Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18920 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18920 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le istanze presentate da NOME COGNOME – soggetto libero in sospensione della pena ex art. 656, comma 5 cod. proc. pen., a carico del quale risulta eseguibile la pena di mesi sei di reclusione, inflitta dal Tribunale di Roma con sentenza del 14/03/2014, passata in giudicato il 29/01/2020, in relazione al reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso nell’anno 2009, da cui residua una pena pari a mesi tre e giorni quattro di reclusione – avente ad oggetto la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, lamentando violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., stante la erroneità dell’avversata decisione, per essere la stessa fondata sulla ritenuta irreperibilità del condanNOME. COGNOME, anzitutto, non è iscritto all’AIRE e non è mai stato residente nella Repubblica Dominicana; egli è invece residente in Roma e, come da allegata visura camerale, è socio – unitamente al figlio NOME COGNOME – della “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE“, società dedita al commercio di RAGIONE_SOCIALE e veicoli leggeri, con sede in Roma, alla INDIRIZZO. È sbagliato, inoltre, giungere alla conclusione della inidoneità del domicilio, sulla sola base delle mancate risposte al citofono (laddove è riportato, comunque, il cognome COGNOME). Per porre rimedio a eventuali incertezze, comunque, la difesa aveva chiesto rinvio, poi nemmeno menzioNOME dal Tribunale di sorveglianza. Ultroneo è, infine, il richiamo ai precedenti penali di COGNOME, visto che questi sono molto risalenti nel tempo.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio. L’ordinanza impugnata ha affermato l’irreperibilità di fatto del condanNOME, ma ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinvio, che era stata presentata dalla difesa proprio al fine di consentire un definitivo accertamento, circa il fatto che COGNOME risedesse, o meno, nel domicilio presso il quale era stato cercato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato un dato che ha valenza assorbente, rispetto a ogni profilo ulteriore e che è costituito dalla inidoneità del
domicilio indicato dal condanNOME, ai fini dello svolgimento della misura. Nel provvedimento avversato, infatti, è precisato che:
il condanNOME ha indicato di essere socio, con il figlio, di una società, che presso la sede indicata è risultata – all’esito dei dovuti controlli – del tutto inesistente;
una nota della Polizia di Stato indica lo COGNOME come soggetto residente all’estero, precisamente nella Repubblica Dominicana;
il ricorrente è stato cercato ripetutamente presso il domicilio indicato ma, nonostante il relativo cognome figurasse sul citofono, non è stato colà mai reperito.
L’ordinanza impugnata, quindi, trae scaturigine dalla rilevata non effettività del domicilio dichiarato, quale situazione di materiale incertezza, atta a impedire l’effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura.
2.1. La decisione negativa sussunta nell’ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, si allinea peraltro ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile, sicura e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condanNOME. L’invocato benefico, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell’interessato ed il servizio sociale al quale – a norma dell’art. 47, nono comma, Ord. pen. – spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. Risulta del tutto legittimo, pertanto, il rigetto della richies laddove tale decisione sia basata sulla sostanziale irreperibilità della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, quale situazione in grado di incidere negativamente sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363).
2.2. In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo del necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l’onere previsto sotto commiNOMEria di inammissibilità – di dichiarare o eleggere domicilio al momento della presentazione della domanda, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio. Sotto quest’ultimo aspetto, la non idoneità del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condanNOME con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di
risocializzazione e reinserimento. Non risultando effettuata, nella presente procedura, l’indicazione di un nuovo, reale e verificabile domicilio del condanNOME, la decisione impugnata si appalesa giuridicamente ineccepibile.
Quanto alla questione del mancato differimento dell’udienza, parimenti non è possibile giungere a difformi lumi. Vero che, effettivamente, nel verbale di udienza del 25/10/2023 non è stata fornita alcuna risposta, a fronte di una specifica domanda di rinvio formulata dalla difesa. L’istanza stessa, però, era volta – in maniera estremamente vaga e indefinita – a “verificare la reperibilità della parte” (questo è, testualmente, quanto può leggersi nel verbale). La richiesta presentata fuori udienza, conformemente a quanto indicato a verbale, domandava il differimento dell’udienza “per consentire alla PG delegata nuovi controlli sul domicilio”. Ritiene il Collegio, allora, che una istanza strutturata secondo tali modalità non presenti un contenuto effettivamente spendibile, essendo essa – più ragionevolmente – da reputare del tutto generica e indeterminata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.