilizzata dall’esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell’esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l’imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza. (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280631, che ha escluso ricorrano le condizioni per una denuncia della previsione al Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi in relazione agli artt. 111 e 112 Cost.). Per contro, la giurisprudenza ha cominciato a delineare i precisi contorni della limitazione, escludendo che essa comprenda il caso di sentenza di inammissibilità dell’appello ritenuto non conforme alle prescrizioni dell’art. 581 cod. proc. pen., trattandosi di una pronuncia “in rito” che non può essere equiparata ad una sentenza di proscioglimento (Sez. 1, n. 8549 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278626); ed escludendo, altresì, che si applichi anche al ricorso della parte civile (Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, Rv. 275136) In termini del tutto analoghi si è pronunciata questa sezione con sentenza n.6561 del 8/11/2021 depositata il 16/02/2023, PG Milano/Cenzato/Ansaldo).
Orbene, nel caso che occupa, va in primo luogo rilevato che la stessa titolazione del motivo di ricorso evoca, come unico profilo di doglianza, il vizio della motivazione della pronuncia di appello, richiamando la ipotesi di cui all’art.606 primo comma lett.e) cod.proc.pen., come emerge poi chiaramente dall’asserito “travisamento di dati decisivi di contenuto probatorio”, assumendo al contempo l’insussistenza dei limiti di cui all’art.608 comma 1 bis cod.proc.pen. sull’erroneo presupposto che non si verterebbe di ipotesi di doppia sentenza conforme di assoluzione.
A prescindere da quanto si dirà in seguito sul percorso motivazionale seguito dai giudici di merito per pervenire ad una pronuncia assolutoria nei confronti della COGNOME, come si è avuto modo di evidenziare in premessa, la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità in cassazione della sentenza di appello, confermativa della pronuncia di proscioglimento da parte del pubblico ministero, trova la sua giustificazione non solo in esigenze deflattive, ma anche nella presunzione di non colpevolezza, resa stabile dall’esito assolutorio raggiunto da entrambi i giudizi di merito, atteso che la suddetta stabilizzazione, a prescindere dal percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, costituisce, di per sé, una evidenza di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il conforme esito assolutorio dei giudizi di merito rafforza la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, confermando l’esistenza di un “dubbio ragionevole” sul punto e
giustifica la riduzione dei margini di impugnazione della pubblica accusa, circoscrivendola alle ipotesi i violazione di legge (sez.6, n.5621 del 11/12/2020 cit.).
2.1 I principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “doppia conforme”, come meglio si dirà in seguito esaminando il ricorso della parte civile, attengono al diverso profilo dei limiti posti al controllo di legittimità rispetto al vizio di motivazione, per cui le sentenze che pervengono al medesimo esito devono essere lette alla stregua di un medesimo corpo motivazionale, saldandosi reciprocamente, allorquando le strutture argomentative interagiscono adottando gli stessi criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove decisive, con la conseguenza che l’eventuale travisamento della prova deve investire entrambe le pronunce qualora la stessa sia stata esaminata e valutata in termini conformi.
Poiché nella specie il Procuratore Generale si duole esclusivamente di un vizio di motivazione, mentre poteva essere proposto un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art.608 comma 1 bis cod.proc.pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Peraltro il ricorso si presenta parimenti inammissibile, al pari di quello della parte civile, anche a prescindere dai limiti alla ricorrribilità operata dalla disciplina richiamata, proprio in ragione dell’ambito riservato al controllo di legittimità sul vizio motivazionale, nella specie decliNOME NOME travisamento della prova indiziaria, come enucleati dalla giurisprudenza del S.C.
3.1 Deve considerarsi che la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado che ha assolto l’imputata dal reato ad essa ascritto configurandosi quindi, nel caso che occupa, una c.d. “doppia conforme” di assoluzione. Ne deriva che le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al NOME occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, che va oltre la struttura argomentativa della trama motivazionale di ciascuna pronuncia. Ulteriore conseguenza della “doppia conforme” di condanna è che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza RAGIONE_SOCIALE motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti (sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 272018.01). Nessuna di queste condizioni appare
ravvisabile nel caso in disamina, in cui il ricorso, sotto l’apparenza del vizio motivazionale, pretende di asseverare, su alcuni punti specifici, una diversa valutazione del compendio probatorio, richiamando aspetti di merito non deducibili in sede di legittimità e legittimare una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro.
3.2 È noto, infatti, che esulano dal numerus clausus RAGIONE_SOCIALE censure deducibili in sede di legittimità le doglianze che investano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, che sono riservati alla cognizione del giudice di merito le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esamiNOME tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (sez. U. n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01; sez.4, n.4842 del 2/12/2003, COGNOME e altri, Rv.229369). Più recentemente è stato riconosciuto che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logico-giuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare NOME RAGIONE_SOCIALE due o più ipotesi formulate dal giudice conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento (sez.5, n.19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv.281105).
3.3 Va poi precisato che, in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE doglianze prospettate dai ricorrenti, non si verte in ipotesi di travisamento della prova. Il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell’art.606 lett.e) cod.proc.pen., è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex multis, sez.2, n.27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv.276567). Come è stato precisato, il vizio di “travisamento della prova” si risolve nella utilizzazione di una informazione inesistente (per l’errore incidente sul significante e non sul significato), o nella omessa valutazione di una prova esistente agli atti; è comunque necessario che il
ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica (sez.6, n.366512 del 16/10/2020, Villari, Rv.280117). Ne discende che il travisamento, per avere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall’obiettivo e semplice esame dell’atto, specificamente indicato, dal NOME deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha errato sul significante di una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall’altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l’atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica RAGIONE_SOCIALE conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito.
3.5 Orbene, la sentenza impugnata non presenta i travisamenti o le lacune motivazionali dedotte dal ricorrente Procuratore Generale e dalla parte civile.
I giudici di merito, invero, hanno escluso la responsabilità della COGNOME nella determinazione dell’evento in ragione di un assoluto deficit probatorio sulla ricorrenza di una interferenza tra i due veicoli antagonisti e comunque sulla circostanza che, anche qualora una tale interferenza vi sia stata, non vi è evidenza che tale interferenza dipese da una condotta colposa in capo all’imputata, tenuto conto degli elementi obiettivi riscontrati dai verbalizzanti sulla sede stradale e dell’assoluta inconcludenza e non decisività dei tre elementi di fatto dei quali si assume il travisamento da parte dei giudici di merito e cioè: le ammissioni auto indizianti subito dopo i fatti; il possibile spostamento del veicolo della COGNOME rispetto al punto di arresto dopo il sinistro e la rottura del supporto dello specchietto laterale del ciclomotore.
Invero l’unica circostanza che, se dimostrata, risulterebbe dotata di autonoma valenza dimostrativa, sebbene sottoposta al vaglio dei giudici di merito sia sotto il profilo estrinseco (genuinità e spontaneità), sia in relazione agli altri elementi di giudizio e alle circostanze del fatto, è la registrazione telefonica (a cornetta aperta) in cui l’imputata avrebbe commentato il sinistro al NOME aveva appena assistito, manifestando un coinvolgimento emotivo molto intenso e pronunciando una frase che, secondo la difesa della parte civile, si presta ad essere interpretata come una esplicita ammissione di responsabilità (quantomeno nel testo riportato da uno degli inquirenti che l’aveva ascoltata, lgt. COGNOME).
In ordine a tale emergenza, peraltro, i giudici di merito sono stati concordi nell’affermare che il dato risulta niente affatto concludente, in quanto la frase risulta difficilmente intelligibile e comunque risulta connotata dalla concitazione e dall’agitazione del momento e che, seppure pronunciata in dialetto, a seguito di consulenza tecnica fonico trascrittiva, l’espressione era interpretata e trascritta
come declinata alla terza persona, e quindi riferibile al comportamento di un terzo (“ha fatto un incidente”) e non ad un comportamento proprio (“ho fatto un incidente”). I giudici di merito, inoltre, hanno altresì dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui, in un primo momento, la donna abbia potuto fare riferimento ad una “macchina”, piuttosto che ad una “moto”, valorizzando la concitazione, lo spavento e la trepidazione per le sorti del giovane che traspaiono dal complessivo testo della registrazione e comunque ha evidenziato come il coinvolgimento del veicolo della COGNOME in un sinistro stradale risultava del tutto privo di riscontri oggettivi (assenza di tracce) e dichiarativi. Sul punto poi non può che farsi riferimento alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE registrazioni di captazioni telefoniche secondo la NOME l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la NOME, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (sez.U, n.22471 del 26.2.2015,Sebbar, rv 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; sez.3, n.44938 del 5/10/2021 , COGNOME, Rv.282337).
Gli altri due elementi di cui i ricorrenti assumono il travisamento, come è stato correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale a pag.25 della propria sentenza, non posseggono nessun valore presuntivo, sebbene complessivamente considerati, per sostenere, coerentemente con l’imputazione ascritta, che vi sia stata una interferenza tra i due veicoli antagonisti e che alla COGNOME sia addebitabile una condotta colposa.
6.1 La giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il NOME, in tema di valutazione della prova indiziaria, l’operazione di lettura complessiva dell’intero compendio probatorio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica – da cui non può prescindersi – che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di prova indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, COGNOME; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).
È stato precisato che “nell’ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico-deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell’indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della
precisione codificato dall’art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostrativa di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quella degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo induttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l’ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230).
6.1.1 La circostanza fattuale idonea a formare un indizio deve pertanto essere certa perché da essa possa desumersi la prova – indiretta – dell’esistenza di un (altro) fatto; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell’elemento al NOME si intende attribuire efficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto – pregiudizievole per l’imputato – che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l’esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell’imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell’1/10/2008, Rv. 242123, secondo cui l’indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza).
6.1.2 A ciò consegue l’ulteriore principio – che costituisce il necessario corollario di quanto fin qui affermato – dell’impossibilità di porre il fatto ignoto, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall’originario fatto noto certo seguendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un’ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla NOME fondare la pronuncia di condanna dell’imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la doppia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell’indizio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si risolve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria – rispondente ai requisiti richiesti dall’art. 192 comma 2 del codice di rito – proprio perché l’esistenza dell’ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento indiziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a
dimostrazione per via induttiva, e dunque soltanto verosimile o supposto.” (Sez. 1 n. 18149 del 11/11/2015, COGNOME, Rv. 266882).
6.2 Orbene nel caso di specie il giudice distrettuale ha correttamente applicato i suddetti principi in materia di prova presuntiva ,evidenziando da un lato che gli stessi elementi di fatto, posti a fondamento del giudizio inferenziale, sono caratterizzati da un rilevante coefficiente di incertezza, atteso che, alla stregua RAGIONE_SOCIALE testimonianze assunte, non può ritenersi definitivamente acclarato che il veicolo dell’imputata venne spostato dopo il sinistro, se fu l’imputata a spostarlo e per quali ragioni avvenne l’arretramento (nella registrazione la richiesta di spostamento è preceduta dal riferimento ad una “ambulanza”). Parimenti l’accertamento della parziale rottura del supporto dello specchietto della motocicletta risulta dato assolutamente equivoco se non è possibile stabilire, come nella specie, quando il danno si sia prodotto e se lo stesso sia in qualche modo riferibile al contesto in cui si verificò il sinistro stradale.
6.3 Ma a parte l’oggettiva incertezza degli elementi di fatto che dovrebbero essere impiegati per il ragionamento inferenziale ) e pure a volerli ritenere astrattamente utilizzabili nella loro portata indiziaria, gli stessi risultano del tutto privi di efficienza dimostrativa, in quanto non consentono di condurre alla dimostrazione del fatto ignoto che si vuole provare e cioè che la rottura del supporto dello specchietto sarebbe conseguenza di un contatto con il veicolo dell’imputata, ovvero che la COGNOME abbia deliberatamente inteso spostare il proprio autoveicolo per allontanare sospetti da sé, in quanto tali circostanze, pure date come note, si prestano a molteplici interpretazioni, hanno portata ambivalente e consentono la formulazione di un ventaglio di ipotesi e di ricadute logicogiuridiche, alternative alla prospettazione accusatoria, che richiede l’interferenza tra due veicoli e lo sconfinamento del veicolo condotto dall’imputata; inoltre si pongono in contrasto con le tracce impresse dal motoveicolo del giovane che risultano collocate sull’estremo lato di destra della semicarreggiata di percorrenza e dai danni riportati dallo stesso veicolo anch’essi accertati sul lato destro. Ne consegue che tali circostanze, anche se inserite nel contesto in cui si verificò il sinistro, non consentono di veicolare l’interprete nella direzione di uno scontro tra veicoli, ovvero di una interferenza tra gli stessi determinata da una manovra poco accorta dell’imputata. Invero l’interprete avrebbe avuto bisogno di ulteriori informazioni certe per operare i passaggi logici così da consentirgli di collegare il sinistro alla persona dell’imputata, mentre gli argomenti inferenziali proposti dalla difesa della parte civile si basano su schemi inferenziali (doppia presunzione) che, come sopra evidenziato, la giurisprudenza di legittimità ritiene improponibili.
In conclusione devono essere dichiarati inammissibili, per manifesta infondatezza, il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro e il primo motivo di ricorso della difesa della parte civile, nonché i quattro motivi aggiunti che di questo costituiscono ampliamento e specificazione.
7.1 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso della difesa della parte civile che involge un deficit motivazionale per non essere stato dato ingresso ad una rinnovazione istruttoria (esperimento giudiziale o ricognizione dei luoghi) in relazione alla questione della collocazione dell’autovettura nella fase immediatamente successiva al sinistro e del suo spostamento, dovendosi tale richiesta ritenersi implicitamente disattesa, con motivazione priva di incongruenze logico giuridiche, alla stregua della complessiva motivazione con la NOME risulta esclusa la risolutività dell’accertamento della effettiva posizione del veicolo dell’imputata sull’accertamento della dinamica dell’incidente.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte civile al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., che si indica come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il
Pr sidente
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
Il consigliere estensore