Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43063 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43063 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a San Benedetto del Tronto Il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Spinetoli il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a San Benedetto del Tronto il DATA_NASCITA nel processo penale a carico di
COGNOME NOME nato ad Ascoli Piceno DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 15 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso delle parti civili costitui e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
sentito lAVV_NOTAIO per COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, pronunciando sull’appello del pubblico ministero e delle parti civili, ha confermato la sentenza resa il 18 luglio 2019 dal Tribunale di Ascoli Piceno che aveva assolto NOME COGNOME dai reati di truffa
contrattuale aggravata a lui contestati, quale funzionario della filiale di Ascoli Piceno della Veneto Banca, con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Si addebitava a COGNOME NOME, nella sua veste di dipendente dell’istituto di credito Veneto banca di avere indotto le costituite parti civili, quali soci della RAGIONE_SOCIALE, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, tramite artifizi e raggiri consistiti nell’averli rassicurati sulla convenienza dell’operazione finanziaria e nell’avere allegato una scheda MIFID con indicazioni false e non fornite dai sottoscrittori, ad acquistare 3050 azioni di Veneto Banca e a sottoscrivere l’aumento di capitale; nonché nell’avere proposto a NOME COGNOME la surroga del mutuo a condizione di acquistare azioni della Veneto Banca, il cui valore nell’arco di pochi mesi veniva azzerato, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno.
Si contestava al COGNOME di aver mentito sulla natura delle azioni offerte in vendita, che descriveva come liquide e sicure, e di avere falsificato la scheda Mifid di tutte le persone offese, creando un profilo di rischio falso e altissimo.
I giudici di merito concordemente hanno evidenziato una serie di elementi di fatto da cui hanno desunto la mancanza da parte dell’imputato, in ragione del suo ruolo di dipendente amministrativo subordinato e non apicale, del carattere fraudolento dell’operazione finanziaria proposta e della elevata rischiosità delle azioni offerte in vendita, a causa delle critiche condizioni finanziarie dell’istituto di credito che in breve ne avrebbero cagionato il fallimento.
2.Avverso detta sentenza propongono ricorso le parti civili costituite come sopra indicate, con unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione e vizio di motivazione laddove la Corte di appello ha respinto l’impugnazione proposta dalle parti civili, ritenendo che il ruolo del COGNOME fosse del tutto marginale e penalmente irrilevante e che lo stesso non fosse consapevole che i titoli venduti alle persone offese fossero rischiosi e cosiddetti illiquidi. Per pervenire a tali conclusioni la Corte ha del tutto omesso di confrontarsi con quanto rassegnato nell’atto di impugnazione in cui si esponeva il ruolo determinante nella vendita delle azioni rivestito dal COGNOME, che in più incontri aveva organizzato la complessa operazione, inducendo in errore le persone offese. In particolare COGNOME creava per ciascuna persona offesa, attraverso la falsa compilazione dei relativi questionari MIFID, un artificioso profilo di rischio, in modo da renderlo adeguato e compatibile con quello delle azioni illiquide offerte in vendita; detto artificio risultava decisivo per pot perfezionare la vendita.
Al riguardo i ricorrenti osservano che la Corte ha trascurato di considerare le dichiarazioni del direttore della filiale dell’epoca, che ha indicato COGNOME come il collega che seguiva maggiormente l’operatività della vendita titoli; che tutta la documentazione è stata firmata da COGNOME; che proprio l’imputato, con il concorso del direttore, aveva ideato e curato gestendo in prima persona le operazioni truffaldine che avevano portato all’acquisto dei titoli.
La Corte invece ha sostenuto che l’imputato aveva agito sulla base di una precisa indicazione e iniziativa della Direzione dell’istituto di credito e che non poteva dirsi provato che fosse a conoscenza delle reali condizioni finanziarie della banca, conoscibili forse sulla base di un’attenta lettura dei bilanci, considerato che nemmeno Banca d’Italia, organo preposto alla vigilanza, aveva colto, all’epoca dell’operazione, le problematiche dell’istituto.
In merito invece alla surroga del mutuo erogato a NOME COGNOME, pur riconoscendo che l’operazione era stata condotta personalmente da COGNOME, non ha ritenuto provato che costui fosse a conoscenza che da lì a poco il valore delle azioni sarebbe diminuito e ha ribadito che il predetto aveva agito sulla base di specifiche indicazioni ricevute dalla Direzione. Così facendo non ha considerato che l’avere agito sulla base di una direttiva illecita non giustifica la sua condotta e non lo esime da una responsabilità concorsuale.
Nella motivazione della sentenza impugnata emerge una decisiva frattura logica laddove si afferma che le parti civili non potevano ignorare che le azioni vendute erano illiquide e rischiose e che non risulta provato che l’imputato fosse consapevole di tali caratteristiche dei titoli offerti in vendita, con la conseguenza illogica che le persone offese, le quali erano prive di esperienza in materia finanziaria, a giudizio dell’estensore, avrebbero dovuto avvedersi che l’investimento proposto era rischioso, mentre COGNOME, operatore di banca e intermediario nella vendita delle stesse azioni, avrebbe invece potuto non essersene reso conto. Inoltre la Corte trascurava di considerare che la natura cosiddetta illiquida e il relativo rischio costituivano informazioni basilari delle azion offerte in vendita.
Le gravi carenze e la illogicità della motivazione si palesano laddove trascura le dichiarazioni rese dall’imputato che assumevano valenza autoaccusatoria, in quanto ammetteva di avere compilato la scheda Mifid, riconoscendo che i titoli offerti in vendita erano rischiosi, ma sosteneva di non aver avuto modo di parlare con le persone offese né sulla tipologia, né sul rischio dell’investimento.
3. Con memoria difensiva, NOME COGNOME invoca il rigetto del ricorso congiunto proposto, in quanto le parti civili hanno invocato una rilettura delle risultanze del giudizio di merito, non consentita in sede di legittimità. Nel caso in esame la sentenza di appello ha confermato la pronunzia di primo grado ed ha esposto in maniera precisa e puntuale le ragioni poste alla base della statuizione assolutoria. Non ricorre peraltro alcun travisamento della prova poiché ci si trova in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, sicchè detto travisamento avrebbe dovuto integrare una macroscopica evidenza, tale da imporre un riscontro di non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito al compendio probatorio e, in particolare, a un dato connotato dal requisito della decisività. Ricorda il ricorrente che il travisamento della prova ricorre laddove viene utilizzata una informazione inesistente o viene omessa la valutazione di una prova esistente e non quando la doglianza è stata complessivamente disattesa dalla motivazione implicitamente respinta.
Deduce inoltre carenza della motivazione dell’appello in ordine al ruolo svolto dall’imputato poiché, a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di appello ha precisato che COGNOME non aveva assunto un ruolo induttivo e svolgeva un ruolo imposto dai superiori, considerato che il suo livello di inquadramento lavorativo gli impediva scelte discrezionali. Gli stessi ricorrenti nelle denunzie, che risultano pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato, hanno affermato che l’operazione finanziaria era stata prospettata dai funzionari COGNOME e COGNOME e non certo da COGNOME, che era un mero impiegato e non ha mai cercato di convincere le persone offese a sottoscrivere azioni o chiedere finanziamenti, in quanto costoro avevano già deciso cosa fare, quando erano giunti alla filiale di Ascoli Piceno. Tale dato è stato correttamente valorizzato dalla Corte di Appello.
Anche in merito all’operazione di surroga del mutuo a NOME COGNOME subordinato all’acquisto di ulteriori azioni, non è stato dimostrato che l’imputato abbia mentito sulla natura e sul grado di rischio dei titoli offerti anzi emerge la prova del contrario, in quanto è stato dimostrato che i vertici dell’istituto di credito avevano occultato la situazione di insolvenza della banca e avevano utilizzato consapevolmente i dipendenti, rassicurandoli falsamente della solidità dei titoli emessi dallo stesso istituto di credito. La Corte inoltre ha motivato anche in ordine alla compilazione delle schede di profilazione MIFID affermando che il contratto era comprensivo della scheda che è stata sottoscritta dai ricorrenti, sicché ogni ulteriore contestazione risulta priva di pregio. Neppure è vero che nella scheda vi sono informazioni false e mai dichiarate poiché per la buona riuscita della operazione non era necessario inserire dati falsi e tutte le persone offese hanno investito sulle medesime azioni, nonostante le informazioni fossero diverse. Inoltre i documenti sono stati firmati tre volte da ogni persona offesa a riprova che le dette dichiarazioni sono state da loro rilasciate.
Con nota di replica trasmessa il 13 settembre il difensore dei ricorrenti ha controdedotto rispetto alle osservazioni della difesa di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi congiunti sono inammissibili perchè risultano generici, in quanto costituiscono una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l’atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado; inoltre deducono motivi non consentiti, in quanto tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla corte di merito, nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge. Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.
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La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, in quanto in sede di legittimità è l’argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (cfr. Cass. sez. 6, 13129/2008, Napolitano; Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella).
L’inammissibilità di un siffatto ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore h posto al sindacato di legittimità nell’art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa la quale, più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata, finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito (Sez. 6, Sentenza n. 28703 del 20/04/2012 cit.).
Nel caso specifico il Tribunale aveva assolto l’imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato, riconoscendo che la condotta materiale si era realizzata ma osservando che, in ragione del ruolo ricoperto all’interno della banca, di spessore modesto rispetto agli altri soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria, non era verosimile che all’epoca della transazione proposta ai COGNOME come conveniente, COGNOME fosse a conoscenza delle effettive e critiche condizioni finanziarie dell’istituto di credito per cui lavorava e potesse prevedere le future determinazioni del consiglio di amministrazione e il conseguente tracollo del valore delle azioni; inoltre, per quanto riguarda il primo profilo della condotta, il predetto si era limitato a dare esecuzione ad un’operazione già concordata tra i clienti e i suoi superiori, non esente da profili di rischio, avendo ad oggetto l’acquisto di azioni, che, tuttavia nel complesso erano stati evidentemente ritenuti dai clienti inferiori ai vantaggi.
La Corte di Appello, nel condividere le argomentazioni del Tribunale, ha sottolineato che gli stessi querelanti avevano riferito che l’operazione era stata prospettata nel settembre 2013 dai funzionari COGNOME e COGNOME, che li avevano rassicurati sulla liquidità dei titoli e sulla convenienza dell’intera operazione; che l’aumento di capitale del 2014 era stato proposto a tutti i soci della banca e i COGNOME vi avevano aderito in quanto titolari del diritto di opzione; che il fallimento di Veneto Banca non era all’epoca prefigurabile neppure da parte dell’organo di vigilanza, la Banca d’Italia, che non aveva colto le problematiche dell’istituto, adeguatamente dissimulate agli investitori e al personale dipendente. Ha poi sottolineato che COGNOME era un impiegato con stipendio fisso senza provvigioni per le vendite e non aveva nessuno specifico tornaconto nel perorare un’operazione truffaldina; che nel contratto, sottoscritto dalle parti sia pur sbrigativamente, era allegata la scheda Mifid e che le indicazioni non corrette in essa riportate non avevano comunque valore dirimente ai fini della valutazione del profilo di rischio dei sottoscrittori; che NOME COGNOME era soggetto esperto del settore finanziario, come riferito dal
coimputato COGNOME; ha quindi concluso affermando che non è emersa la prova che il COGNOME abbia agito con dolo, nella consapevolezza di vendere azioni con un elevato rischio di illiquidità e di concorrere alla perpetrazione di una truffa ai danni dei client della banca, dalla quale, peraltro, non avrebbe tratto alcun profitto.
Se è vero che l’avere ricevuto una direttiva illecita da un superiore non giustifica la condotta del soggetto subordinato che le abbia dato esecuzione, e che può ritenersi scriminante la circostanza che l’imputato avesse uno stipendio fisso e non a provvigione, poiché con la sua condotta spregiudicata avrebbe potuto perseguire altro genere di vantaggi in termini di carriera, va rilevato che i ricorrenti non riescono a contestare efficacemente l’iter logico condiviso dai giudici di merito ed incentrato sulla considerazione che non è stata raggiunta la prova certa che l’imputato fosse consapevole dell’estrema rischiosità delle azioni proposte in vendita e del carattere fraudolento dell’operazione finanziaria da lui realizzata, in ragione delle condizioni finanziarie molto critiche dell’istituto di credito, che in breve avrebbe palesato la sua condizione di insolvenza. La corte ha sottolineato che tale consapevolezza, attribuibile ai dirigenti apicali dell’istituto, non può ritenersi scontata da parte dei dipendenti anche se, come COGNOME, addetti al settore titoli; né dal ricorso emergono elementi di fatto che siano stati pretermessi dalla corte e che avrebbero potuto ribaltare tali conclusioni.
Quanto alla scheda Mifid, anche se l’imputato ha ammesso di averla compilata personalmente, la Corte ha sottolineato che le parti civili l’hanno sottoscritta, sia pure sbrigativamente, in quanto allegata al contratto; che le inesattezze in esse riportate non hanno rilievo decisivo per la valutazione del profilo di rischio dei sottoscrittori e che la consapevolezza di una certa rischiosità dell’operazione proposta faceva parte del bagaglio professionale quantomeno di NOME COGNOME, soggetto esperto del settore in quanto già responsabile amministrativo finanziario del gruppo Baden-Haus, sicchè l’inesatta compilazione non assumeva carattere dirimente ai fini del perfezionamento dell’operazione, ritenuta nel complesso adeguata al profilo della clientela e vantaggiosa. A fronte di queste argomentazioni i ricorrenti si limitano ad osservare che l’esperienza nel settore finanziario di NOME COGNOME è stata desunta esclusivamente dalle dichiarazioni del coimputato COGNOME separatamente giudicato, in assenza di riscontri, ma non contestano la veridicità di tale assunto e la tenuta logica complessiva del ragionamento fondata su una pluralità di elementi concorrenti.
Inoltre i ricorrenti, per un verso, valorizzano l’inesatta compilazione della scheda MIFID come sintomo precipuo della volontà fraudolenta e come conditio sine qua non della truffa, ma trascurano di considerare gli altri aspetti dell’operazione concordata, che era stata proposta non a semplici risparmiatori, con un basso profilo di rischio, ma a soci di un’impresa attiva il cui rappresentante legale aveva esperienza nel settore finanziario, in occasione della richiesta di un ampliamento dell’esposizione debitoria della società, elementi che vanno considerati nella profilazione di una clientela maggiormente propensa ad effettuare un investimento rischioso.
In conclusione ritiene il collegio che non emergono nell’iter argomentativo dei giudici di merito manifeste discrasie logiche e contraddizioni che giustifichino l’intervento di questa Corte, né può dirsi che i giudici di merito abbiano trascurato di considerare tutti gli elementi di fatto emersi nel corso della complessa istruttoria e offerti dalle parti civili.
2.Per queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi delle parti civili costituite con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo contenere nella misura di 500 C ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma 19 settembre 2023