Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31663 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAMPOBASSO
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME (imputato) nato a VASTO il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME, parte civile, non ricorrente
COGNOME NOME, p.c. non ricorrente
RAGIONE_SOCIALE, resp. civ., non ricorrente
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
v
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Campobassoi il 4 luglio 2023/ ha integralmente confermato la sentenza, appellata dal Pubblico Ministero e dalle parti civili, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Isernia il 13 ottobre 2022, all’esito del giudizio abbreviato, ha assolto, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, NOME COGNOME dal reato di omicidio stradale, contestato come commesso il 15 marzo 2018, data dell’incidente stradale, con evento-morte della vittima verificatosi il 15 aprile 2018.
2.1 fatti, in estrema sintesi, come ricostruiti dai giudici di merito.
2.1. All’imputato è stato contestato di avere, per colpa, causato la morte di NOME COGNOME, in particolare, essendosi l’autocarro autoarticolato condotto da NOME COGNOME fermato, per un’avaria, all’interno di una galleria, e non riuscendo a ripartire, non avendo il conducente adeguatamente segnalato l’occupazione delle carreggiata e la situazione di pericolo, in particolare non avendo apposto a terra il prescritto segnale mobile (c.d. “triangolo”), avendo così provocato, appunto, il decesso di COGNOME COGNOME, il quale, sopraggiungendo alla guida di una Fiat Punto nella stessa direzione di marcia dell’autocarro, è andato a collidere violentemente con la parte posteriore del rimorchio del mezzo fermo, della cui presenza non si era avveduto, riportando lesioni gravissime che, dopo un mese, lo hanno condotto a morte.
2.2. Il Tribunale e la Corte di appello hanno rilevato che l’avaria del mezzo era già stata portata all’attenzione delle Forze di polizia, che avevano predisposto e concretamente attuato un servizio di viabilità in loco con l’impiego di due automobili di istituto con i lampeggianti blu accesi, le frecce lampeggianti e la scritta “incidente” illuminata sul tetto, e due militari in divisa a terra muni di giubbotto catarifrangente di colore arancione e di paletta per segnalare il pericolo e disciplinare il traffico, in attesa che i RAGIONE_SOCIALE, già avvisa rimuovessero il mezzo in avaria, e che, ciononostante, il conducente della Fiat Punto, non agganciato con le cinture di sicurezza, senza avvedersi della situazione, dei mezzi dei Carabinieri, di quelli dell’RAGIONE_SOCIALE né della predisposizione delle segnalazioni di cui si è detto, aveva imboccato la galleria, peraltro buia, e, senza frenare, si era schiantato, alla velocità di 70 chilometri orari, superiore, secondo il consulente tecnico del P.M., a quella che prudentemente avrebbe dovuto osservare nel concreto contesto dato (di notte, all’interno di galleria non illuminata), contro il mezzo fermo, i cui catarifrangenti erano comunque visibili, letteralmente “infilzandosi” sulla parte posteriore del mezzo.
Ciò posto, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore AVV_NOTAIO della Corte di appello di Campobasso, che, ricostruiti gli antefatti, si affida a due motivi con i quali denuncia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (il secondo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 589, commi 1 e 2, 41 e 43 cod. pen., in relazione agli artt. 161 e 162 del codice della strada ed omissione di pronunzia, in relazione alle circostanze dedotte nell’appello della Parte pubblica, che aveva con plurimi argomenti posto in dubbio che la situazione di fatto fosse effettivamente quella descritta nella sentenza di primo grado (il ricorrente indica esemplificativamente alla p. 5 dell’impugnazione i temi dell’effettivo posizionamento sulla strada di uno dei due veicoli dei Carabinieri, della presenza o meno di fumo in galleria, della visibilità o meno dei catarifrangenti dell’autoarticolato fermo).
3.2. Con il secondo motivo censura carenza e/o mera apparenza e/o contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, che, da un lato, recepisce la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, ove si legge che non è certo che l’omesso posizionamento del segnale mobile di pericolo abbia avuto un ruolo causale nella determinazione dell’evento, ma, dall’altro, scrive che, ove NOME COGNOME fosse sceso dal mezzo per collocare a terra il triangolo, si sarebbe esposto a grave pericolo, sicchè l’imputato non sarebbe in colpa, così introducendo – assume il P.G. «una diversa, illogica e contraddittoria causa di giustificazione di un obbligo giuridico imposto dal C d S» (così alla penultima pagina dell’impugnazione) ossia l’obbligo di apporre il triangolo.
Ulteriore profilo di illogicità – ed al tempo stesso omissivo quanto alla giustificazione – consisterebbe nel non avere la Corte territoriale spiegato come si possa conciliare l’assoluzione di NOME COGNOME con il rinvio a giudizio da parte del G.u.p. del coimputato in cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. NOME COGNOME, cioè il Carabiniere che, con il proprio agire imprudente e imperito avrebbe, secondo il P.M., con-causato l’incidente stradale mortale in questione.
Il Requirente chiede, in definitiva, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore AVV_NOTAIO della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 21 marzo 2024) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Difensore dell’imputato /con articolata memoria pervenuta il 12 aprile 2024 / ha, a sua volta, domandato la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso.
I Difensori delle parti civili hanno fatto pervenire /il 18 aprile 2024 / memoria con cui aderiscono al ricorso del P.G. territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima del 15 aprile 2033, il ricorso del P.G. di Campobasso, benchè evochi una violazione di legge, è, in realtà, esclusivamente incentrato su dedotti vizi di motivazione, peraltro a fronte di doppia conforme assolutoria, e propone una lettura delle emergenze istruttorie e degli accadimenti diversa ed alternativa rispetto a quella fatta propria dai decidenti nei gradi di merito.
Deve, quindi, nel caso di specie trovare applicazione l’art. 608, comma 1bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 69, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), secondo cui «Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606» cod. proc. pen.
Infatti, «In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l’impostazione motivazionale della sentenza» (Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, P, Rv. 285877).
2.Consegue, di necessità, la statuizione in dispositivo. Nulla per le spese, stante la natura di Parte pubblica del ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 18/04/2024.