Dolo Specifico: Quando l’Emissione di Fatture False Non Basta per la Condanna
L’elemento psicologico del reato è un pilastro del diritto penale, e il concetto di dolo specifico assume un’importanza cruciale nei reati tributari. Non basta compiere l’azione descritta dalla legge; è necessario agire con una finalità precisa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, annullando una condanna per emissione di fatture false proprio perché i giudici di merito non avevano adeguatamente valutato l’assenza di tale dolo. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso: Dalle Fatture Pro-Forma alla Cassazione
Un imprenditore veniva condannato sia in primo grado sia in appello per il reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. La sua difesa, tuttavia, si basava su un punto fondamentale: le fatture in questione erano semplici documenti “pro-forma”, non quietanzate, emesse su richiesta di un cliente e, soprattutto, mai annotate nella contabilità ufficiale dell’azienda.
Secondo la tesi difensiva, queste circostanze dimostravano l’assenza del dolo specifico richiesto dalla norma: l’intenzione di consentire a terzi di evadere le imposte. Nonostante questo motivo fosse stato specificamente devoluto con l’atto di appello, la Corte di merito aveva confermato la condanna senza prendere posizione su tale argomento. Di qui il ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte e il Ruolo del Dolo Specifico
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno sottolineato che il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti richiede, per la sua configurazione, la presenza del dolo specifico. Questo significa che non è sufficiente la mera emissione del documento, ma è indispensabile provare che l’autore abbia agito con il fine preciso di permettere a terzi di evadere le imposte sui redditi o sull’IVA.
La difesa aveva costruito il suo appello proprio sull’assenza di questo elemento soggettivo, portando a sostegno elementi fattuali (la natura pro-forma delle fatture e la mancata contabilizzazione) che, se adeguatamente considerati, avrebbero potuto incidere sulla valutazione della colpevolezza.
Le Motivazioni: Il Vizio che Invalida la Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel cosiddetto “vizio motivazionale”. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva completamente omesso di esaminare il motivo di gravame relativo al dolo specifico. Questo silenzio ha creato una “lacuna motivazionale”, ovvero un vuoto nell’argomentazione della sentenza che ne compromette la validità.
Un principio cardine del nostro ordinamento processuale è che il giudice ha l’obbligo di rispondere a tutte le censure specifiche e pertinenti sollevate dalle parti. Ignorare un punto così cruciale, che attiene alla struttura stessa del reato contestato, costituisce una violazione del diritto di difesa e rende la sentenza annullabile. La Corte non ha quindi deciso nel merito se il dolo ci fosse o meno, ma ha sanzionato il fatto che i giudici precedenti non se ne siano occupati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza è stata annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello. Questo significa che il processo dovrà essere celebrato nuovamente in secondo grado. I nuovi giudici, pur liberi di decidere nel merito, avranno l’obbligo giuridico di colmare la lacuna evidenziata dalla Cassazione: dovranno analizzare in modo approfondito gli argomenti difensivi e spiegare, con una motivazione congrua e logica, perché ritengono sussistente o meno il dolo specifico di evasione.
Questo caso insegna due lezioni importanti. La prima, per gli operatori del diritto, è l’importanza di articolare motivi di ricorso specifici e ben documentati. La seconda, di portata più generale, è che una condanna penale non può fondarsi su silenzi o omissioni: ogni aspetto della difesa merita una risposta chiara e argomentata, a garanzia di un giusto processo.
Cosa si intende per “dolo specifico” nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti?
Per “dolo specifico” si intende che non è sufficiente emettere materialmente una fattura falsa, ma è necessario che l’autore agisca con il preciso scopo di consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L’assenza di questa finalità esclude il reato.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza perché la Corte d’Appello ha omesso di esaminare e rispondere a un motivo specifico di ricorso presentato dalla difesa, relativo proprio all’assenza del dolo specifico. Questa omissione costituisce un “vizio motivazionale” che rende invalida la decisione.
Cosa implica l’annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione?
L’annullamento con rinvio significa che il processo non è finito. Il caso torna a un’altra sezione della Corte d’Appello, la quale dovrà celebrare un nuovo giudizio. In questa nuova fase, i giudici dovranno obbligatoriamente colmare la lacuna motivazionale, ovvero valutare e motivare specificamente sulla sussistenza o meno del dolo specifico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32268 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32268 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il 03/03/1972
avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, da Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Deposit.Lta in Cancelleria
oggi,
3 o SETI 2025
IL
NOME
/.P IO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Avellino e appellata dall’imputato, la quale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 2000.
Avverso la sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, che denuncia la violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e relativo vizio motivazionale con riferimento alla sussistenza del dolo specifico, motivo che era stato devoluto con l’appello e che la Corte di appello ha omesso di esaminare.
3. Il ricorso è fondato.
Si rileva che, effettivamente, con l’atto di appello il ricorrente aveva dedotto, in maniera sufficientemente specifica, il difetto di dolo specifico, sostenendo di avere rilasciato delle mere fatture pro-forma, non quietanzate, su richiesta del cliente, senza mai annotarle in contabilità, sicché, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe assente il dolo di evasione.
Al riguardo, la Corte di merito ha omesso di prendere posizione rispetto al motivo in esame, ciò che integra il censurato vizio motivazionale.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di merito, la quale, libera nel merito, dovrà colmare l’evidenziata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 11/09/2025.