Dolo Specifico Monete False: Quando il Silenzio Diventa Prova
Il reato di spendita di monete false richiede la prova di un elemento psicologico ben preciso: il dolo specifico monete false. Non basta, cioè, essere trovati in possesso di denaro contraffatto; è necessario dimostrare che l’agente avesse l’intenzione di metterlo in circolazione. Con l’ordinanza n. 45123 del 2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, chiarendo come tale intenzione possa essere provata anche attraverso elementi indiretti e il comportamento processuale dell’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e di evasione. La Corte di Appello di Palermo, pur riformando parzialmente la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’uomo proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la presunta assenza di prova del dolo specifico per il reato legato alle monete false e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione sul Dolo Specifico Monete False
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La parte più significativa della pronuncia riguarda il primo motivo di ricorso, quello relativo alla prova dell’elemento soggettivo.
La Corte ha specificato che le argomentazioni dell’imputato erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ossia tentativi di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Cassazione. Inoltre, ha sottolineato che i giudici di merito avevano già fornito una risposta logica e coerente alle censure mosse.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza. Il dolo specifico monete false può essere liberamente e logicamente desunto da qualsiasi elemento ‘sintomatico’. Nel caso di specie, due elementi sono stati considerati decisivi:
1. La totale assenza di indicazioni: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile circa la provenienza delle banconote contraffatte.
2. La mancanza di un fine lecito: Non è stato allegato alcun fine lecito alternativo per la detenzione di tale denaro.
Questi silenzi, uniti alle altre circostanze, sono stati ritenuti elementi significativi e sufficienti per dedurre la volontà dell’imputato di mettere in circolazione il denaro falso. La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 10539/2014), rafforzando l’idea che l’onere di fornire una spiegazione alternativa ricada, di fatto, sull’imputato trovato in possesso di banconote false.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte territoriale, infatti, aveva adeguatamente motivato il diniego sulla base della non ridotta gravità dei fatti e dei precedenti penali dell’imputato, elementi con cui il ricorrente non si era confrontato in modo specifico.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: nel contesto del reato di spendita di monete false, il comportamento dell’imputato, incluso il suo silenzio sulla provenienza del denaro, può assumere un valore probatorio decisivo per dimostrare il dolo specifico. La decisione ribadisce che la Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per gli imputati, ciò significa che non è sufficiente negare l’intento criminoso, ma è spesso necessario fornire elementi concreti a sostegno di una spiegazione alternativa e lecita.
Come si prova il dolo specifico nel reato di spendita di monete false?
Secondo la Corte di Cassazione, il dolo specifico può essere liberamente e logicamente desunto da qualsiasi elemento sintomatico. Non è necessaria una prova diretta, ma possono essere utilizzati elementi indiziari.
Il silenzio dell’imputato sulla provenienza di banconote false può essere usato contro di lui?
Sì. La sentenza chiarisce che il difetto di qualsiasi indicazione da parte dell’imputato sulla provenienza delle banconote e sull’assenza di un fine lecito per la loro detenzione sono elementi significativi e valutabili per riconoscere la presenza del dolo specifico.
Perché la Cassazione può dichiarare inammissibile un motivo di ricorso sulle attenuanti generiche?
La Cassazione può dichiararlo inammissibile quando la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica (ad esempio, basata sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali) e il ricorrente non si confronta specificamente con tale motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45123 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 13/09/1952
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che Manto NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 21 aprile 2022 del Tribunale di Palermo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penal responsabilità del ricorrente per i reati di spendita e introduzione nello Stato, senza conce di monete falsificate e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione, l’aveva condanna alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazion della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all’assenza dell’elemento soggett del reato di cui all’art. 455 cod. pen., è inammissibile poiché, oltre ad essere caratterizza doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliat correttamente disattesi dal giudice di merito, il quale ha evidenziato – in linea c condivisibile orientamento di questa Corte (sez.5, n. 10539 del 31/10/2014, COGNOME, Rv. 262684) – che ai fini della configurabilità del reato in contestazione è necessario il dolo speci che può essere liberamente e logicamente desunto da qualsiasi elemento sintomatico e, nel caso de quo, il difetto di qualsiasi indicazione da parte dell’imputato circa la provenienza dell banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione delle stesse sono elementi significativi e valutabili ai fini del riconoscimento della tipologia di dolo (si veda 3 del provvedimento impugnato);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione del legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanz attenuanti generiche, è a sua volta inammissibile poiché inerisce al trattamento punitiv benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, con cui il ricorrente non si confron atteso che la Corte territoriale ha espressamente affermato che non sono stati offerti specif e concreti elementi favorevoli a tale riconoscimento, anche in relazione alla non ridotta gravi dei fatti posti in essere ed ai pregiudizi penali del prevenuto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Presidente