Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nata a Cagnano Varano il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 30/03/2023 del Tribunale di Foggia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per l’indagata la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 30 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Foggia ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo in data 6 marzo 2023 di un fabbricato abusivo.
La ricorrente formula tre censure per violazione di legge e vizio di motivazione. Con la prima eccepisce la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, con la seconda la nullità del verbale di vane ricerche e con la terza l’assenza del fumus e del periculum.
Nelle conclusioni ribadisce le sue difese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Le prime due eccezioni processuali, da trattarsi congiuntamente, hanno già trovato adeguata risposta nell’ordinanza del Tribunale del riesame resa a verbale il 30 marzo 2023. La notifica è stata tentata nel domicilio eletto, ciò che non è stato contestato dal difensore, ma inutilmente, per cui, dopo tre accessi infruttuosi, perché il domicilio era in zona turistica del tutto disabitata in q momento, e dopo altre ricerche non meglio specificate, estese “nell’ambito della giurisdizione di competenza”, dall’esito del pari negativo, la notifica è stata effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore ha contestato il verbale di vane ricerche e ha quindi eccepito la nullità della notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale. Secondo le Sezioni Unite Tuppi, però, l’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore, secondo la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772-01). Peraltro, non può non evidenziarsi che l’indagata, tra tutti gli indirizzi possibili, ha preferito eleggere domicilio nella di vacanze e sita in una zona disabitata in periodi dell’anno non estivi, evidentemente per rendere più difficoltoso il suo reperimento, tuttavia, ha conferito procura speciale al suo difensore di fiducia per proporre riesame e ha certamente conosciuto dell’udienza dal professionista, tenuto a tale comunicazione nell’assolvimento dei suoi doveri. Quindi, nonostante un comportamento scarsamente collaborativo da parte della ricorrente, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Il terzo motivo è del pari inconsistente. Risulta in atti che l’indagata ha realizzato un manufatto senza titolo abilitativo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, donde la necessità di un sequestro preventivo, anche in funzione impeditiva, visto che l’opera non era ultimata ma in corso di realizzazione. La motivazione dell’ordinanza sui presupposti del sequestro preventivo è ampia e articolata e resiste alle censure sollevate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del
procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore