Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38448 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, presentate da NOME COGNOME, rilevando l’assenza di idoneo domicilio, per avere NOME COGNOME dichiarato di non essere disponibile ad accogliere il condanNOME presso il proprio domicilio, ubicato in Terzigno, alla INDIRIZZO.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Non è stata presa in considerazione – in ipotesi difensiva – la documentazione depositata dalla difesa in data 05/03/2024. Oltre ad una dichiarazione di disponibilità all’assunzione, infatti, era stata depositata una nuova elezione di domicilio, in Boscoreale, alla INDIRIZZO. Tale omessa considerazione rende errata, quindi, la sopra detta affermazione di non idoneità del precedente domicilio.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto riferimento alla inidoneità del domicilio indicato, stante la revoca della disponibilità ad accogliere il condanNOME, a rappresentare una effettiva collocazione abitativa, per quest’ultimo; la difesa, invece, oppone a tale affermazione l’indicazione di una “dichiarazione di domicilio”, ossia un aspetto non pertinente, rispetto a tale esigenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’argomentazione difensiva sintetizzata in parte narrativa, infatti, non dialoga con il contenuto stesso dell’ordinanza, non contrastando il fatto che la ragione della decisione reiettiva risieda nella ineffettività del domicilio personale e reale, come indicato dalla parte, elemento che supera il dato formale della compiuta elezione di domicilio, che rispetta le prescrizioni dell’art. 677, comma 2bis cod. proc. pen.
2.1. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito, sul punto specifico, come la inammissibilità della richiesta di misura alternativa, proveniente da condanNOME non detenuto, in caso di omessa dichiarazione o elezione di
domicilio, a norma dell’art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen., non possa essere traslata alla differente ipotesi, costituita dalla omessa comunicazione del mutamento del domicilio dichiarato o eletto (Sez. 1, n. 26334 del 11/04/2023, COGNOME NOME, Rv. 284890; Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 253977; Sez. 1, n. 48337 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 253977; Sez. 1, n. 15137 del 03/03/2011, COGNOME, Rv. 249738; Sez. 1, n. 10739 del 27/01/2009, COGNOME, Rv. 242882).
2.2. Del tutto diversa, però, è la situazione ora sottoposta al vaglio di questa Corte. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, sul presupposto della inidoneità, dunque della non effettività del domicilio; una situazione di materiale inesistenza – ovvero di incertezza – circa il domicilio del condanNOME, infatti, impedisce l’effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura.
2.3. La decisione negativa sussunta nell’ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di misure alternative, si allinea del resto ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condanNOME. Tale beneficio, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell’interessato ed il servizio sociale al quale – a norma dell’art. 47, nono comma, Ord. pen. – spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. Risulta del tutto legittimo, pertanto, il rigetto della richiesta, laddove tale decisione sia basata sulla irreperibilità della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, atta a incidere negativamente sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363).
2.4. In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo del necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l’onere previsto sotto commiNOMEria di inammissibilità – di dichiarare o eleggere domicilio al Momento della presentazione della domanda, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio. Sotto quest’ultimo aspetto, la non effettività del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condanNOME con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di
risocializzazione e reinserimento (si veda Sez. 1, n. 4284 del 27/10/2023, Paternuosto, n.m.).
Nella concreta fattispecie, in sostanza, non era venuto a mancare il domicilio eletto dal condanNOME, bensì il luogo concreto, nel quale questi avrebbe dovuto domiciliare per svolgere in modo proficuo il chiesto affidamento in prova, o essere detenuto in caso di detenzione domiciliare. Non risultando effettuata, nella presente procedura, l’indicazione di un nuovo, reale e verificabile domicilio del condanNOME, la decisione impugnata si appalesa giuridicamente ineccepibile.
Alia declaratoria di inammissibilità segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024.