Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37506 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37506 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
CC – 19/09/2025
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nel procedimento a carico di:
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME che chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza dell’8 maggio 2025 respingeva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME.
Grazie alle telecamere di sicurezza veniva ricostruita la dinamica dell’azione criminosa, venivano anche individuati i due soggetti che avevano lanciato l’ordigno, prima inquadrati a volto coperto e successivamente a volto scoperto.
In disparte da tali considerazioni, il giudice per le indagini preliminari non riteneva configurabile il contestato reato che Ł a pericolo concreto, poichØ si sarebbe arretrata
Conclusivamente respingeva l’istanza del p.m. di emissione della misura.
Il pubblico ministero insisteva pertanto per l’applicazione della misura degli arresti domiciliari a fronte di una imputazione provvisoria ex art. 421 bis ovvero in subordine ex art. 435 cod. pen.
Tale identificazione Ł fondata sulla barba, particolare comune all’attentatore e al COGNOME, sulle scarpe Nike indossate dall’autore del lancio e rinvenute identiche presso il COGNOME e sulla circostanza che COGNOME e COGNOME di conoscessero e si frequentassero.
Sulla configurabilità del tentativo del reato di cui all’art. 421 bis cod. pen., il Tribunale, come già il giudice per le indagini preliminari, riteneva che – stante la natura di reato di pericolo – non fosse configurabile un tentativo, pena l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità della condotta che richiede comunque il verificarsi di un pericolo.
Il Tribunale riteneva che, al piø, si potesse configurare la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. che non consente l’emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero.
La ritenuta non configurabilità della fattispecie criminosa indicata in via subordinata, ex art. 435 cod. pen. riposa, secondo il provvedimento impugnato, sulle caratteristiche della bomba carta, non indagate, che non consentirebbero di inferire nella condotta il necessario dolo specifico e ciononostante la norma non richieda che la materia esplodente abbia caratteristiche di micidialità.
3. Con riferimento alla specifica posizione di COGNOME, poi, il ricorrente rimarcava che oltre alla caratteristica fisica della barba, al rapporto di conoscenza con il COGNOME, ulteriori analogie fra l’autore del lancio e indagato sono rinvenibili nella corrispondenza delle caratteristiche del volto e della corporatura e nel fatto che, oltre alle scarpe, anche il giubbotto e i pantaloni dell’attentatore corrispondessero a quelli rinvenuti a casa di COGNOME.
Questo Collegio non intende soffermarsi sulla configurabilità del tentativo del delitto ex art. 421 bis cod. pen. che Ł questione sulla quale anche il ricorrente non ha formulato censure.
Il delitto previsto dall’art 435 cod. pen. si realizza anche, per espresso dettato di legge, con la detenzione di sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di dinamite o altre materie esplodenti. (Sez. 1, n. 2326 del 04/12/1972, dep. 1973, Zambon, Rv. 123623 – 01) e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell’esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico).
Quanto alla denunciata carenza motivazionale circa la sussistenza del dolo specifico, la stessa Ł infondata.
Conseguentemente, in carenza di un accertamento circa la micidialità dell’ordigno, non Ł prevedibile alcuno sviluppo circa la configurazione del dolo specifico richiesto dalla norma.
Nel caso in esame la natura dei mezzi usati, la loro potenzialità offensiva e le specifiche modalità di impiego degli stessi non sono state indagate perchØ, appunto, non Ł stato fatto alcun accertamento sulle caratteristiche dell’ordigno.
Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo motivo.
PQM
NOME COGNOME
NOME COGNOME