Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43702 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43702 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Gioia Tauro (RC) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 30/03/2023 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, l’applicazione dell’art. 27, cod. proc. pen.; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, attraverso il proprio difensore, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ne ha confermato la custodia in carcere per il porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e di munizioni di vario calibro (artt. 2 e 7, legge n. 895 del 1967, capi 38 e 41 dell’incolpazione provvisoria).
2. Il ricorso lamenta la violazione del principio della domanda cautelare, perché, in assenza di contestazione provvisoria da parte del Pubblico ministero, il Tribunale del riesame, relativamente al delitto di cui al capo 41), ha integrato l’incolpazione, ritenendo sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 416bis.1, cod. pen., e perciò non limitandosi ad una riqualificazione giuridica del fatto così come addebitato, ma operando un mutamento dello stesso per addizione (ciò che sarebbe indirettamente confermato dalla mancata indicazione dell’aggravante nell’iscrizione dell’indagato nel registro delle notizie di reato nonché nell’imputazione mossa in separato procedimento a suo padre, con lui concorrente nel reato, ed altresì dall’omesso addebito di quest’ultimo anche a tal COGNOME, che il Tribunale ha invece ritenuto, di fatto, ulteriore concorrente in tale delitto).
Da ciò è derivato il mancato rilievo dell’incompetenza funzionale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale, che altrimenti il Tribunale del riesame avrebbe dovuto dichiarare (avendo ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza per un ulteriore reato ascritto all’indagato e qualificato, secondo l’incolpazione, dalla predetta aggravante), altresì dovendo motivare sull’esistenza di ragioni d’urgenza tali da giustificare il permanere nelle more della misura cautelare, che altrimenti avrebbe dovuto dichiarare inefficace.
Peraltro – obietta il ricorso – la conclusione della destinazione delle armi alle necessità della cosca, in ragione della quale il Tribunale ha ravvisato l’anzidetta circostanza aggravante, è il prodotto di una sequenza di congetture: la quale nasce dalla preoccupazione manifestata contestualmente, nel corso di una loro conversazione intercettata, da COGNOME e COGNOME – soggetto reputato intraneo a quel gruppo criminale – per eventuali controlli di polizia, con la conseguente inferenza della detenzione di dette armi anche da parte del secondo e, quindi, della riferibilità delle stesse al sodalizio criminale, anche in ragione del fatto che, con esse, COGNOME non avrebbe commesso reati.
Per tali ragioni, dunque, il ricorso chiede alla Corte di cassazione di annullare l’impugnata ordinanza e quella genetica, dichiarando l’incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria ed ordinando la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile.
1.1. In primo luogo, in ordine al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., in relazione delitto di cui al capo 41), va riconosciuto l’interesse del ricorrente all’impugnazione.
Infatti, pur trovandosi egli sottoposto a misura cautelare anche in relazione ad un ulteriore reato (quello, cioè, di cui al capo 38), per quest’ultimo detta aggravante non è stata ipotizzata: ragione per cui, qualora essa fosse riconosciuta anche soltanto per il diverso reato del capo 41), da ciò comunque deriverebbero per lui una maggior durata dei termini di custodia nonché l’operatività della doppia presunzione cautelare di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Di qui, il suo indiscutibile interesse a contrastare la relativa statuizione.
1.2. Non rileva, per altro verso, che la questione non sia stata posta già con il riesame, benché – secondo quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale, pag. 8 – già il primo giudice avesse ravvisato l’aggravante.
L’interesse dell’indagato a prospettarla, infatti, è sorto soltanto all’esito del giudizio di riesame, poiché è solo con il relativo provvedimento che è stata esclusa la gravità indiziaria per un terzo delitto a lui addebitato (tentata estorsione, capo 24), per il quale il Pubblico ministero aveva ipotizzato la circostanza: talché, rimanendo “in piedi” questa accusa, nessun effetto favorevole concreto avrebbe potuto produrre per l’COGNOME l’eventuale esclusione della circostanza per l’altro reato.
1.3. Infine, la violazione del principio della domanda cautelare del Pubblico ministero integra una nullità di ordine AVV_NOTAIO ed assoluta, a norma ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., come tale, rilevabile anche d’ufficio dal giudice (Sez. 6, n. 29593 del 04/07/2011, Starita, Rv. 250742).
La doglianza difensiva non soltanto è ammissibile, è pure fondata.
È indiscusso che, tanto al Giudice per le indagini preliminari in sede di applicazione della misura cautelare, quanto al Tribunale del riesame o dell’appello ex art. 310, cod. proc. pen., sia consentito modificare la qualificazione giuridica data dal Pubblico ministero al fatto per cui si procede. L’autonomo potere d’iniziativa del Pubblico ministero rileva, infatti, esclusivamente sotto il diverso profilo dell’immutabilità della formulazione del fatto, inteso come accadimento materiale (per tutte, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205617).
Pur non essendo necessario, cioè, che l’incolpazione sia formalmente enunciata dal Pubblico ministero in uno specifico capo d’imputazione provvisorio (vds. Sez. 6, n. 51065 del 03/10/2017, COGNOME, Rv. 272736; Sez. 5, n. 34062 del 09/07/2013, COGNOME, Rv. 257090), il “principio della domanda cautelare” enunciato dall’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. – impone comunque che il Pubblico ministero prospetti espressamente al giudice gli elementi sui quali la richiesta si basa e le esigenze di cautela da assicurare, senza che alcuno spazio possa al riguardo attribuirsi a richieste implicite, trattandosi di norma di stretta
interpretazione, per le sue immediate incidenze sul bene della libertà personale. (Sez. 6, n. 15959 del 02/03/2021, Pellecchia, Rv. 281662).
Tanto premesso, nell’ipotesi in rassegna il Tribunale del riesame non si è limitato ad attribuire ai fatti esposti dal Pubblico ministero la diversa veste giuridica ritenuta più corretta, ma si è spinto ad individuare un elemento di fatto nuovo ed ulteriore rispetto a quelli ritenuti dal titolare dell’azione cautelare: ovvero una specifica finalità dell’azione, quella, cioè, di agevolare l’associazione mafiosa, che, pur costituendo, un dato eminentemente psicologico della condotta, rappresenta pur sempre un elemento costitutivo della fattispecie circostanziale, del quale il Pubblico ministero, nella sua richiesta cautelare, non ha descritto gli estremi, gli elementi di fatto, cioè, da cui desumerlo.
Deve, perciò, ritenersi violato, relativamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1, cod. pen., per il delitto ipotizzato al capo 41) dell’incolpazione, il disposto dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen., con la conseguente nullità, per questa parte, dell’ordinanza impugnata.
Quest’ultima, dunque, dev’essere annullata, limitatamente a tale profilo, rimanendo fermo, invece, quanto statuito dal Tribunale in ordine alla gravità indiziaria ed alle esigenze cautelari per i fatti di cui al capo 38) – completamente pretermessi dal ricorso – ed alla gravità indiziaria per quelli addebitati al capo 41), secondo l’originaria ipotesi d’accusa delineata dal Pubblico ministero.
In relazione a tal ultimo fatto, poi, rimangono evidentemente assorbite le censure difensive sulla sussistenza o meno dei presupposti di fatto per potersi ravvisare l’aggravante.
Il procedimento, dunque, dev’essere rinviato al giudice di merito per le sue consequenziali determinazioni in punto di competenza.
A tal fine, esso dovrà tener conto del principio per cui, in tema di competenza per territorio determinata da connessione, l’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza: sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri (tra altre: Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391); ciò, ovviamente, anche quando diversi siano gli indagati per gli uni e per gli altri, non necessariamente incidendo tale diversità soggettiva sulla connessione tra i reati.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria, competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2023.