Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a COSENZA il 15/05/2000 NOME nato a COSENZA il 23/01/1998 COGNOME NOME nato a COSENZA il 25/09/1997
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori
L’Avvocato NOME COGNOME si associa alle conclusioni del PG e deposita conclusioni e nota spese;
L’Avvocato COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
L’Avvocato COGNOME conclude con l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di appello di Catanzaro, in parzial riforma della sentenza emessa dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Paola condannava NOME COGNOME per i reati, accertati il 15 agosto 2020 a Diamante, di detenzio e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo (pistola marca Walter cal. 22) con matricola abrasa (capo a) e ricettazione della stessa (capo b), nonché in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME per le lesioni cagionate a NOME COGNOME, con le aggravanti di aver a in più persone riunite, di aver commesso il fatto con armi (tirapugni e bastone) e per futili m (capo d) e, sempre in concorso tra loro, per aver minacciato NOME COGNOME: il COGNOME con l’ della pistola di cui al capo a) e NOME COGNOME con un manganello telescopico della lunghez di 53 cm (capo e). Solo NOME COGNOME è stato condannato anche per la violazione dell sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Cosenza.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, l’interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazion legge e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, nonché 163 e 164 cod. pen. per avere la Corte d’appello escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche della sospensione condizionale della pena facendo riferimento solamente alla gravità del fatto senza confutare gli argomenti difensivi posti nell’atto di appello.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso ta provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale articolato motivo, l’interessato denuncia, con rituale ministero difensi l’assenza della motivazione in relazione alla sua responsabilità penale relativamente al minaccia in concorso di cui al capo e), poiché nel testo della sentenza impugnata non è rinvenibi alcun riferimento alla sua persona e al suo eventuale apporto nella commissione del fatto, come già evidenziato nell’atto di appello.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso ta provvedimento affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, l’interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazi di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110 e 192 proc. pen. con riferimento al reato di lesioni di cui al capo d) e di minaccia di cui al ca avendo il COGNOME estratto il manganello telescopico – rinvenutogli addosso a seguito perquisizione – ad aggressione già avviata, come specificato nell’impugnata sentenza la quale, peraltro, non ha specificato in che modo egli abbia rafforzato il proposito criminoso coimputati.
Con il secondo motivo, l’interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violazi di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 110, 192 proc. pen. e 612 cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giu
di secondo grado descritto solamente l’aggressione subita dalla p.o., senza individuare alcu elemento descrittivo del reato in questione.
Con il terzo motivo, l’interessato denuncia, con rituale ministero difensivo, la violaz di legge, anche processuale, e il difetto della motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. con riferimento al reato di minaccia di cui al capo e), avendo i giudici di secondo grado f riferimento alla “banale ragione da cui è scaturita l’aggressione” che non è attribuibile al Pez di cui, invece, la Corte d’appello non ha valutato, ai fini del riconoscimento delle circos attenuanti generiche, gli ulteriori elementi potenzialmente valorizzabili quali la giovane e comportamento anche successivo tenuto dall’imputato, le dichiarazioni rese in udienza e la condotta di vita seguente il fatto di reato.
Si è costituita il Comune di Diamante quale parte civile la quale si è limitata a chied che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imputati, confermand sentenza d’appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirla nella mis complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi i separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione delle disposizioni civ condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come da nota depositata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile perché manifestamente infondato, mentre sono parzialmente fondati i motivi di ricorso di COGNOME NOME e COGNOME limitatamente al capo e).
Appare opportuno premettere che va tenuto conto che, in relazione ai capi d) ed e), infatti, le sentenze di merito che hanno affermato la responsabilità penale degli imput integrano una c.d. doppia conforme, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttur argomentativa, si salda con quella di primo grado adottando gli stessi criteri utilizzati valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615). Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve pertanto fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultat organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Ciò premesso, le decisioni di merito sono pervenute ad un giudizio di colpevolezza degli imputati per i fatti loro ascritti fondandosi sulle dichiarazioni rese dalle p
offese e dai testimoni presenti al momento dei fatti, nonché dalle immagini estratte da un vid girato con lo smartphone da uno dei testi.
Il COGNOME afferma in ricorso di aver avuto un comportamento processuale irreprensibile, avendo peraltro riconosciuto le proprie responsabilità, e che tale atteggiame confessorio non sia stato affatto considerato nella commisurazione della pena con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
3.1. Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la Corte di appello ha precisato, pur senza esplicitare il riferimento alle richieste attenuanti generiche, comportamento del COGNOME è da ritenersi incompatibile al loro riconoscimento in virtù della personalità criminale dimostrata con la minaccia grave portata con la detenzione e il porto un’arma clandestina che utilizzava per minacciare un soggetto addetto alla ricezione dei clien in un locale aperto al pubblico, a Ferragosto, in orario pomeridiano e nel centro di una loca turistica. Tutti elementi giustificativi per la mancata concessione delle attenuanti generiche rilevato che la Corte d’appello ha, nel valutare la possibilità di concessione della sospens condizionale, motivato, errando, sull’ostatività della pena irrogata (anni uno, mesi s reclusione ed euro 1.933 di multa), ma già la sentenza di primo grado l’aveva negata sulla base delle medesime modalità descritte e valorizzate dai Giudici di secondo grado in tema di diniego delle attenuanti generiche. Richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte per cui l ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale posso ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neg circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportament dell’imputato, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefi dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (per Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 – 05) è possibile affermare che seppure in punto di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale, in effetti, la Corte h operato una motivazione non corretta, dalla lettura della cd. “doppia conforme” e sulla medesima valutazione delle modalità dell’azione del ricorrente, infatti, il Giudice di primo grado ritenuto di non doverla concedere proprio per “la pluralità e la gravità delle violazioni comme e la pervicacia dimostrata nella perpetrazione dell’illecito conducono a formulare u prognosi negativa circa il suo futuro comportamento”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Ciò evidenziato, la motivazione può dirsi esistente e congrua rispetto alle emergenze probatorie, nonché immune dai vizi rappresentati compresa la non considerazione della confessione, di fatto “obbligata” dall’evidenza delle prove come riportate in sentenza, sulla b di un risalente e tuttora valido orientamento di legittimità secondo cui nel caso di diniego concessione delle attenuanti generiche, adempie all’obbligo della motivazione il giudice d merito il quale richiami la forte capacità a delinquere del reo e neghi significazione, di spont collaborazione con gli organi giudiziari, alla confessione del fatto addebitato, quando si sia a sorpresa in flagranza, di tal che la (eventuale) negazione non avrebbe avuto alcun effett difensivo (Sez. 4, n. 59 del 16/11/1988, dep. 1989, Rv. 180076), ribadita più recentemente con
Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Rv. 276108 la quale, in tema di circostanze attenuant generiche, afferma che la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una “rilevanza mediata” al fine della concessione delle stesse, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a de e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza dell circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilit riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione). A quanto sinora esposto, può aggiungersi che nella requisitoria del Procuratore generale si afferma correttamente che proprio l’arresto citato dalla difesa (Sez. 5, n. 2117 del 4/10/2023, dep. 202 non mass.), consente al giudice di appello, ritenuta la condotta grave e reiterata di non do rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacché le stesse potevano essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575 senza che la difesa abbia esposto argomentazioni che possano consentire di superare tali valutazioni.
In relazione ai motivi esposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME (primo motivo limitatamente al capo e), invece, va riconosciuta l’assenza di una motivazione – neanche attraverso la lettura della “doppia conforme” – che possa sorreggere adeguatamente l’affermazione di responsabilità nell’aver minacciato, in concorso con il COGNOME, NOME COGNOME con l’uso di un manganello telescopico. Dalla lettura della sentenza di primo grado, infatti, capo d’imputazione è indicato il COGNOME quale detentore del manganello, quindi, in sede perquisizione esso viene rinvenuto nel marsupio di COGNOME da cui, nella descrizione del fatto proprio lui ad estrarlo, mentre nella sentenza d’appello non si rinviene alcun riferimento essendo neanche specificato in che modo sia stato rafforzato il proposito criminoso dei coimputati. Da ciò, si impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto.
Venendo ad esaminare i residui motivi di ricorso, essi sono manifestamente infondati, potendosi qui richiamare quanto già riportato in relazione alla valutazione integrata delle sentenze di merito laddove la seconda richiama la prima che descrive il COGNOME che “sferrava colpi al viso del COGNOME” e il COGNOME che utilizzava il manganello “per sferrare dei colpi”.
5.1. Rispetto alle denegate attenuanti generiche, come da doglianza del COGNOME, valgono le medesime considerazioni di diritto già espresse per il COGNOME, poiché la Corte distrettual le ha esplicitamente negate sulla base della “gravità dei fatti contestati, desumibile circostanze spazio-temporali di consumazione dei delitti, in uno con la banale ragione da cui scaturita l’aggressione” (mancata risposta ad una richiesta d’informazioni n.d.r.), che sono val a delineare una personalità violenta dell’imputato, “nonostante la sua giovane età”.
6. Considerato, infine, quanto affermato da Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286581 – 03, secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta l condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che no sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richi di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile poiché, come rilevato in premess limitata a chiedere che il ricorso sia rigettato e affermata la penale responsabilità degli imp confermando la sentenza d’appello anche nella parte in cui ha condannato gli imputati a risarcirl nella misura complessiva di euro 100.000 o nella diversa somma ritenuta di giustizia o da accertarsi in separato giudizio civile, con dichiarazione di provvisoria esecuzione de disposizioni civili e condannare gli imputati anche alla refusione delle spese processuali come d nota depositata, senza apportare alcun elemento ai fini della decisione.
7. Per quanto sinora esposto, segue l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME c la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l’annullamento della sentenza impugnata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente al capo e), con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezio della Corte d’appello di Catanzaro; l’inammissibilità dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME nel resto; ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va dichiarata irrevoca nei confronti di COGNOME COGNOME relativamente all’accertamento di responsabilità per i capi d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione e, nei confronti di COGNOME l’accertamento di responsabilità per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclus infine, si rigetta la richiesta di liquidazione della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata da COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente al capo e), con rinvi per nuovo giudizio sul predetto capo ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro; dichiar nel resto inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME. Visto l’art. 624 cod pen., dichiara irrevocabile nei confronti di COGNOME Christian l’accertamento di responsabilit i capi c) e d) e la relativa pena finale di anni uno e giorni dieci di reclusione. Visto l’art. proc. pen., dichiara irrevocabile nei confronti di COGNOME Fabio l’accertamento di responsab per il capo d) e la relativa pena finale di anni uno di reclusione. Rigetta la domanda di liquidaz u., z delle GLYPH spese della parte civile.
Così deciso in data 15 novembre 2024