Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38958 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38958 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che: con il primo motivo d’impugnazione denuncia la violazione di legge, il vizio di motivazione in relazione al capo B), anche in punto di qualificazione giuridica del fatto di reato e travisamento della prova. A tale proposito vengono richiamate i contenuti della testimonianza resa da NOME COGNOME e viene ribadito l’uso personale degli anabolizzanti, così dovendosi escludere la ricettazione; con il secondo motivo denuncia violazione di legge, inosservanza di norma processuale, vizio di motivazione in relazione al dolo e alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell’art. 712 cod. pen.; con il terzo motivo d’impugnazione denuncia il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
considerato che risulta incontestato che l’imputato ebbe a ricevere farmaci anabolizzanti provento del delitto di cui 586bis cod. pen., così che deve ritenersi pacificamente sussistente l’elemento materiale del reato di ricettazione;
considerato che l’assunto difensivo, secondo cui per integrare il delitto sarebbe necessario la finalità di realizzare un lucro di natura strettamente patrimoniale, Ł manifestamente infondato, ove si consideri che questa Corte, in caso analogo, ha già avuto di precisare che «il profitto, il cui conseguimento integra il dolo specifico del reato di ricettazione, può avere anche natura non patrimoniale. (Fattispecie in tema di acquisto di farmaci anabolizzanti provento del delitto previsto dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000 n. 376, al fine di farne uso personale per la modifica della struttura muscolare)» (Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516 – 01). Piø in particolare, nella sentenza ora citata, si spiega che l’acquisto degli anabolizzanti incrementa il patrimonio dell’acquirente di beni che non avrebbe potuto acquistare nel mercato legale o li avrebbe potuti acquistare solo a condizioni diverse. Solo per effetto del suddetto acquisto (illegale) l’acquirente ha potuto soddisfare il bisogno “edonistico” di incrementare la massa muscolare, bisogno che, ove fosse ricorso al “circuito” legale, di certo non avrebbe potuto conseguire o, comunque, lo avrebbe conseguire in misura diversa, in quanto, quelle sostanze, vanno acquistate previa
Ord. n. sez. 14420/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
prescrizione medica e per necessità terapeutiche che solo un medico può valutare;
considerato alla luce di tale arresto giurisprudenziale oramai risalente, espresso proprio in materia di anabolizzanti, la nozione di profitto così come sostenuta dal ricorrente Ł manifestamente infondata, anche perchØ in aperto contrasto con quanto oramai fissato dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che «il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall’autore» (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 – 01);
considerato, quanto alla possibilità di configurare l’ipotesi di cui all’art. 712 cod. pen., che il ricorrente trascura di considerare che il principale elemento differenziatore tra la ricettazione e l’incauto acquisto va individuato nel fatto che in questa fattispecie viene principalmente acclarata l’effettività dell’acquisto, dalle cui modalità può in astratto evincersi che nel momento del suo perfezionamento vi erano le condizioni per cui l’acquirente avrebbe potuto e dovuto sospettare della provenienza illecita del bene acquistato. In mancanza della dimostrazione delle modalità dell’acquisto, il fatto va certamente collocato nell’ambito del paradigma della ricettazione, così come nel caso di specie, là dove l’odierno ricorrente non ha spiegato come Ł entrato nel possesso dei beni trovati nella sua disponibilità, dal che deriva la manifesta infondatezza del relativo assunto difensivo;
considerato che, in punto di affermazione della responsabilità, il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 – 01);
considerato che il motivo con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena, così come formulato, Ł inammissibile, ove si rammenti il consolidato orientamento a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicchØ nel giudizio di cassazione Ł comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
rilevato , che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME