Doppia attenuante: la Cassazione chiarisce il divieto
Nel diritto penale, il principio di proporzionalità della pena è fondamentale. Le circostanze attenuanti servono proprio a questo: adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto. Tuttavia, un elemento favorevole all’imputato può essere considerato una sola volta. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio in materia di doppia attenuante, chiarendo l’incompatibilità tra l’attenuante comune del danno di speciale tenuità e quella speciale prevista per la ricettazione di lieve entità.
I Fatti del Caso: la richiesta di una doppia attenuante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava la mancata concessione della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa all’aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. La difesa sosteneva che tale attenuante dovesse essere riconosciuta, nonostante al reato contestato (ricettazione) fosse già stata applicata la sua forma attenuata, prevista dall’art. 648, comma 4 c.p., che si basa proprio sul valore esiguo del bene.
La Corte d’Appello aveva già respinto questa richiesta, specificando che il valore del bene era già stato l’elemento decisivo per qualificare il fatto come fattispecie attenuata. Pertanto, riconoscere un’ulteriore attenuante basata sullo stesso presupposto avrebbe significato valutare due volte il medesimo elemento favorevole.
L’Analisi della Corte di Cassazione sul divieto di doppia attenuante
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito e fornendo motivazioni chiare e in linea con il suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Genericità e Reiterazione dei Motivi del Ricorso
In primo luogo, i giudici di legittimità hanno evidenziato come le doglianze del ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e puntualmente respinti in appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse tesi. Questa mancanza di specificità ha reso le doglianze solo apparenti, prive della capacità di innescare una reale revisione della sentenza.
L’Assorbimento dell’Attenuante Comune in quella Speciale
Nel cuore della decisione, la Corte ribadisce un principio cardine: il divieto del cosiddetto ne bis in idem sostanziale. L’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) non è compatibile con la fattispecie speciale e attenuata di ricettazione (art. 648, comma 4 c.p.).
La ragione è logica e giuridica: l’attenuante speciale per la ricettazione esiste proprio perché il legislatore ha già considerato il valore esiguo del bene come elemento idoneo a diminuire la gravità del reato. In questi casi, l’attenuante comune risulta “assorbita” in quella speciale. Concederle entrambe significherebbe applicare una doppia attenuante basata sullo stesso identico presupposto di fatto (l’esiguità del danno), violando il principio che vieta di valutare due volte il medesimo elemento a favore dell’imputato.
le motivazioni dell’ordinanza si fondano su un consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha richiamato una sua precedente sentenza (n. 51255 del 2023) per sottolineare come la valutazione del danno patrimoniale esiguo, una volta utilizzata per ricondurre il fatto alla più lieve ipotesi di reato prevista dalla norma incriminatrice, esaurisca la sua funzione e non possa essere nuovamente impiegata per un’ulteriore riduzione di pena.
le conclusioni della Corte di Cassazione sono nette: il ricorso è inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna per l’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ma, soprattutto, consolida un principio di diritto essenziale. Essa serve a garantire coerenza e logica nel sistema sanzionatorio, evitando duplicazioni di valutazioni che potrebbero portare a riduzioni di pena sproporzionate e non previste dal sistema. Per avvocati e imputati, questo significa che la strategia difensiva deve tenere conto di tali incompatibilità, evitando di fondare le proprie richieste su argomenti già superati dalla giurisprudenza.
È possibile ottenere sia l’attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) sia quella per il reato di ricettazione di particolare tenuità (art. 648 c.p.)?
No, secondo la Corte di Cassazione non è possibile concedere una doppia attenuante. L’attenuante comune del danno lieve è considerata assorbita in quella speciale prevista per il reato di ricettazione, poiché entrambe si fondano sulla medesima valutazione, ovvero l’esiguo valore del bene.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due motivi: in primo luogo, le argomentazioni presentate erano una mera e pedissequa reiterazione di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, mancando quindi di specificità. In secondo luogo, la questione di diritto sollevata era manifestamente infondata, in quanto contraria a un consolidato orientamento della giurisprudenza.
Cosa significa che un elemento favorevole non può essere considerato due volte?
Significa applicare il principio del “ne bis in idem” sostanziale. Se un determinato fattore, come in questo caso il basso valore del bene, è già stato preso in considerazione dal legislatore per configurare una forma meno grave di un reato, quello stesso fattore non può essere utilizzato una seconda volta per applicare un’ulteriore riduzione di pena attraverso un’attenuante comune.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2 della sentenza impugnata ove si specifica che il valore del bene è già stato considerato nell’applicare la fattispecie attenuata di cui all’art. 648 comma 4 cod. pen.; pertanto, tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che la motivazione della Corte di appello è altresì conforme all’insegnamento di questa Corte, a mente del quale L’attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all’ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte (Sez. 2 – , Sentenza n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 6 marzo 2024
Il Consigliere Estensore
NOME COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME